Contratto di quartiere II, ha ragione il Comune
Il consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso di due signore
mercoledì 15 marzo 2006
Con ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi al T.A.R. Puglia -Sede di Bari- nell'ambito di altro giudizio già pendente, le signore Pappalettera e Garro hanno impugnato gli atti della procedura amministrativa concernente il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II".
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, senonchè detta sentenza di primo grado è stata impugnata dall'Amministrazione comunale dinanzi al Consiglio di Stato che la ha riformata, rigettando il ricorso di primo grado e dichiarando inammissibili i motivi aggiunti. In seguito, con ricorso per revocazione - invocando un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la IV Sezione del Consiglio di Stato - le signore Pappalettera e Garro hanno impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, che, però, definitivamente pronunciandosi, ha confermato la precedente decisione e lasciato indenne l'intera procedura inerente il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II".
Difatti, con sentenza n.1040 pubblicata il 3/3/2006 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalle signore Pappalettera e Garro (condannandole anche alle spese di giudizio), specificatamente evidenziando: "in definitiva è chiaro che -attraverso lo schermo dell'errore di fatto- le ricorrenti tentano in realtà di rimettere in discussione questioni sulle quali ha già statuito in modo del tutto esauriente la decisione impugnata".
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, senonchè detta sentenza di primo grado è stata impugnata dall'Amministrazione comunale dinanzi al Consiglio di Stato che la ha riformata, rigettando il ricorso di primo grado e dichiarando inammissibili i motivi aggiunti. In seguito, con ricorso per revocazione - invocando un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la IV Sezione del Consiglio di Stato - le signore Pappalettera e Garro hanno impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, che, però, definitivamente pronunciandosi, ha confermato la precedente decisione e lasciato indenne l'intera procedura inerente il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II".
Difatti, con sentenza n.1040 pubblicata il 3/3/2006 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalle signore Pappalettera e Garro (condannandole anche alle spese di giudizio), specificatamente evidenziando: "in definitiva è chiaro che -attraverso lo schermo dell'errore di fatto- le ricorrenti tentano in realtà di rimettere in discussione questioni sulle quali ha già statuito in modo del tutto esauriente la decisione impugnata".