Legittimo impedimento sul pane domenicale
Il Tar boccia l'ordinanza del sindaco di Trani e da ragione ai panificatori
giovedì 11 marzo 2010
Il Tar Puglia ha discusso nel merito il ricorso proposto dall'associazione provinciale panificatori della Bat (l'associazione Fippa), dal Consorzio Panconsorziati, dall'associazione generale delle cooperative italiane e da Unimpresa Bat contro il Comune di Trani per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza sindacale del 30 ottobre scorso con cui il sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini, ha regolamentato le aperture straordinarie (domeniche e festivi) delle attività commerciali di Trani per tutto il 2010. L'ordinanza prevedeva la non assimilazione dei panificatori alle altre categorie commerciali. I panificatori, pertanto, potevano restare aperti nel 2010 anche tutte le domeniche e festivi.
Come si ricorderà. l'ordinanza fu celebrata trionfalmente dal sindaco: «La possibilità di far trovare pane fresco ai numerosi turisti ed ospiti che visitano Trani di domenica, nonché agli stessi tranesi – disse il primo cittadino dopo la firma - è un atto dovuto in una città turisticamente impegnata come la nostra». Le associazioni di categoria evidentemente la pensavano diversamente ed hanno fatto ricorso.
Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso delle associazioni e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale nella parte in cui esclude dalla propria sfera operativa i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno. Con la sentenza viene sancito il principio sostenuto dai ricorrenti, secondo il quale la norma regionale sull'argomento consente di derogare unicamente per determinate attività, tassativamente individuate al comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 del 2003 che disciplina le aperture e le chiusure domenicali degli esercizi commerciali. Tra queste, non rientra l'attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno da parte dei panificatori. Pertanto l'ordinanza sindacale si pone in contrasto con la previsione normativa di riferimento. Il Comune di Trani è stato anche condannato al pagamento delle spese in giudizio (3mila euro) e degli oneri accessori in favore dei ricorrenti.
«Tutte le motivazioni riconosciute dal Tar Puglia – dice Savino Montaruli di Unimpresa Bat - avallano appieno le tesi delle associazioni ricorrenti, in materia di aperture domenicali e festive dei panifici che, come sancito dall'organo giudiziario, non possono essere annoverati tra le attività per le quali è consentita l'apertura in tutte le giornate domenicali e festive. Questa sentenza farà scuola in tutti gli altri Comuni della Regione Puglia che, evidentemente mal supportati da rappresentanti sindacali e di categoria, hanno operato come avvenuto nel Comune di Trani, consentendo la facoltà di apertura domenicale e festiva dei panifici in ogni giornata dell'anno, sbagliando e violando la vigente legge in materia».
Come si ricorderà. l'ordinanza fu celebrata trionfalmente dal sindaco: «La possibilità di far trovare pane fresco ai numerosi turisti ed ospiti che visitano Trani di domenica, nonché agli stessi tranesi – disse il primo cittadino dopo la firma - è un atto dovuto in una città turisticamente impegnata come la nostra». Le associazioni di categoria evidentemente la pensavano diversamente ed hanno fatto ricorso.
Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso delle associazioni e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale nella parte in cui esclude dalla propria sfera operativa i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno. Con la sentenza viene sancito il principio sostenuto dai ricorrenti, secondo il quale la norma regionale sull'argomento consente di derogare unicamente per determinate attività, tassativamente individuate al comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 del 2003 che disciplina le aperture e le chiusure domenicali degli esercizi commerciali. Tra queste, non rientra l'attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno da parte dei panificatori. Pertanto l'ordinanza sindacale si pone in contrasto con la previsione normativa di riferimento. Il Comune di Trani è stato anche condannato al pagamento delle spese in giudizio (3mila euro) e degli oneri accessori in favore dei ricorrenti.
«Tutte le motivazioni riconosciute dal Tar Puglia – dice Savino Montaruli di Unimpresa Bat - avallano appieno le tesi delle associazioni ricorrenti, in materia di aperture domenicali e festive dei panifici che, come sancito dall'organo giudiziario, non possono essere annoverati tra le attività per le quali è consentita l'apertura in tutte le giornate domenicali e festive. Questa sentenza farà scuola in tutti gli altri Comuni della Regione Puglia che, evidentemente mal supportati da rappresentanti sindacali e di categoria, hanno operato come avvenuto nel Comune di Trani, consentendo la facoltà di apertura domenicale e festiva dei panifici in ogni giornata dell'anno, sbagliando e violando la vigente legge in materia».