Processo Estati tranesi, Tarantini incompatibile?
La lettura del dispositivo lascia qualche dubbio
mercoledì 23 settembre 2009
Sancito il principio dell'autonomia degli Enti locali da parte del collegio giudicante, è quasi certo che la giunta delibererà di non costituirsi parte civile nel processo per le Estati tranesi, sulla scorta di una analoga decisione, già assunta in passato nei confronti del processo per i contatori dell'Amet.
Il collegio lascia però insoluto il dubbio sull'incompatibilità del sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini che galleggia nel limbo di un conflitto d'interessi rimarcato, senza giri di parole, anche nel dispositivo. "E' in ogni modo evidente – si legge – che la sicura incompatibilità processuale di alcuni amministratori e l'inevitabile astensione dei restanti amministratori, concretando situazioni conducenti alla anomala paralisi dell'attività amministrativa, con riferimento alla decisione di avanzare o meno nell'interesse del Comune danneggiato un'azione di risarcimento del danno nei confronti dei vertici dell'amministrazione accusati di condotte illecite, aprono una allarmante breccia istituzionale e costituiscono di certo condizioni utili per un intervento centrale finalizzato alla protezione di una comunità locale che, ovviamente, non deve rimanere svantaggiata rispetto ad altre realtà territoriali permanentemente governate e non può essere, quindi, temporaneamente privata di una essenziale forma di tutela amministrativa per l'esercizio di valutazioni inerenti ad iniziative giudiziarie di rango primario e di grande impatto collettivo. Non a caso, la dottrina che si è occupata dalla spinosa materia, ha precisato che, fra gli interventi surrogatori del Governo, devono essere annoverati pure quelli diretti a superare fasi di stallo amministrativo derivanti da cause di inerzia non imputabili agli amministratori".
Forse siamo dinnanzi ad una forzatura interpretativa, ma la lettura di questo passaggio, se poi riferita all'applicazione dell'articolo 68 (comma secondo) del decreto legislativo 267 del 2000, lascerebbe qualcosa in più di un semplice dubbio sulla posizione di Tarantini.
Sempre nel dispositivo, si fa riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione che sottolineano la possibilità da parte del Governo (sancita dall'articolo 120 della Costituzione) di sostituirsi ai Comuni quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Il collegio lascia però insoluto il dubbio sull'incompatibilità del sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini che galleggia nel limbo di un conflitto d'interessi rimarcato, senza giri di parole, anche nel dispositivo. "E' in ogni modo evidente – si legge – che la sicura incompatibilità processuale di alcuni amministratori e l'inevitabile astensione dei restanti amministratori, concretando situazioni conducenti alla anomala paralisi dell'attività amministrativa, con riferimento alla decisione di avanzare o meno nell'interesse del Comune danneggiato un'azione di risarcimento del danno nei confronti dei vertici dell'amministrazione accusati di condotte illecite, aprono una allarmante breccia istituzionale e costituiscono di certo condizioni utili per un intervento centrale finalizzato alla protezione di una comunità locale che, ovviamente, non deve rimanere svantaggiata rispetto ad altre realtà territoriali permanentemente governate e non può essere, quindi, temporaneamente privata di una essenziale forma di tutela amministrativa per l'esercizio di valutazioni inerenti ad iniziative giudiziarie di rango primario e di grande impatto collettivo. Non a caso, la dottrina che si è occupata dalla spinosa materia, ha precisato che, fra gli interventi surrogatori del Governo, devono essere annoverati pure quelli diretti a superare fasi di stallo amministrativo derivanti da cause di inerzia non imputabili agli amministratori".
Forse siamo dinnanzi ad una forzatura interpretativa, ma la lettura di questo passaggio, se poi riferita all'applicazione dell'articolo 68 (comma secondo) del decreto legislativo 267 del 2000, lascerebbe qualcosa in più di un semplice dubbio sulla posizione di Tarantini.
Sempre nel dispositivo, si fa riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione che sottolineano la possibilità da parte del Governo (sancita dall'articolo 120 della Costituzione) di sostituirsi ai Comuni quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.