Piano Comunale delle Coste: un anno di ritardo?
Interrogazione del Consigliere Visibelli
venerdì 22 aprile 2005
Interrogazione del Consigliere Comunale Roberto Visibelli:
"Chiarimenti sull'iter di approvazione del Piano Comunale delle Coste" Lo scrivente Consigliere Comunale, premesso che il Consiglio Comunale di Trani, con delibera n° 8 del 29/03/2004 ha approvato la proposta di Piano Comunale delle Coste, ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i., nonché della deliberazione di Giunta Regionale n° 319/10.04.2001; che con la stessa delibera si è determinato di trasmettere il provvedimento all'Assessorato agli Affari Generali e Demanio Marittimo della Regione Puglia, per gli adempimenti previsti dalla citata D.G.R. 319/2001, demandando al Dirigente dell'UTC gli adempimenti eventualmente connessi alla valutazione della Regione Puglia; che tale delibera, pubblicata dal 24.4 al 14.05.04 è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2004; premesso inoltre che, come evidenziato nella premessa alla delibera de quo, pervengono numerose richieste di concessione di aree demaniali; che, in assenza di un Piano Comunale delle Coste compiutamente approvato, le Concessioni demaniali vengono rilasciate per una durata annuale, impedendo quindi agli imprenditori, di poter effettuare una programmazione economica di medio lungo periodo; che, sempre in assenza di un Piano Comunale delle Coste compiutamente approvato, gli interventi risultano privi di qualsiasi correlazione, nonché di rispetto delle norme generali in materia di uso del territorio (in particolare non può garantirsi a priori, il rispetto della quota minima del 60 % di costa liberamente fruibile);
Chiede con, l'urgenza del caso, di conoscere: quando siano stati trasmessi all'Assessorato agli Affari Generali e Demanio Marittimo della Regione Puglia gli atti, per gli adempimenti correlati; se l'Assessorato Regionale abbia o meno formulato la valutazione del Piano e, in caso affermativo, quale sia stato l'esito dell'istruttoria; qualora invece l'Assessorato Regionale non abbia comunicato nulla al Comune di Trani, quali iniziative siano state adottate per sollecitare la valutazione di cui sopra; se l'eventuale silenzio dell'Assessorato Regionale sia da intendersi, sulla base delle norme in materia, come silenzio assenso o silenzio rifiuto; se, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano Coste, siano state rilasciate Concessioni Demaniali in contrasto con le previsioni di Piano.
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Restando in tema di coste: Interrogazione Urgente sulla concessione in uso del "Lido Matinelle" al Comune di Trani, da parte dell'Azienda di Promozione Turistica della provincia di Bari – A.P.T..
Lo scrivente Consigliere Comunale, in relazione alla concessione di cui all'oggetto, premesso che il Comune di Trani, con Delibera di Giunta Comunale n° 144 del 7.06.2004 ha approvato lo schema dell'atto di convenzione tra il Comune di Trani e l'APT di Bari, per la concessione in uso della struttura denominata "Lido Matinelle", per la durata di dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; che tale Atto di Convenzione è stato sottoscritto dalle parti con atto Privato Repertorio numero 313 del 08.06.04, a firma del Direttore APT, dott. Vittorio Arnaldo Palumbieri e del Dirigente del Comune di Trani, dott. Agostino Balducci; che con successiva integrazione Protocollo 785 del 21.06.04, l'APT di Bari ha richiesto la profonda modificazione dell'art. 8 della suddetta convenzione; premesso inoltre che l'originale articolo 8 della convenzione stabiliva:
"La presente concessione può essere revocata, unilateralmente, da parte dell'Ente proprietario che subentrerà alla APT a seguito della nomina del Direttore Generale dell'A.R.E.T., o per altro mutamento istituzionale che riguardi l'APT di Bari, con atto formale da notificarsi almeno sei mesi prima. In tal caso all'Ente concessionario sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e non recuperate per il venir meno della gestione. Allo scopo, prima dell'avvio dei lavori di ristrutturazione, l'Ente concessionario comunicherà all'APT le opere che intende eseguire, con certificazione dell'importo rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si intenderanno accettate trascorsi 30 giorni dalla loro avvenuta ricezione. Inoltre il concessionario si impegna a consegnare, al termine di ogni anno, un bilancio di gestione dal quale si evinca l'utile determinatosi, ai fini del computo finale da considerare per la determinazione del rimborso residuo delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile."
che l'art. 8 della convenzione, come proposto dalla nota n° 785/04, stabilisce invece: "La presente concessione può essere revocata, unilateralmente, da parte dell'Ente proprietario che subentrerà alla APT a seguito della nomina del Direttore Generale dell'A.R.E.T., o per altro mutamento istituzionale che riguardi l'APT di Bari, con atto formale da notificarsi almeno sei mesi prima. In relazione a quanto sopra l'Ente concessionario, nell'ambito del progetto generale di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile e che sarà preventivamente trasmesso al concedente, eseguirà i lavori per lotti annuali, secondo le priorità di agibilità e funzionalità, il cui importo sarà pienamente recuperato attraverso la gestione. In tal modo non si determinerà alcun rimborso spese e quindi nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del titolare della proprietà. Restano a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto della presente convenzione. Nel caso venga esercitata la revoca, la stessa decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica."
Evidenziato che l'immobile in oggetto, si presenta in grave stato di abbandono e fatiscenza, tale quindi da richiedere, anche solo per garantire una minima funzionalità, interventi manutentivi di rilevante entità; che la modifica dell'art. 8 della convenzione, richiesta dall'APT, è fortemente limitativa della autonomia progettuale ed esecutiva del Comune di Trani, per l'attuazione di un qualsiasi intervento di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile; che l'esclusione di qualsiasi credito in favore del Comune di Trani, integra, a modesto parere dello scrivente, un ingiusto arricchimento in favore dell'APT di Bari, la quale, a fronte di un investimento nullo, in qualunque momento, può revocare la concessione, incamerando il valore economico dei lavori effettuati dal Comune di Trani. che la modifica di un Atto regolarmente sottoscritto, sempre a modesto parere dello scrivente, non può essere imposta unilateralmente da una delle parti;
Interroga con l'urgenza del caso: per conoscere se sia stata formalmente accettata la richiesta di modifica dell'art. 8 della convenzione, richiesta dall'APT con la nota 785/2004 e, in caso affermativo, chi abbia provveduto in merito e con quale atto amministrativo; se l'Amministrazione Comunale abbia adeguatamente valutato gli effetti della modifica richiesta dall'APT; se l'Ufficio Tecnico Comunale abbia stimato i costi per i lavori di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile, nonché i ricavi attesi dalla gestione della struttura, valutando nel contempo la concreta fattibilità di realizzazione per lotti annuali dei lavori. Dott. Roberto Visibelli
Consigliere Comunale di Forza Trani
"Chiarimenti sull'iter di approvazione del Piano Comunale delle Coste" Lo scrivente Consigliere Comunale, premesso che il Consiglio Comunale di Trani, con delibera n° 8 del 29/03/2004 ha approvato la proposta di Piano Comunale delle Coste, ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i., nonché della deliberazione di Giunta Regionale n° 319/10.04.2001; che con la stessa delibera si è determinato di trasmettere il provvedimento all'Assessorato agli Affari Generali e Demanio Marittimo della Regione Puglia, per gli adempimenti previsti dalla citata D.G.R. 319/2001, demandando al Dirigente dell'UTC gli adempimenti eventualmente connessi alla valutazione della Regione Puglia; che tale delibera, pubblicata dal 24.4 al 14.05.04 è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2004; premesso inoltre che, come evidenziato nella premessa alla delibera de quo, pervengono numerose richieste di concessione di aree demaniali; che, in assenza di un Piano Comunale delle Coste compiutamente approvato, le Concessioni demaniali vengono rilasciate per una durata annuale, impedendo quindi agli imprenditori, di poter effettuare una programmazione economica di medio lungo periodo; che, sempre in assenza di un Piano Comunale delle Coste compiutamente approvato, gli interventi risultano privi di qualsiasi correlazione, nonché di rispetto delle norme generali in materia di uso del territorio (in particolare non può garantirsi a priori, il rispetto della quota minima del 60 % di costa liberamente fruibile);
Chiede con, l'urgenza del caso, di conoscere: quando siano stati trasmessi all'Assessorato agli Affari Generali e Demanio Marittimo della Regione Puglia gli atti, per gli adempimenti correlati; se l'Assessorato Regionale abbia o meno formulato la valutazione del Piano e, in caso affermativo, quale sia stato l'esito dell'istruttoria; qualora invece l'Assessorato Regionale non abbia comunicato nulla al Comune di Trani, quali iniziative siano state adottate per sollecitare la valutazione di cui sopra; se l'eventuale silenzio dell'Assessorato Regionale sia da intendersi, sulla base delle norme in materia, come silenzio assenso o silenzio rifiuto; se, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano Coste, siano state rilasciate Concessioni Demaniali in contrasto con le previsioni di Piano.
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Restando in tema di coste: Interrogazione Urgente sulla concessione in uso del "Lido Matinelle" al Comune di Trani, da parte dell'Azienda di Promozione Turistica della provincia di Bari – A.P.T..
Lo scrivente Consigliere Comunale, in relazione alla concessione di cui all'oggetto, premesso che il Comune di Trani, con Delibera di Giunta Comunale n° 144 del 7.06.2004 ha approvato lo schema dell'atto di convenzione tra il Comune di Trani e l'APT di Bari, per la concessione in uso della struttura denominata "Lido Matinelle", per la durata di dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; che tale Atto di Convenzione è stato sottoscritto dalle parti con atto Privato Repertorio numero 313 del 08.06.04, a firma del Direttore APT, dott. Vittorio Arnaldo Palumbieri e del Dirigente del Comune di Trani, dott. Agostino Balducci; che con successiva integrazione Protocollo 785 del 21.06.04, l'APT di Bari ha richiesto la profonda modificazione dell'art. 8 della suddetta convenzione; premesso inoltre che l'originale articolo 8 della convenzione stabiliva:
"La presente concessione può essere revocata, unilateralmente, da parte dell'Ente proprietario che subentrerà alla APT a seguito della nomina del Direttore Generale dell'A.R.E.T., o per altro mutamento istituzionale che riguardi l'APT di Bari, con atto formale da notificarsi almeno sei mesi prima. In tal caso all'Ente concessionario sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e non recuperate per il venir meno della gestione. Allo scopo, prima dell'avvio dei lavori di ristrutturazione, l'Ente concessionario comunicherà all'APT le opere che intende eseguire, con certificazione dell'importo rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si intenderanno accettate trascorsi 30 giorni dalla loro avvenuta ricezione. Inoltre il concessionario si impegna a consegnare, al termine di ogni anno, un bilancio di gestione dal quale si evinca l'utile determinatosi, ai fini del computo finale da considerare per la determinazione del rimborso residuo delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile."
che l'art. 8 della convenzione, come proposto dalla nota n° 785/04, stabilisce invece: "La presente concessione può essere revocata, unilateralmente, da parte dell'Ente proprietario che subentrerà alla APT a seguito della nomina del Direttore Generale dell'A.R.E.T., o per altro mutamento istituzionale che riguardi l'APT di Bari, con atto formale da notificarsi almeno sei mesi prima. In relazione a quanto sopra l'Ente concessionario, nell'ambito del progetto generale di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile e che sarà preventivamente trasmesso al concedente, eseguirà i lavori per lotti annuali, secondo le priorità di agibilità e funzionalità, il cui importo sarà pienamente recuperato attraverso la gestione. In tal modo non si determinerà alcun rimborso spese e quindi nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del titolare della proprietà. Restano a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto della presente convenzione. Nel caso venga esercitata la revoca, la stessa decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica."
Evidenziato che l'immobile in oggetto, si presenta in grave stato di abbandono e fatiscenza, tale quindi da richiedere, anche solo per garantire una minima funzionalità, interventi manutentivi di rilevante entità; che la modifica dell'art. 8 della convenzione, richiesta dall'APT, è fortemente limitativa della autonomia progettuale ed esecutiva del Comune di Trani, per l'attuazione di un qualsiasi intervento di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile; che l'esclusione di qualsiasi credito in favore del Comune di Trani, integra, a modesto parere dello scrivente, un ingiusto arricchimento in favore dell'APT di Bari, la quale, a fronte di un investimento nullo, in qualunque momento, può revocare la concessione, incamerando il valore economico dei lavori effettuati dal Comune di Trani. che la modifica di un Atto regolarmente sottoscritto, sempre a modesto parere dello scrivente, non può essere imposta unilateralmente da una delle parti;
Interroga con l'urgenza del caso: per conoscere se sia stata formalmente accettata la richiesta di modifica dell'art. 8 della convenzione, richiesta dall'APT con la nota 785/2004 e, in caso affermativo, chi abbia provveduto in merito e con quale atto amministrativo; se l'Amministrazione Comunale abbia adeguatamente valutato gli effetti della modifica richiesta dall'APT; se l'Ufficio Tecnico Comunale abbia stimato i costi per i lavori di organico recupero e ristrutturazione dell'immobile, nonché i ricavi attesi dalla gestione della struttura, valutando nel contempo la concreta fattibilità di realizzazione per lotti annuali dei lavori. Dott. Roberto Visibelli
Consigliere Comunale di Forza Trani