Confermò il dirigente condannato, assolta l'ex commissario prefettizio Iaculli
La vicenda era finita al centro dell'attenzione mediatica quando il viceprefetto era in servizio a Trani
giovedì 3 marzo 2016
0.45
Il caso balzò agli onori della cronaca nel marzo 2015, quando Maria Rita Iaculli era commissario straordinario del Comune di Trani. Ora il viceprefetto, attuale capo di gabinetto del Comune di Matera, è stata assolta (in abbreviato) dal gup del Tribunale di Brindisi insieme a un dirigente del Comune di Francavilla, Francesco Taurisano, e all'ex segretario generale, Francesco Fumarola, "per non aver commesso il fatto". Ai tre erano stati contestati, a vario titolo, i reati di abuso d'ufficio e falso idelogico. Al centro della vicenda la conferma di Taurisano (avvenuta nel settembre 2013 quando Iaculli era commissario straordinario del Comune di Francavilla) nel ruolo di dirigente comunale, nonostante avesse già subìto una condanna a un anno e otto mesi per abuso d'ufficio.
Secondo la Procura brindisina, il provvedimento di riconferma – adottato quando era ormai commissario prefettizio Maria Rita Iaculli e mentre era segretario Fumarola – sarebbe stato in conflitto con la Legge Severino. Il 25 settembre 2013 Iaculli aveva attribuito a Taurisano le funzioni di responsabile dei settori Affari generali e Servizi sociali, Cultura, Turismo, Sport e Servizi scolastici anche sulla base di una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dal diretto interessato. Iaculli e il segretario avevano comunque interpellato Presidenza del Consiglio, ministero dell'Interno e Anac. Ma i pareri non arrivarono mai e venne confermatoTaurisano.
Gli imputati avevano optato tutti per il giudizio abbreviato e sono stati assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di richieste di condanna da parte del pubblico ministero variabili tra un anno e 4 mesi e un anno e 9 mesi.
Taurisano, peraltro, era riuscito a far confermare le sue ragioni davanti al Tribunale del Lavoro, secondo il quale la legge Severino (del 2013) non poteva essere considerata retroattiva. Nelle motivazione dell'assoluzione del novembre scorso, depositate qualche giorno fa, il gup del Tribunale di Brindisi ha parlato di "genetica irrilevanza penale" della vicenda, ritenendo assurdo il fatto che "possa aver determinato l'instaurazione di un processo penale così superfluo ed inutile".
Secondo la Procura brindisina, il provvedimento di riconferma – adottato quando era ormai commissario prefettizio Maria Rita Iaculli e mentre era segretario Fumarola – sarebbe stato in conflitto con la Legge Severino. Il 25 settembre 2013 Iaculli aveva attribuito a Taurisano le funzioni di responsabile dei settori Affari generali e Servizi sociali, Cultura, Turismo, Sport e Servizi scolastici anche sulla base di una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dal diretto interessato. Iaculli e il segretario avevano comunque interpellato Presidenza del Consiglio, ministero dell'Interno e Anac. Ma i pareri non arrivarono mai e venne confermatoTaurisano.
Gli imputati avevano optato tutti per il giudizio abbreviato e sono stati assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di richieste di condanna da parte del pubblico ministero variabili tra un anno e 4 mesi e un anno e 9 mesi.
Taurisano, peraltro, era riuscito a far confermare le sue ragioni davanti al Tribunale del Lavoro, secondo il quale la legge Severino (del 2013) non poteva essere considerata retroattiva. Nelle motivazione dell'assoluzione del novembre scorso, depositate qualche giorno fa, il gup del Tribunale di Brindisi ha parlato di "genetica irrilevanza penale" della vicenda, ritenendo assurdo il fatto che "possa aver determinato l'instaurazione di un processo penale così superfluo ed inutile".