Accesso agli atti, la replica del consigliere Ferrante

«Intervento confortato da riferimenti legislativi e giurisprudenziali»

lunedì 3 novembre 2008
«Accolgo con particolare soddisfazione la nota in cui il Segretario Generale del Comune di Trani indica i principi regolatori dell'accesso agli atti amministrativi del Comune e delle sue partecipate. Stranamente la nota interviene in un non troppo casuale contesto temporale poiché nei giorni scorsi mi ero recato all'Amet per ottenere degli atti che non mi sono stati ancora forniti. Attendo fiducioso riscontri in merito nella condivisibile speranza che il ruolo del consigliere comunale venga rispettato fino in fondo. Ma non posso esimermi dal ricordare, mi si perdoni la digressione professionale, alcuni pronunciamenti assai utili a tutti, compresi colleghi consiglieri giuristi, per ricordare i diritti dei consiglieri comunali. Infatti i riferimenti legislativi e giurisprudenziali che si riportano di seguito, decisamente più recenti di quelli indicate dal segretario generale, esplicitano meglio i contenuti della questione:

Innanzi tutto l'art. 43 del Tuel è esplicito nel recitare al secondo comma che "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". "… i consiglieri comunali e provinciali risultano titolari di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità per l'espletamento del loro mandato e in ciò il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale locale ha una ratio diversa e più ampia di quella che contraddistingue il diritto di accesso riconosciuto a tutti i cittadini dal medesimo T.U.E.L.."….." da un lato il consigliere può accedere non solo ai "documenti" ma, in genere, a qualsiasi "notizia" o "informazione" utili all'esercizio delle funzioni consiliari, ma non è neppure tenuto a motivare la sua richiesta, né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, perché altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire l'ambito del controllo consiliare sul proprio operato; ed è per questo, infine, che il diritto in questione non incontra neppure limiti derivanti dalla natura riservata agli atti richiesti, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto" ( T.A.R. E.ROMAGNA, Bologna, sez. II, 04-12-2006, n. 3107)

"Ciò non comporta che il Consigliere comunale debba necessariamente indicare gli estremi o il contenuto specifico dei documenti richiesti, elementi che può ovviamente non conoscere, essendo sufficiente (al fine di evitare la genericità della richiesta di accesso) il riferimento ad una determinata e specifica questione oggetto dell'attività amministrativa del Comune"…" senza che - si ribadisce - sia necessario indicare gli estremi dei documenti o conoscere il contenuto degli stessi,… (T.A.R. LAZIO, Roma, sez. 2 ter, 31-05-2007, n. 5041) "…la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'Amministrazione comunale..." (T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 16-03-2006, n. 3026) "Fine del diritto di accesso dei consiglieri comunali, a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, è quello di permettere la consapevole cognizione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio" (Consiglio di Stato, sez. V, 09-10-2007, n. 5264)

Tanto dovevo al fine di chiarire la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali nell'espletamento del mandato elettivo ricevuto.»

Avv. Fabrizio Ferrante
Consigliere Comunale