Presidenza della Provincia Bat, il Tar da ragione a Riserbato
Respinto per infondatezza il ricorso dei sei consiglieri dell'opposizione
venerdì 18 dicembre 2009
La terza sezione del Tar Puglia ha respinto (in quanto infondato) il ricorso proposto da sei consiglieri provinciali di opposizione della Bat (Michele Dicorato Francesco Di Feo, Giuseppe Dipaola, Carlo Laurora, Bernardo Lodispoto e Francesco Salerno Francesco), contro la Provincia di Barletta-Andria-Trani (difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello) nei confronti del presidente del Consiglio provinciale, Luigi Nicola Riserbato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di Consiglio provinciale numero 3 del 27 luglio 2009 con cui si eleggeva il tranese Riserbato alla carica di presidente del Consiglio provinciale.
Secondo il Tar «Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. I sei consiglieri ricorrenti contestavano l'elezione di Riserbato mediante votazione palese anziché segreta in asserita violazione della previsione normativa dell'articolo 298 regio decreto numero 148/1915. Questa norma sanciva (al comma 2) la necessità dello scrutinio segreto con riferimento alle sole deliberazioni concernenti persone, dovendosi considerare tale il provvedimento impugnato. Tuttavia sul punto – fa notare il Tar - va evidenziato in primis che la disposizione in esame è stata espressamente abrogata dall'articolo 64, comma 1 (lettera B) della legge 142/1990. Non esiste attualmente nell'ordinamento giuridico vigente norma di contenuto analogo».
«Inoltre - si legge - la giurisprudenza amministrativa con riferimento alla previsione di cui all'abrogato articolo 298 ha in passato sottolineato che unicamente per le deliberazioni concernenti apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità delle persone oggetto della determinazione sia necessario procedere mediante votazione segreta. Ritiene questo Collegio che nel caso di specie si debba escludere che la deliberazione di nomina del Presidente del Consiglio provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani contenga apprezzamenti su persone. Invero la stessa si limita a prendere atto del risultato dello scrutinio e a dichiarare eletto quale Presidente del Consiglio Provinciale di BarlettaAndria-Trani Luigi Nicola Riserbato, senza svolgere alcun apprezzamento o valutazione circa qualità o capacità dello stesso Riserbato. Pertanto relativamente a detta deliberazione il Consiglio Provinciale non era tenuto a procedere mediante scrutinio segreto. Né peraltro vi è alcuna norma statutaria della Provincia Barletta-Andria-Trani che imponesse di procedere con voto segreto per la elezione del Presidente della Assemblea Provinciale. D'altra parte rientra nella piena autonomia dell'ente locale (nel caso di specie del Consiglio Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani) costituzionalmente riconosciuta dall'art. 114 della Costituzione determinare liberamente le modalità di votazione».
Il Tar ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Barletta-Andria-Trani (3 mila euro oltre l'Iva) nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.
Secondo il Tar «Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. I sei consiglieri ricorrenti contestavano l'elezione di Riserbato mediante votazione palese anziché segreta in asserita violazione della previsione normativa dell'articolo 298 regio decreto numero 148/1915. Questa norma sanciva (al comma 2) la necessità dello scrutinio segreto con riferimento alle sole deliberazioni concernenti persone, dovendosi considerare tale il provvedimento impugnato. Tuttavia sul punto – fa notare il Tar - va evidenziato in primis che la disposizione in esame è stata espressamente abrogata dall'articolo 64, comma 1 (lettera B) della legge 142/1990. Non esiste attualmente nell'ordinamento giuridico vigente norma di contenuto analogo».
«Inoltre - si legge - la giurisprudenza amministrativa con riferimento alla previsione di cui all'abrogato articolo 298 ha in passato sottolineato che unicamente per le deliberazioni concernenti apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità delle persone oggetto della determinazione sia necessario procedere mediante votazione segreta. Ritiene questo Collegio che nel caso di specie si debba escludere che la deliberazione di nomina del Presidente del Consiglio provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani contenga apprezzamenti su persone. Invero la stessa si limita a prendere atto del risultato dello scrutinio e a dichiarare eletto quale Presidente del Consiglio Provinciale di BarlettaAndria-Trani Luigi Nicola Riserbato, senza svolgere alcun apprezzamento o valutazione circa qualità o capacità dello stesso Riserbato. Pertanto relativamente a detta deliberazione il Consiglio Provinciale non era tenuto a procedere mediante scrutinio segreto. Né peraltro vi è alcuna norma statutaria della Provincia Barletta-Andria-Trani che imponesse di procedere con voto segreto per la elezione del Presidente della Assemblea Provinciale. D'altra parte rientra nella piena autonomia dell'ente locale (nel caso di specie del Consiglio Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani) costituzionalmente riconosciuta dall'art. 114 della Costituzione determinare liberamente le modalità di votazione».
Il Tar ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Barletta-Andria-Trani (3 mila euro oltre l'Iva) nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.