Pista ciclabile di Trani, l'ordinanza integrale

E' sospesa la circolazione dei velocipedi sull'intero tratto

venerdì 6 giugno 2008
L'ordinanza integrale sulla sospensione della circolazione sulla pista ciclabile del lungomare di Trani:

Premesso che con Ordinanza di questa Ripartizione n° 182 del 15 novembre 2007 è stata istituita una pista ciclabile su via Chiarelli, lungomare Chiarelli e lungomare Cristoforo Colombo sul lato prospiciente il mare a doppio senso di circolazione; sono in corso lavori di manutenzione della sede stradale sull'intero tratto viario di lungomare Cristoforo Colombo e lungomare Chiarelli da parte della impresa – ditta all'uopo individuata dai competenti Uffici del Comune di Trani; la pista ciclabile allo stato attuale risulta poco visibile poiché priva della segnaletica orizzontale che ne delimita le corsie; òa ditta SICURSTADE DI CALDARA PASQUA aggiudicatrice dei lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclabile di lungomare Cristoforo Colombo dovrà procedere alla esecuzione dei lavori appaltati; Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale in occasione di lavori stradali nonché garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere durante i lavori; necessario sospendere la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile istituita con Ordinanza di questa Ripartizione n° 182 del 15 novembre 2007; Visto l'atto di indirizzo della G.M. n° 60 del 13 novembre 2007, riguardante la modifica alla viabilità su lungomare Cristoforo Colombo; Vista l'Ordinanza n° 182 del 15 novembre 2007 di questa Ripartizione; Vista l'Ordinanza n° 73 del 29 maggio 2008 di questa Ripartizione; Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 nr.285 (vigente Codice della Strada); Visto il D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
Ordina per tutti i motivi innanzi esposti, con decorrenza immediata e sino al completamento dei lavori di manutenzione della sede viaria e della pista ciclabile: è sospesa la circolazione dei velocipedi sull'intero tratto della pista ciclabile di via Chiarelli, lungomare Chiarelli, e lungomare C. Colombo; il divieto di fermata lungo l'intero tratto interessato dai lavori di rifacimento della pista ciclabile; è fatto obbligo a chiunque, compresi i velocipedi, di rispettare la segnaletica di senso unico sul lungomare Cristoforo Colombo; è assolutamente vietata la circolazione contromano dei velocipedi. Il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà sanzionato secondo le norme del vigente Codice della Strada. Dispone di prevedere: che la Società - ditta esecutrice dei lavori si faccia, in toto, carico della posa della prescritta segnaletica stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285, conforme agli Art. 20 -21 del Codice della Strada, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza di tuti gli utenti della strada -; che la Società - ditta esecutrice dei lavori, durante i lavori e in caso di necessità, dovrà provvedere a regolare il traffico veicolare con l'ausilio di semafori mobili o movieri; la ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare, con appositi cartelli, agli accessi delle vie interessate ai lavori con parziale e totale chiusura, l'interruzione della strada riportando indicazioni per soluzioni alternative ai fini di evitare ulteriori disagi agli utenti della strada, consentendo l'accesso alle proprietà private; che la ditta esecutrice si faccia carico della collocazione dei prescritti segnali stradali indicanti "Divieto di sosta con rimozione coatta" rispettando le 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285 (vigente Codice della Strada) e i veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada e le relative spese saranno addebitate ai proprietari degli stessi.
L'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del responsabile del procedimento, geom. Salvatore Ferrante, si attivi affinché vengano eseguite tutte le disposizioni e comunichi a questa Ripartizione l'avvenuto completamento dei lavori per la revoca della presente Ordinanza. Tutti i soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (vigente Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che sarà notificata anche all'A.M.E.T. e A.M.I.U. di Trani, Capitaneria di Porto di Molfetta, Ufficio Locamare di Trani e al responsabile del servizio "118" del locale Pronto Soccorso. Che la presente Ordinanza venga affissa per giorni 15 (quindici) all'albo pretorio del Comune di Trani. A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n°1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o Presidente della Repubblica (nei termini previsti dalla normativa vigente). A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'O.P.M. Miccoli Domenico.