Convenzione Bat-Comune, Camero: «Profili di illegittimità»
L'ex assessore invita la Provincia a revocare il provvedimento di giunta in autotutela. «Partorita una mostruosità giuridica, scavalcato l’organo dirigenziale»
mercoledì 27 marzo 2013
13.41
Pompeo Camero, ex assessore provinciale della Bat, defenestrato dopo il suo passaggio nella lista di Monti, accoglie il grido di dolore che si leva da buona parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto degli Enti locali, in ordine ad un vizio di legittimità, eccepito di recente in delegazione trattante ad Andria, alla condotta assunta dalla giunta della Provincia di Barletta Andria Trani, nell'adottare la deliberazione numero 9 del 7 marzo 2013, che aveva come oggetto gli incarichi di posizione organizzativa previsti dalla convenzione con il Comune di Trani.
«Da assessore – scrive Camero - ho resistito strenuamente alle lusinghe dei tanti che mai riuscirono a far breccia, ogni qual volta ci veniva sottoposta al voto di giunta una proposta di deliberazione sulle posizioni organizzative in Provincia, per evitare quella che oggi è divenuta una caduta di stile, perpetrata da quell'organo collegiale, attraverso l'adozione dell'atto amministrativo in odor di illegittimità. A nulla serve trincerarsi, ora come allora, dietro i cosidetti adempimenti connessi al dispositivo di deliberazione del Consiglio provinciale numero 61 del 14 dicembre 2012, in quanto l'intera attività di gestione e di applicazione delle discipline dei contratti collettivi di lavoro, non è di competenza della giunta salvo il criterio a monte, essendo prerogativa della dirigenza, che vi provvede mediante decisioni adottate con i poteri e le capacità dei privati datori di lavoro, nel rispetto del vincolo posto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001. Peraltro, l'articolo 9 del contratto nazionale del lavoro chiarisce che gli incarichi medesimi sono conferiti esclusivamente dai dirigenti, per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti».
Per queste considerazioni, Camero definisce la deliberazione della giunta provinciale 9/2013 «una mostruosità giuridica che merita riconsiderazione in sede di autotutela». «E' a questi ultimi criteri generali che avrebbe dovuto rifarsi l'organo – attacca Camero - nel rispetto dell'oggettività di fatto venuta meno in epoca di ostentata trasparenza, ma evidentemente soltanto nelle intenzioni. Non si può attraverso una convenzione, giustappunto quella col Comune di Trani, interferire con la disciplina del trattamento accessorio del personale dipendente, indicandone di fatto i nominativi dei beneficiari dei maggiori emolumenti economici, esorbitando così la netta linea di demarcazione esistente tra l'attività di indirizzo politico-amministrativo di competenza degli organi istituzionali e l'attività di gestione che, da tangentopoli in poi, è stata in via esclusiva, demandata ai dirigenti. E' paradossale che tutto questo accada ad una amministrazione provinciale che si è sempre vantata, attraverso i propri rappresentanti, di intrattenere fertili relazioni con le organizzazioni sindacali, tanto da aver sottoscritto apposito protocollo d'intesa, a sostegno d'ogni decisione pubblica, col partenariato economico e sociale che le ricomprende a pieno titolo».
«Da assessore – scrive Camero - ho resistito strenuamente alle lusinghe dei tanti che mai riuscirono a far breccia, ogni qual volta ci veniva sottoposta al voto di giunta una proposta di deliberazione sulle posizioni organizzative in Provincia, per evitare quella che oggi è divenuta una caduta di stile, perpetrata da quell'organo collegiale, attraverso l'adozione dell'atto amministrativo in odor di illegittimità. A nulla serve trincerarsi, ora come allora, dietro i cosidetti adempimenti connessi al dispositivo di deliberazione del Consiglio provinciale numero 61 del 14 dicembre 2012, in quanto l'intera attività di gestione e di applicazione delle discipline dei contratti collettivi di lavoro, non è di competenza della giunta salvo il criterio a monte, essendo prerogativa della dirigenza, che vi provvede mediante decisioni adottate con i poteri e le capacità dei privati datori di lavoro, nel rispetto del vincolo posto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001. Peraltro, l'articolo 9 del contratto nazionale del lavoro chiarisce che gli incarichi medesimi sono conferiti esclusivamente dai dirigenti, per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti».
Per queste considerazioni, Camero definisce la deliberazione della giunta provinciale 9/2013 «una mostruosità giuridica che merita riconsiderazione in sede di autotutela». «E' a questi ultimi criteri generali che avrebbe dovuto rifarsi l'organo – attacca Camero - nel rispetto dell'oggettività di fatto venuta meno in epoca di ostentata trasparenza, ma evidentemente soltanto nelle intenzioni. Non si può attraverso una convenzione, giustappunto quella col Comune di Trani, interferire con la disciplina del trattamento accessorio del personale dipendente, indicandone di fatto i nominativi dei beneficiari dei maggiori emolumenti economici, esorbitando così la netta linea di demarcazione esistente tra l'attività di indirizzo politico-amministrativo di competenza degli organi istituzionali e l'attività di gestione che, da tangentopoli in poi, è stata in via esclusiva, demandata ai dirigenti. E' paradossale che tutto questo accada ad una amministrazione provinciale che si è sempre vantata, attraverso i propri rappresentanti, di intrattenere fertili relazioni con le organizzazioni sindacali, tanto da aver sottoscritto apposito protocollo d'intesa, a sostegno d'ogni decisione pubblica, col partenariato economico e sociale che le ricomprende a pieno titolo».