Assenteisti Asl, respinto il primo ricorso
Il tribunale del lavoro di Trani ha rigettato l'istanza di una delle dipendenti sospese dal servizio. Intanto prosegue l'indagine per truffa della procura
venerdì 19 luglio 2013
9.35
Il tribunale del lavoro di Trani ha rigettato il ricorso d'urgenza (ex art 700 del codice di procedura civile) presentato da una delle dipendenti della Asl Bat sospesa per 4 mesi e senza retribuzione a seguito del servizio di Striscia La Notizia sui casi di assenteismo dal poliambulatorio di Barletta di via Sant'Antonio: il filmato di gennaio documentò dipendenti "impegnati" a far spesa o ad oziare in orari lavorativi.
Il giudice Maria Antonietta La Notte Chirone ha respinto il ricorso di una dipendente che ha dedotto «plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia di carattere formale che di merito, chiedendo di dichiararsi in via cautelare ed urgente la sua nullità o illegittimità». La ricorrente ha incentrato le argomentazioni relative al periculum in mora (uno dei due presupposti concomitanti che, insieme alla verosimiglianza del diritto, devono connotare il ricorso d'urgenza) «sul nocumento alla dignità derivante dallo scherno dell'utenza, ritenendo che per la sussistenza del requisito è sufficiente che il periculum sia di minimo spessore». Ma il tribunale tranese è stato di diverso avviso «in quanto – ha motivato il giudice - andrebbe contro quanto previsto dallo stesso articolo che disciplina la tutela cautelare, in particolare la gravità e la irreparabilità del danno, termini la cui portata non può affatto ritenersi esaustivamente assorbita in un periculum dallo spessore minimo come, pacificamente, la ricorrente identifica e definisce il proprio».
Dunque per il tribunale manca il requisito del "periculum" del ricorso d'urgenza, che di per sé è bastevole per non addentrarsi nel merito dei fatti. Tuttavia il magistrato del lavoro ha toccato anche i profili relativi alla legittimità e congruità della sanzione irrogata dalla Asl Bat. «La circostanza che sia stata adottata una sanzione conservativa, applicata peraltro non nel suo massimo, rappresenta, allo stato e nell'ambito della sommarietà dell'accertamento, conferma dell'applicazione da parte dell'azienda sanitaria del principio di proporzionalità della sanzione nell'ambito del quale sarà sicuramente stata presa in considerazione la personalità della lavoratrice, il suo impegno lavorativo e il limitato tempo di lontananza dal luogo di lavoro dove pure risultava presente».
Nei prossimi giorni è attesa una nuova ordinanza sulla vicenda a fronte della discussione del ricorso di un'altra dipendente, avvenuta davanti al giudice Floriana Di Benedetto. Nel frattempo prosegue l'indagine per truffa del sostituto procuratore della Repubblica di Trani Raffaella De Luca. Quattordici le contestazioni disciplinari mosse dalla Asl Bat: due le archiviazioni, due i procedimenti ancora in corso. Dieci, invece, le sanzioni irrogate: sei sospensioni per alcuni mesi dal lavoro senza retribuzione e quattro licenziamenti: decisioni, dunque, impugnate dai dipendenti dinanzi al tribunale del lavoro.
Il giudice Maria Antonietta La Notte Chirone ha respinto il ricorso di una dipendente che ha dedotto «plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia di carattere formale che di merito, chiedendo di dichiararsi in via cautelare ed urgente la sua nullità o illegittimità». La ricorrente ha incentrato le argomentazioni relative al periculum in mora (uno dei due presupposti concomitanti che, insieme alla verosimiglianza del diritto, devono connotare il ricorso d'urgenza) «sul nocumento alla dignità derivante dallo scherno dell'utenza, ritenendo che per la sussistenza del requisito è sufficiente che il periculum sia di minimo spessore». Ma il tribunale tranese è stato di diverso avviso «in quanto – ha motivato il giudice - andrebbe contro quanto previsto dallo stesso articolo che disciplina la tutela cautelare, in particolare la gravità e la irreparabilità del danno, termini la cui portata non può affatto ritenersi esaustivamente assorbita in un periculum dallo spessore minimo come, pacificamente, la ricorrente identifica e definisce il proprio».
Dunque per il tribunale manca il requisito del "periculum" del ricorso d'urgenza, che di per sé è bastevole per non addentrarsi nel merito dei fatti. Tuttavia il magistrato del lavoro ha toccato anche i profili relativi alla legittimità e congruità della sanzione irrogata dalla Asl Bat. «La circostanza che sia stata adottata una sanzione conservativa, applicata peraltro non nel suo massimo, rappresenta, allo stato e nell'ambito della sommarietà dell'accertamento, conferma dell'applicazione da parte dell'azienda sanitaria del principio di proporzionalità della sanzione nell'ambito del quale sarà sicuramente stata presa in considerazione la personalità della lavoratrice, il suo impegno lavorativo e il limitato tempo di lontananza dal luogo di lavoro dove pure risultava presente».
Nei prossimi giorni è attesa una nuova ordinanza sulla vicenda a fronte della discussione del ricorso di un'altra dipendente, avvenuta davanti al giudice Floriana Di Benedetto. Nel frattempo prosegue l'indagine per truffa del sostituto procuratore della Repubblica di Trani Raffaella De Luca. Quattordici le contestazioni disciplinari mosse dalla Asl Bat: due le archiviazioni, due i procedimenti ancora in corso. Dieci, invece, le sanzioni irrogate: sei sospensioni per alcuni mesi dal lavoro senza retribuzione e quattro licenziamenti: decisioni, dunque, impugnate dai dipendenti dinanzi al tribunale del lavoro.