Abusivismo commerciale ambulante, parte la crociata dei sindaci pugliesi
Multe per chi vende fuori dai canali della distribuzione
lunedì 21 maggio 2018
Un'azione di contrasto all'abusivismo commerciale forte, fortissima quella attuata da alcuni Sindaci in Puglia. Un'azione sollecitata e già costruita durante l'incontro organizzato a Terlizzi dall'Associazione CasAmbulanti con l'allora Vice-Ministro all'Interno del Governo italiano. Un'azione di contrasto che coinvolge anche gli arenili dei litorali pugliesi quindi non solo l'abusivismo commerciale per le strade, nei mercati periodici e sulle pubbliche vie.
Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore nazionale CasAmbulanti Italia, l'andriese Savino Montaruli che ha dichiarato: "recentemente abbiamo affrontato l'argomento anche con il Sindaco di Gallipoli in un incontro istituzionale richiesto dalla nostra Delegazione di Galatone guidata dall'attivissimo Roberto Papa. La predisposizione delle prime ordinanze sindacali in tal senso, da parte di Sindaci dei comuni pugliesi, è un segnale fortissimo che va incentivato. A tal proposito abbiamo invitato le Prefetture pugliesi affinché diano indicazioni precise in tal senso a tutti i comuni della Regione.
Abusivismo commerciale significa concorrenza sleale per le attività commerciali, anche quelle sulle aree pubbliche, regolarmente autorizzate ma anche occupazione indebita di suolo pubblico e della battigia destinata al transito dei bagnanti o delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare con la conseguenza di un disordine sociale e potenziale pregiudizio della pubblica incolumità. Peraltro queste forme di abuso ormai coinvolgono centinaia di soggetti quindi veri e propri assembramenti. Spesso dietro queste forme di vendite illecite si nascondo anche vere e proprie forme di organizzazione di tipo illecito che arriva persino all'organizzazione ed assegnazione degli spazi con la predisposizione di vedette atte a monitorare le attività di controllo delle Forze dell'Ordine che, come dimostrano i fatti di cronaca ma anche le denunce presentate alle competenti Autorità, subiscono addirittura aggressioni e minacce. Il trasporto della merce illecitamente venduta avviene in grandi sacchi di plastica, in borsoni o in altri contenitori, pronta ad essere ceduta non appena gli operatori di polizia locale si allontanano anche di pochi metri.
La merce viene occultata spesso nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche ed è quindi opportuno che vi sia anche una forte collaborazione da parte dei gestori di tali attività avendo cura di non compromettersi direttamente in quanto per coprirsi la fuga, in caso di operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalle Forze dell'Ordine, tali soggetti sono soliti farsi scudo con sacchi, borsoni o altri contenitori usati come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica. Spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e questo, visto l'alto numero di prodotti scambiati, può creare problematiche alla tutela della salute pubblica. E' ovvio – prosegue Montaruli – che un fenomeno come questo, in crescita esponenziale, non può essere contrastato con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva quindi si rende opportuno adottare provvedimenti incisivi finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato nei mercati e sull'arenile dei litorali, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale.
Bene stanno facendo dunque quei Sindaci che proprio in queste ore stanno continuando ad emanare provvedimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in particolare l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n.125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la finalità di cui prima; l'art.7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 92 e i provvedimenti comunali in materia di determinazione degli importi fissati per il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle Ordinanze adottate ai sensi dell'Art. 54 del decreto legislativo 267/2000, richiamata, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale 07.04.2011, n. 115 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art 54 del D. Legislativo n. 267/2000.
Il provvedimento quindi di DIVIETO DI CONTRATTAZIONE ED ACQUISTO DI MERCI O SERVIZI prevede, in pratica, che su tutto il territorio di competenza comunale, ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, È VIETATO A CHIUNQUE LA CONTRATTAZIONE E L'ACQUISTO DI MERCE. sono fatte salve le violazioni previste sia dal d.l.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti), con espresso divieto, in particolare sull'arenile demaniale, di acquistare servizi o prodotti da soggetti non autorizzati. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle ordinanze, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00." – ha concluso Montaruli.
Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore nazionale CasAmbulanti Italia, l'andriese Savino Montaruli che ha dichiarato: "recentemente abbiamo affrontato l'argomento anche con il Sindaco di Gallipoli in un incontro istituzionale richiesto dalla nostra Delegazione di Galatone guidata dall'attivissimo Roberto Papa. La predisposizione delle prime ordinanze sindacali in tal senso, da parte di Sindaci dei comuni pugliesi, è un segnale fortissimo che va incentivato. A tal proposito abbiamo invitato le Prefetture pugliesi affinché diano indicazioni precise in tal senso a tutti i comuni della Regione.
Abusivismo commerciale significa concorrenza sleale per le attività commerciali, anche quelle sulle aree pubbliche, regolarmente autorizzate ma anche occupazione indebita di suolo pubblico e della battigia destinata al transito dei bagnanti o delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare con la conseguenza di un disordine sociale e potenziale pregiudizio della pubblica incolumità. Peraltro queste forme di abuso ormai coinvolgono centinaia di soggetti quindi veri e propri assembramenti. Spesso dietro queste forme di vendite illecite si nascondo anche vere e proprie forme di organizzazione di tipo illecito che arriva persino all'organizzazione ed assegnazione degli spazi con la predisposizione di vedette atte a monitorare le attività di controllo delle Forze dell'Ordine che, come dimostrano i fatti di cronaca ma anche le denunce presentate alle competenti Autorità, subiscono addirittura aggressioni e minacce. Il trasporto della merce illecitamente venduta avviene in grandi sacchi di plastica, in borsoni o in altri contenitori, pronta ad essere ceduta non appena gli operatori di polizia locale si allontanano anche di pochi metri.
La merce viene occultata spesso nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche ed è quindi opportuno che vi sia anche una forte collaborazione da parte dei gestori di tali attività avendo cura di non compromettersi direttamente in quanto per coprirsi la fuga, in caso di operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalle Forze dell'Ordine, tali soggetti sono soliti farsi scudo con sacchi, borsoni o altri contenitori usati come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica. Spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e questo, visto l'alto numero di prodotti scambiati, può creare problematiche alla tutela della salute pubblica. E' ovvio – prosegue Montaruli – che un fenomeno come questo, in crescita esponenziale, non può essere contrastato con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva quindi si rende opportuno adottare provvedimenti incisivi finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato nei mercati e sull'arenile dei litorali, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale.
Bene stanno facendo dunque quei Sindaci che proprio in queste ore stanno continuando ad emanare provvedimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in particolare l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n.125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la finalità di cui prima; l'art.7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 92 e i provvedimenti comunali in materia di determinazione degli importi fissati per il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle Ordinanze adottate ai sensi dell'Art. 54 del decreto legislativo 267/2000, richiamata, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale 07.04.2011, n. 115 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art 54 del D. Legislativo n. 267/2000.
Il provvedimento quindi di DIVIETO DI CONTRATTAZIONE ED ACQUISTO DI MERCI O SERVIZI prevede, in pratica, che su tutto il territorio di competenza comunale, ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, È VIETATO A CHIUNQUE LA CONTRATTAZIONE E L'ACQUISTO DI MERCE. sono fatte salve le violazioni previste sia dal d.l.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti), con espresso divieto, in particolare sull'arenile demaniale, di acquistare servizi o prodotti da soggetti non autorizzati. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle ordinanze, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00." – ha concluso Montaruli.