Presunta diffamazione, assolto l'ex-consigliere Marinaro

Con una lettera, puntò il dito sugli affidamenti del Comune ad avvocati "non tranesi"

venerdì 3 ottobre 2014
La terza sezione penale della Corte d'Appello Penale di Bari ha depositato le motivazioni con cui è stata confermata la sentenza d'assoluzione del Tribunale di Trani di giugno 2011, che non ritenne diffamatorie le esternazioni dell'allora consigliere comunale Dino Marinaro sull'affidamento di incarichi ad avvocati esterni al Comune ma non appartenenti al foro tranese. Censure che Marinarò formulò con una formale lettera di Marzo 2008, diffusa anche ai mass media. Con la missiva Marinaro, quale consigliere comunale, non condivideva le nomine degli avvocati, compiute coi provvedimenti dell'allora dirigente e comandante della polizia municipale Antonio Modugno, per difendere il Comune in diverse cause d'opposizione a sanzioni amministrative.

Marinaro aveva evidenziato come la scelta dei legali ricadesse spesso su professionisti forestieri, in particolare baresi, piuttosto che prediligere la "tranesità" degli incarichi. Modugno querelò Marinaro e si costituì parte civile. Nel ribadire l'assoluzione pronunciata dal tribunale di Trani (la sentenza di primo grado fu impugnata sia dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello che dalla Procura di Trani che però a conclusione del giudizio di primo grado aveva chiesto l'assoluzione) il collegio barese scrive: «Le esternazioni di Marinaro rivestono natura di critica politica e come tali devono essere trattate nel vaglio del loro dedotto carattere diffamatorio. Nella vicenda non risultano superati i limiti individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Sussiste l'interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni da parte del Marinaro, trattandosi di questioni in grado di incidere, come si è visto, sulle casse comunali e sul corretto esercizio dell'azione amministrativa».

«A prescindere - continuano nella sentenza - dal numero degli incarichi, più o meno elevato, conferito ad avvocati non appartenenti al foro di Trani, la doglianza di Marinaro consisteva proprio nel criticare l'affidamento di incarichi a professionisti extracomunali per seguire controversie involgenti gli interessi del Comune di Trani. Sotto questo primo aspetto, ritiene la Corte che l'informazione di base si cui imperniava la critica del Marinaro risponda a verità. La documentazione in atti evidenzia l'affidamento di svariati mandati ad litem ad avvocati di Bari. All'impostazione del problema non è estraneo il dato che Marinaro era ed agiva in veste di consigliere comunale, a garanzia di interessi pubblici rilevati per il comune di Trani, sia sotto l'aspetto della tutela delle casse pubbliche, sia sotto quello di salvaguardia delle capacità professionali locali. Ciò non deve intendersi come licenza di integrare eventuali condotte di rilievo penale, come ha stigmatizzato il procuratore generale, bensì come sfondo in cui s'inquadra la presente vicenda processuale. Infatti, le critiche sono rivolte da un consigliere comunale a due ripartizioni del comune di Trani, aventi competenza in ordine ai profili di criticità individuati da Marinaro. Deve escludersi che l'imputato non potesse interloquire con delle articolazioni comunale, rappresentate dai rispettivi vertici, ed in particolare con Modugno. Risultano pure rispettati i limiti di continenza, tenuto conto che l'imputato si è servito di canali formali per sollevare il problema. Il linguaggio usato è certamente e colorito e tipico della dialettica politica, ma non deborda in attacchi personali».