Pesca subacquea professionale, la Capitaneria di porto fissa le regole

Saranno valide per tutto il Compartimento marittimo di Barletta (Trani compresa)

martedì 2 dicembre 2014 7.12
La Capitaneria di porto di Barletta, tramite una precisa ordinanza emessa ieri, ha disciplinato la pesca subacquea professionale nelle acque di giurisdizione. La normativa nazionale prevede che il Capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, possa stabilire il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento, il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale nonché i periodi di divieto della pesca.

Per l'effetto, avuto riguardo del precitato parere, la Capitaneria ha stabilito in 40 il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nel corso dell'anno. Quantitativi e periodi di divieto della pesca sono stati stabiliti in analogia a quanto già disciplinato dalla Capitaneria di porto di Molfetta nel 2004, atteso che in tale periodo la Capitaneria di porto di Barletta ricadeva sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Molfetta.

Le istanze degli aspiranti pescatori subacquei professionali dovranno essere presentate su modello conforme (in allegato A all'ordinanza n.95/2014 reperibile sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.it/barletta sotto la voce "ordinanze") nell'arco temporale compreso tra l'1 gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno. La Capitaneria di porto di Barletta provvederà al rilascio delle autorizzazioni agli aventi titolo, nel numero massimo consentito, secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza. Al riguardo, fa fede il "visto arrivare" dell'istanza (se depositata a mano presso la Capitaneria di porto di Barletta ovvero, la data rinveniente nel timbro postale (qualora inviata a mezzo posta alla Capitaneria di porto di Barletta).

L'autorizzazione ha validità di un anno e decade automaticamente alla scadenza, nonché al verificarsi di una delle seguenti condizioni: perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, sopravvenuta inidoneità fisica dell'interessato ovvero insufficiente o mancata corresponsione degli oneri annuali in materia di pesche speciali (articolo 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche).