Bollette pazze del gas, 53 tranesi vincono una "class action"
Gli utenti assistiti dall'associazione Avvocati dei Consumatori
martedì 27 ottobre 2015
8.28
Nel passaggio da un gestore del gas all'altro, si ritrovano a dover pagare consumi presunti alla vecchia società che non lesina nell'inviare loro solleciti e minacciare azioni giudiziarie. Ma ora il giudice del Tribunale civile di Trani, Maristella Sardone, ha sancito che i 53 cittadini tranesi che hanno intentato una mini 'class action' contro una società di Cerano – con il supporto dell'associazione Avvocati dei Consumatori e del legale di quest'ultima, Domenico Romito - non debbano pagare alcunché. Anche se il giudice non ha riconosciuto loro un risarcimento danni così come invece richiesto.
I problemi sono sorti nella fatturazione di chiusura dei rapporti tra i clienti e la spa, che nel 2010 ha interrotto i rapporti di fornitura per sua volontà. Per questo è subentrata subito un'altra società per la gestione delle utenze interessate. Il giudice, nella sentenza emessa qualche giorno fa, ha sancito l'erroneità della fatturazione di chiusura, in quanto – ha scritto – «effettuata sulla base di consumi 'stimati' e non reali, con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della spa, rispetto alle somme correttamente versate dagli attori, a seguito di una lettura autonoma ed effettiva dei contatori».
In altre parole il venditore 'uscente' avrebbe «fatturato e preteso crediti inesistenti, in quanto non corrispondenti ai consumi di gas effettivamente erogati dei clienti». Peraltro la società subentrata, nella prima fattura inviata ai nuovi clienti, «aveva rilevato un dato di consumo del contatore inferiore a quello utilizzato dalla spa per fatturare». «Risulta altresì provato documentalmente – prosegue il giudice - che gli attori pagarono, immediatamente dopo aver effettuato le letture effettive, le somme dovute in base al gas effettivamente erogato». La nuova società aveva anche comunicato alla uscente di sospendere i solleciti di pagamento nei confronti degli utenti, perché avevano già pagato quanto dovuto. «Agrigas – sottolinea ancora il giudice - invece, solo dopo l'introduzione del presente giudizio, a dicembre 2010, riconoscendo l'errore, emetteva nuove fatture con i conteggi corretti, anche se vi aggiungeva i costi delle messe in mora, senza considerare che i pagamenti erano già stati effettuati dai clienti ormai da tempo».
Il Tribunale ha ora dichiarato l'inesistenza di ogni pretesa creditoria da parte dell'azienda uscente, ha rigettato la domanda di risarcimento danni e condannato la società a rifondere le spese legali e di giudizio.
I problemi sono sorti nella fatturazione di chiusura dei rapporti tra i clienti e la spa, che nel 2010 ha interrotto i rapporti di fornitura per sua volontà. Per questo è subentrata subito un'altra società per la gestione delle utenze interessate. Il giudice, nella sentenza emessa qualche giorno fa, ha sancito l'erroneità della fatturazione di chiusura, in quanto – ha scritto – «effettuata sulla base di consumi 'stimati' e non reali, con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della spa, rispetto alle somme correttamente versate dagli attori, a seguito di una lettura autonoma ed effettiva dei contatori».
In altre parole il venditore 'uscente' avrebbe «fatturato e preteso crediti inesistenti, in quanto non corrispondenti ai consumi di gas effettivamente erogati dei clienti». Peraltro la società subentrata, nella prima fattura inviata ai nuovi clienti, «aveva rilevato un dato di consumo del contatore inferiore a quello utilizzato dalla spa per fatturare». «Risulta altresì provato documentalmente – prosegue il giudice - che gli attori pagarono, immediatamente dopo aver effettuato le letture effettive, le somme dovute in base al gas effettivamente erogato». La nuova società aveva anche comunicato alla uscente di sospendere i solleciti di pagamento nei confronti degli utenti, perché avevano già pagato quanto dovuto. «Agrigas – sottolinea ancora il giudice - invece, solo dopo l'introduzione del presente giudizio, a dicembre 2010, riconoscendo l'errore, emetteva nuove fatture con i conteggi corretti, anche se vi aggiungeva i costi delle messe in mora, senza considerare che i pagamenti erano già stati effettuati dai clienti ormai da tempo».
Il Tribunale ha ora dichiarato l'inesistenza di ogni pretesa creditoria da parte dell'azienda uscente, ha rigettato la domanda di risarcimento danni e condannato la società a rifondere le spese legali e di giudizio.