Consiglio Comunale: clamoroso, respinto dal Tar il ricorso di Forza Italia

"Omessa notifica al Comune di Trani": l'assemblea non subirà cambiamenti

venerdì 15 gennaio 2021 17.32
Consiglio comunale, clamoroso: respinto il ricorso di Forza Italia, ritenuto dal Tar "inammissibile per omessa notifica al Comune di Trani".

Come si ricorderà, dopo la competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Sindaco della città di Trani e per il rinnovo del Consiglio Comunale, Forza Italia aveva registrato l'elezione di un solo consigliere comunale, non riuscendo ad esprimere un secondo consigliere per uno scarto di soli 15 voti.

Il partito, ritenendo che ci fossero stati degli errori di attribuzione in alcuni seggi, aveva presentato ricorso al Tar contro l'Ufficio centrale elettorale del tribunale di Trani, "per l'annullamento previa sospensiva dell' atto verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Trani; di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese i verbali di scrutinio".

In pratica Forza Italia chiedeva "l'accertamento dell'attribuzione del secondo seggio alla lista Forza Italia, anziché alla lista Fratelli d'Italia e la correzione del verbale Prospetto dei quozienti", la verifica e l'accertamento "delle illegittimità denunciate e dei voti da attribuire a Forza Italia, con assegnazione consequenziale del secondo seggio alla lista e, di conseguenza, al candidato classificatosi secondo dopo Pasquale De Toma, già proclamato consigliere comunale".

La terza sezione del Tar di Bari, presieduta da Orazio Ciliberti ha emesso oggi la sentenza di inammissibilità, sottolineando che era al Comune di Trani che bisognava indirizzare il ricorso "trattandosi di amministrazione cui sono imputati gli effetti della competizione elettorale". Ma in via Tenente Morrico non era stato notificato nulla.

Intanto è arrivata la dichiarazione dei difensori del Dott. Cozzoli, Avvocati Giuseppe Domenico Torre e Noemi Rosito, hanno sollevato ben tre eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso; di queste, è stata ritenuta assorbente dal Tar quella inerente la mancata evocazione in giudizio del Comune di Trani. E comunque, vista la delicatezza degli interessi coinvolti nell'ambito del contenzioso elettorale, a prescindere dal fatto che l'azione sia stata dichiarata inammissibile dal punto di vista processuale, i difensori tengono a sottolineare che il ricorso era infondato nel merito. Infatti, nei casi di discrasia tra la lista votata ed il candidato indicato, il voto va attribuito alla lista e non alla preferenza, alla luce delle norme che regolano la materia elettorale.