Processione del venerdì santo, due ordinanze sindacali

Divieto di vendita di alcolici e conferimento dei rifiuti nei cassonetti

giovedì 2 aprile 2009
Da Palazzo di città sono pervenute due ordinanze relative al conferimento di rifiuti nei cassonetti e il consumo di bevande alcoliche durante la notte del giovedì santo. Le pubblichiamo integralmente.


Ordinanza conferimento rifiuti durante la notte tra giovedì e venerdì santo:

«Il sindaco nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza Premesso che annualmente, in occasione della Santa Pasqua, la notte fra il giovedì e il venerdì Santo si svolge la Processione dell'Addolorata con la partecipazione di migliaia di fedeli anche provenienti dai paesi limitrofi; Dato atto che negli anni trascorsi in detta occasione gruppi di vandali hanno incendiato numerosi contenitori per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, creando danni economici rilevanti oltre al danno di immagine per la città di Trani.

Considerato: che gli episodi di vandalismo messi in atto da gruppi di scalmanati si sono notevolmente ridotti per i massicci interventi delle forze di polizia; che i fumi provocati dagli incendi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono dannosi per l'ambiente e nocivi per i cittadini costretti a respirarne i vapori; che i focolai si alimentano solo se all'interno dei cassonetti sono presenti i rifiuti; Ravvisata la necessità di provvedere allo svuotamento dei cassonetti nella notte fra il 09 e 10 aprile c.a.; Ritenuto necessario che il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti non debba protrarsi oltre le ore 21.00 del giorno 09 aprile 2009; Visto il T.U.O.E.L. n° 267 del 18/08/2000 artt. 50 e 54;

Ordina che i rifiuti siano conferiti negli appositi cassonetti entro e non oltre le ore 21.00, per la sola giornata del giovedì 09 aprile 2009; che l'A.M.I.U., azienda speciale di igiene urbana provveda allo svuotamento dei cassonetti a partire dalle ore 21.00 per la sola giornata del 09 aprile 2009; E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza;

Dispone di stabilire in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 16 legge n° 3 del 2003 che ha introdotto l'art. 7 bis del T.U.O.E.L. n° 267 del 2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a seconda della gravità della violazione commessa. Che tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata, all'A.M.I.U. di Trani. Che la presente Ordinanza venga affissa per giorni 15 (quindici) all'albo pretorio. A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione. A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'O.P.M. Miccoli Domenico.»



Ordinanza divieto vendita alcolici durante la notte tra giovedì e venerdì santo:


«Premesso che in occasione della celebrazione della S. Pasqua, il Venerdì Santo, alle ore 03.00 del mattino viene venerata la Madonna Addolorata con una processione che si snoda per il centro storico e per le vie principali della città. che tale avvenimento, di grande suggestione, è molto sentito dalla cittadinanza ed è di grande richiamo turistico, tanto da attrarre migliaia di fedeli e giovani che approfittano della stessa per incontrarsi. che è necessario, al fine di assicurare il tranquillo svolgimento della suddetta celebrazione e per tutelare la pubblica incolumità, predisporre apposita ordinanza che vieti in particolare la somministrazione al pubblico e la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche. che è indispensabile garantire un servizio continuativo da parte di tutti gli esercizi pubblici ubicati nel territorio del Comune di Trani in particolar modo per quanto attiene il ristoro e l'uso dei servizi igienici. Sentito in merito il parere del locale Comando di P.M. Visto il T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000 artt. 50 e 54;

Ordina al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e ai fini della tutela dell'ordine pubblico nonché per assicurare la civile convivenza, in occasione della Processione della Madonna dell'Addolorata del Venerdì Santo, il divieto per tutti i pubs, bar, ristoranti ed esercizi pubblici ubicati nel territorio del Comune di Trani di somministrare e di vendere bevande alcoliche dalle ore 22.00 del giorno 09 aprile alle ore 10.00 del 10 aprile 2009. In deroga alla vigente O.S. nr.268/2000 che per la sola giornata del 09/04/2009 la chiusura di tutti gli esercizi pubblici sia protratta di 1 (una) ora. La notifica della presente ordinanza: alle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. al Comando di Polizia Municipale – Locale di Trani. al Comando Compagnia Carabinieri di Trani. al Comando Stazione Carabinieri di Trani. al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Trani. al Commissariato di P.S. – Polizia di Stato Trani. tutti incaricati della esecuzione del presente provvedimento nonché per opportuna e doverosa conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani e alla Prefettura – U.T.G. di Bari.

Dispone Che l'ufficio Gabinetto del Sindaco di Trani abbia cura e urgenza di rendere noto con pubblici manifesti il contenuto della presente ordinanza alla cittadinanza tutta nonché la notifica a mezzo messi comunali a tutti gli Organi interessati.

Avverte Chiunque viola le prescrizioni della presente Ordinanza sarà deferito all'Autorità Giudiziaria di Trani. A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione. Nel termine di 120 giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/7/1993 pubblicato sulla G.U. n° 176 del 29/7/1993. A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15 si rende noto che i responsabili del procedimento sono l'O.P.M. Domenico MICCOLI, l'O.P.M. Elsa COPPOLA e il Col. dr. Antonio MODUGNO tutti appartenenti al locale Comando di P.M.»