Nomine dei revisori: i "conti" non tornano proprio
Tuel e Codice Civile mettono in evidenza le "incompatibilità" dei nominati
giovedì 7 agosto 2014
8.08
Il motto che impazza dopo le nomine dei revisori di Amet e Amiu è «state sereni, bilancio approvato» con tanto di hashtag ironico che il Consigliere Corrado (NCD) sta diffondendo a macchia d'olio tra il popolo di Facebook.
La pioggia di nomine che in settimana si è abbattuta su Palazzo di Città ha provocato non poche polemiche, sollevando le annose questioni di incompatibilità e di ineleggibilità tanto care ai cultori del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali). L'investitura del dott. Antonino Battista, suocero del Consigliere Nico di Pinto, e della dott.ssa Alessia Valenziano, prossima sposa del Consigliere Antonio Franzese, non è andata giù agli addetti ai lavori che hanno subito definito con il termine "Parentopoli" la paradossale situazione andatasi a creare.
L'articolo 236 del Tuel disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori elencando tassativamente i casi in cui le stesse si configurano. Naturalmente occorre chiarire innanzitutto la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità: la prima costituisce una causa "impeditiva" alla nomina e all'esercizio della carica di revisore, la seconda determina una situazione di "conflitto d'interessi" che, qualora sopravvenuta in corso di carica, non comporta la decadenza solo qualora venga rimossa la funzione o la situazione che genera il conflitto. Il 1° comma dell'art. 236 del Tuel rinvia, riguardo le ipotesi di incompatibilità dei revisori, "al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile". Secondo l'articolo 2399 del Codice Civile non possono essere eletti, quindi decadono dall'ufficio, "i coniugi, i parenti e gli affini fino al quarto grado degli amministratori …": senza avventurarsi nell'interpretazione della norma, è sufficiente verificare quanto deciso dal Tribunale Amministrativo della Campania che, nelle motivazioni della sentenza, da ampia spiegazione al senso di questo divieto, applicandolo ad un parente di terzo grado di un politico locale.
La figura del revisore, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe "evitare" tutte quelle ipotesi in cui potrebbero coesistere o configurarsi dei legami tra controllore e controllato. La speranza è che, «risolta la crisi del Comune di Trani (dichiarazione figlia dell'hashtag di Beppe Corrado)», non si vada ad aprire un nuovo caso capace di paralizzare ancora una volta la macchina amministrativa da poco rimessa in moto.
La pioggia di nomine che in settimana si è abbattuta su Palazzo di Città ha provocato non poche polemiche, sollevando le annose questioni di incompatibilità e di ineleggibilità tanto care ai cultori del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali). L'investitura del dott. Antonino Battista, suocero del Consigliere Nico di Pinto, e della dott.ssa Alessia Valenziano, prossima sposa del Consigliere Antonio Franzese, non è andata giù agli addetti ai lavori che hanno subito definito con il termine "Parentopoli" la paradossale situazione andatasi a creare.
L'articolo 236 del Tuel disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori elencando tassativamente i casi in cui le stesse si configurano. Naturalmente occorre chiarire innanzitutto la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità: la prima costituisce una causa "impeditiva" alla nomina e all'esercizio della carica di revisore, la seconda determina una situazione di "conflitto d'interessi" che, qualora sopravvenuta in corso di carica, non comporta la decadenza solo qualora venga rimossa la funzione o la situazione che genera il conflitto. Il 1° comma dell'art. 236 del Tuel rinvia, riguardo le ipotesi di incompatibilità dei revisori, "al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile". Secondo l'articolo 2399 del Codice Civile non possono essere eletti, quindi decadono dall'ufficio, "i coniugi, i parenti e gli affini fino al quarto grado degli amministratori …": senza avventurarsi nell'interpretazione della norma, è sufficiente verificare quanto deciso dal Tribunale Amministrativo della Campania che, nelle motivazioni della sentenza, da ampia spiegazione al senso di questo divieto, applicandolo ad un parente di terzo grado di un politico locale.
La figura del revisore, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe "evitare" tutte quelle ipotesi in cui potrebbero coesistere o configurarsi dei legami tra controllore e controllato. La speranza è che, «risolta la crisi del Comune di Trani (dichiarazione figlia dell'hashtag di Beppe Corrado)», non si vada ad aprire un nuovo caso capace di paralizzare ancora una volta la macchina amministrativa da poco rimessa in moto.