Estati tranesi, il Comune di Trani escluso come parte civile
Processo aggiornato al 20 gennaio 2010
mercoledì 23 settembre 2009
Si è svolta questa mattina, dinnanzi al Tribunale di Trani in composizione collegiale, la seconda udienza del processo che vede coinvolto il sindaco Giuseppe Tarantini più altri tredici imputati, per l'inchiesta sull'Estate tranese del 2005 e 2006.
Alla prima udienza, al collegio giudicante, presieduto da Cesaria Carone e dai giudici a latere Lorenzo Gadaleta e Francesco Messina, i difensori di alcuni imputati avevano avanzato richiesta di esclusione della parte civile per difetto di legittimazione attiva del curatore speciale. Dopo una settimana ed una lunga ordinanza letta in udienza (afferente anche una discussione sull'autonomia dei poteri dello Stato e relative leggi e regolamenti applicabili al caso di specie), il collegio, reputando tempestivamente presentata la richiesta di esclusione della parte civile e respinta ogni ulteriore pretesa od eccezione avanzata dalle parti processuali, ha disposto l'esclusione del Comune di Trani come parte civile, per difetto di legittimazione processuale del curatore speciale, irritualmente nominato con decreto del 23 gennaio 2009 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani.
In conseguenza di questa esclusione, applicando l'articolo 143 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il collegio ha ordinato la regolare citazione, mediante notifica del decreto e del verbale di udienza, nei confronti del Comune di Trani, quale persona offesa, ordinando la consegna degli atti al legale rappresentante nelle forme di legge, a condizione che il ricevente sia persona fisica diversa dai soggetti imputati nel processo penale, quali il sindaco e gli assessori di giunta dell'epoca.
Il procedimento è stato rinviato, per la regolarizzazione del contraddittorio, al 20 gennaio 2010. Il Comune di Trani adesso dovrà decidere cosa fare: nominare una persona fisica che si costituisca parte civile per conto dell'amministrazione oppure non deliberare la costituzione in giudizio dell'Ente.
Alessandro Colangelo
Alla prima udienza, al collegio giudicante, presieduto da Cesaria Carone e dai giudici a latere Lorenzo Gadaleta e Francesco Messina, i difensori di alcuni imputati avevano avanzato richiesta di esclusione della parte civile per difetto di legittimazione attiva del curatore speciale. Dopo una settimana ed una lunga ordinanza letta in udienza (afferente anche una discussione sull'autonomia dei poteri dello Stato e relative leggi e regolamenti applicabili al caso di specie), il collegio, reputando tempestivamente presentata la richiesta di esclusione della parte civile e respinta ogni ulteriore pretesa od eccezione avanzata dalle parti processuali, ha disposto l'esclusione del Comune di Trani come parte civile, per difetto di legittimazione processuale del curatore speciale, irritualmente nominato con decreto del 23 gennaio 2009 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani.
In conseguenza di questa esclusione, applicando l'articolo 143 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il collegio ha ordinato la regolare citazione, mediante notifica del decreto e del verbale di udienza, nei confronti del Comune di Trani, quale persona offesa, ordinando la consegna degli atti al legale rappresentante nelle forme di legge, a condizione che il ricevente sia persona fisica diversa dai soggetti imputati nel processo penale, quali il sindaco e gli assessori di giunta dell'epoca.
Il procedimento è stato rinviato, per la regolarizzazione del contraddittorio, al 20 gennaio 2010. Il Comune di Trani adesso dovrà decidere cosa fare: nominare una persona fisica che si costituisca parte civile per conto dell'amministrazione oppure non deliberare la costituzione in giudizio dell'Ente.
Alessandro Colangelo