Antenna di fronte al Castello, i chiarimenti dell'assessore all'Ambiente
Di Gregorio: «E' il frutto di un accordo tra gestore e proprietari del palazzo»
sabato 25 febbraio 2017
14.26
Sulla questione dell'antenna di telefonia mobile destinata a sorgere di fronte al Castello svevo, interviene l'assessore all'Ambiente del Comune di Trani, Michele di Gregorio.
«La stazione radio per telecomunicazioni di via Alvarez - chiarisce subito - non è certo un "regalo" del Comune di Trani né dell'amministrazione. Essa è il frutto di un contratto di locazione, con relativo sostanzioso canone di locazione, concluso a marzo 2014 dai cittadini comproprietari dell'immobile ivi sito con il gestore. Il gestore dopo aver stipulato il contratto di locazione protocollò al Comune di Trani il 20.5.2014 l'istanza di autorizzazione inviando a novembre 2014 diffida al Comune e comunicazione della stessa alla Soprintendenza. Il 18.11.2014 la Soprintendenza "..dovendosi rilasciare il parere richiesto esclusivamente nell'ambito del corretto svolgimento della procedura di cui all'art. 22 DPR 380/2001" chiedeva al Comune di Trani gli atti relativi alla completa istruttoria della pratica specificando "..che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.L.vo n. 42/2004 in quanto rientrante tra i casi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs 42/04"».
L'esponente dei Verdi chiarisce anche che «il Comune di Trani con nota del 2.12.2014 rigettava l'istanza del gestore perché "..l'intervento risulta in contrasto con l'art. 23 D.a.3 del Regolamento edilizio del PUG vigente di Trani". Il Comune di Trani con successive note del 2.3.2015 e del 5.10.2015 confermava il diniego. Avverso il diniego il gestore ha proposto ricorso al TAR Puglia (che aveva respinto la tutela cautelare poi invece accolta dal Consiglio di Stato il 15.10.2015) che con sentenza pubblicata il 27.12.2016 lo ha accolto rilevando: "..L'amministrazione Comunale ha rigettato l'istanza asserendo che l'intervento risulta in contrasto con l'art. 23 D.a.3 del Regolamento Edilizio del PUG che dispone: Gli impianti a servizio della telefonia cellulare non sono consentiti all'interno del perimetro del centro abitato né all'esterno di tale perimetro sulle coperture e in adiacenza d'edifici… Nel caso in esame deve convenirsi che sull'istanza presentata in data 20.5.2014…. si è formato il silenzio assenso…. Il diniego definitivo è infatti sopravvenuto soltanto in data 2.3.2015… La citata previsione regolamentare, siccome confliggente con il quadro normativo nazionale e comunitario oltre che con la giurisprudenza ..non risulta ostativa alla formazione del silenzio assenso. Ad ogni buon fine essa (Norma del PUG) deve essere anche disapplicata. …I Comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio Nazionale…Né si è ritenuto possibile imporre limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici…" La sentenza così conclude: " ..il ricorso è fondato e va accolto previa disapplicazione della previsione regolamentare invocata dall'Amministrazione Comunale , non ravvisandosi nella fattispecie in esame quell'assoluta incompatibilità dell'intervento con il sito in esame essendo acclarato che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a tutela in quanto non rientrante tra i casi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgvo 42/045 Nota della Soprintendenza del 18.11.2014)"».
Dopo aver chiarito l'iter, di Gregorio ricorda che «il Comune di Trani ha, comunque, al fine di tutelare la pubblica collettività emanato un'ordinanza di sospensione di prosecuzione dell'attività edilizia sul lastrico solare ed avviato il procedimento amministrativo in autotutela per l'espressione del parere della Soprintendenza. L'amministrazione, al fine di evitare di incorrere in soluzioni giudiziarie sfavorevoli ha da oltre un anno, avviato un percorso, allo stato in corso, non di chiacchiere, ma tecnico-concertativo con i gestori, indicando agli stessi ulteriori siti di proprietà Comunale ove allocare eventualmente gli impianti in modo da aggiornare il Piano di insediamento Comunale. Questo al fine di concentrare le antenne su siti pubblici ed evitare la speculazione affaristica. Inoltre, l'amministrazione, attraverso il mercato elettronico, ha già provveduto ad affidare ad un soggetto specializzato il compito di: 1) creare una mappa dettagliata degli impianti esistenti sul territorio; 2) realizzare una campagna di misure dei campi elettromagnetici; 3) l'attivazione per un anno un Portale Comunale sull'elettro-inquinamento. Ancora l'amministrazione è in attesa di ottenere dall'Arpa le attività di monitoraggio dei siti sensibili. Inoltre sono stati riattivati gli accordi, avviati dall'amministrazione precedente, finalizzati ad ottenere dai gestori la realizzazione di un campo di calcetto. Il tutto - conclude - nell'interesse esclusivo della collettività».
«La stazione radio per telecomunicazioni di via Alvarez - chiarisce subito - non è certo un "regalo" del Comune di Trani né dell'amministrazione. Essa è il frutto di un contratto di locazione, con relativo sostanzioso canone di locazione, concluso a marzo 2014 dai cittadini comproprietari dell'immobile ivi sito con il gestore. Il gestore dopo aver stipulato il contratto di locazione protocollò al Comune di Trani il 20.5.2014 l'istanza di autorizzazione inviando a novembre 2014 diffida al Comune e comunicazione della stessa alla Soprintendenza. Il 18.11.2014 la Soprintendenza "..dovendosi rilasciare il parere richiesto esclusivamente nell'ambito del corretto svolgimento della procedura di cui all'art. 22 DPR 380/2001" chiedeva al Comune di Trani gli atti relativi alla completa istruttoria della pratica specificando "..che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.L.vo n. 42/2004 in quanto rientrante tra i casi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs 42/04"».
L'esponente dei Verdi chiarisce anche che «il Comune di Trani con nota del 2.12.2014 rigettava l'istanza del gestore perché "..l'intervento risulta in contrasto con l'art. 23 D.a.3 del Regolamento edilizio del PUG vigente di Trani". Il Comune di Trani con successive note del 2.3.2015 e del 5.10.2015 confermava il diniego. Avverso il diniego il gestore ha proposto ricorso al TAR Puglia (che aveva respinto la tutela cautelare poi invece accolta dal Consiglio di Stato il 15.10.2015) che con sentenza pubblicata il 27.12.2016 lo ha accolto rilevando: "..L'amministrazione Comunale ha rigettato l'istanza asserendo che l'intervento risulta in contrasto con l'art. 23 D.a.3 del Regolamento Edilizio del PUG che dispone: Gli impianti a servizio della telefonia cellulare non sono consentiti all'interno del perimetro del centro abitato né all'esterno di tale perimetro sulle coperture e in adiacenza d'edifici… Nel caso in esame deve convenirsi che sull'istanza presentata in data 20.5.2014…. si è formato il silenzio assenso…. Il diniego definitivo è infatti sopravvenuto soltanto in data 2.3.2015… La citata previsione regolamentare, siccome confliggente con il quadro normativo nazionale e comunitario oltre che con la giurisprudenza ..non risulta ostativa alla formazione del silenzio assenso. Ad ogni buon fine essa (Norma del PUG) deve essere anche disapplicata. …I Comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio Nazionale…Né si è ritenuto possibile imporre limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici…" La sentenza così conclude: " ..il ricorso è fondato e va accolto previa disapplicazione della previsione regolamentare invocata dall'Amministrazione Comunale , non ravvisandosi nella fattispecie in esame quell'assoluta incompatibilità dell'intervento con il sito in esame essendo acclarato che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a tutela in quanto non rientrante tra i casi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgvo 42/045 Nota della Soprintendenza del 18.11.2014)"».
Dopo aver chiarito l'iter, di Gregorio ricorda che «il Comune di Trani ha, comunque, al fine di tutelare la pubblica collettività emanato un'ordinanza di sospensione di prosecuzione dell'attività edilizia sul lastrico solare ed avviato il procedimento amministrativo in autotutela per l'espressione del parere della Soprintendenza. L'amministrazione, al fine di evitare di incorrere in soluzioni giudiziarie sfavorevoli ha da oltre un anno, avviato un percorso, allo stato in corso, non di chiacchiere, ma tecnico-concertativo con i gestori, indicando agli stessi ulteriori siti di proprietà Comunale ove allocare eventualmente gli impianti in modo da aggiornare il Piano di insediamento Comunale. Questo al fine di concentrare le antenne su siti pubblici ed evitare la speculazione affaristica. Inoltre, l'amministrazione, attraverso il mercato elettronico, ha già provveduto ad affidare ad un soggetto specializzato il compito di: 1) creare una mappa dettagliata degli impianti esistenti sul territorio; 2) realizzare una campagna di misure dei campi elettromagnetici; 3) l'attivazione per un anno un Portale Comunale sull'elettro-inquinamento. Ancora l'amministrazione è in attesa di ottenere dall'Arpa le attività di monitoraggio dei siti sensibili. Inoltre sono stati riattivati gli accordi, avviati dall'amministrazione precedente, finalizzati ad ottenere dai gestori la realizzazione di un campo di calcetto. Il tutto - conclude - nell'interesse esclusivo della collettività».