Esenzione del ticket, ecco cosa cambia da ottobre

Agevolazioni in base al reddito ed all’età. E' confermata l'esenzione per gli invalidi civili al 100%

giovedì 6 ottobre 2011
L'assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia ha diffuso una nota con le ultime novità in materia di compartecipazione all'acquisto dei farmaci. Con le nuove norme sono previste delle possibilità di esenzione del ticket dovute a particolari condizioni economiche e di età.

A partire dall'1 ottobre non pagano più la quota fissa di 1 euro a ricetta e sono esenti totali del pagamento del ticket i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04). Pagano invece la quota fissa di 1 euro a ricetta ma sono esenti totali dal pagamento del ticket gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico (codice E94). Pagano la quota fissa di 1 euro ma sono esentati parzialmente dal pagamento del ticket gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico (codice E96) e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95).

Gli assistiti rientranti in queste categorie sono automaticamente inseriti in elenchi forniti dal sistema della tessera sanitaria del Ministero ed accessibili telematicamente dalle Asl, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. Se l'assistito rientra in questi elenchi, il medico al momento della prescrizione riporta il codice di esenzione sulla ricetta, anche se l'assistito non è in possesso di un attestato di esenzione. E' necessario recarsi presso gli sportelli della Asl di appartenenza solo e soltanto se non si è presenti nell'elenco a disposizione del medico e si ritenga, sulla base dei redditi dell'anno precedente, di aver comunque diritto all'esenzione. Rendendo un'autocertificazione viene consegnato un attestato di esenzione da esibire al medico. L'autocertificazione deve essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito esclusivamente di valido documento d'identità e della tessera sanitaria. Non vi è una scadenza per ottenere l'attestato.

E' confermata l'esenzione ticket per invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente, grandi invalidi per lavoro (dall'80% al 100%), invalidi per servizio, invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, cittadini portatori di patologie neoplastiche, pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante), cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emodervati, donatori d'organo da vivente, pazienti talassemici (limitatamente alla terapia con deferoxamina), trapiantati d'organo, pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica, pazienti in trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, minori in attesa di adozione, minori sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia).

Per tutti questi valgono le modalità già vigenti prima dell' 1 ottobre e senza dover richiedere alcun nuovo attestato di esenzione.