Ricorso Marinaro rigettato, le motivazioni

Il Tar: al sindaco spetta una maggioranza di seggi non inferiore al 60%. Rigettata anche la seconda parte del ricorso

sabato 27 ottobre 2012 12.30
Come da noi anticipato, la seconda sezione del Tar Puglia ha rigettato il ricorso proposto da Giacomo Marinaro (Futuro e Libertà) relativo all'attribuzione dei seggi del Consiglio comunale di Trani dopo l'ultima tornata elettorale. Ora vi spieghiamo perché.

Partiamo dall'antefatto, dal motivo ispiratore del ricorso. Sulla scorta dei risultati delle urne, l'ufficio centrale elettorale, aveva assegnato, seguendo le istruzioni ministeriali, 20 seggi al gruppo di lista collegate al sindaco eletto e 12 seggi al gruppo di liste collegate con candidati diversi da quello eletto a sindaco. L'attribuzione di 20 dei 32 seggi alla maggioranza è stata operata arrotondando all'unità superiore il dato matematico, risultante dal calcolo del 60% di 32, pari a 19,2. Con il primo motivo di ricorso Marinaro contestava la correttezza della scelta così operata sostenendo che l'ufficio elettorale avrebbe dovuto assegnare 19 seggi alla maggioranza e 13 alla minoranza (in sostanza arrotondando per difetto e non per eccesso il numero risultante dal calcolo del 60% dei seggi destinati alla maggioranza). Marinaro inoltre reclamava nei confronti di Tranimò il 13mo posto fra le liste di minoranza, poiché pur avevando ottenuto la stesso risultato di voti della civica di Operamolla (726 al primo turno) Futuro e Libertà a detta del ricorrente era stata destinataria di maggiori suffragi (727 invece che 726, come erroneamente ritenuto dall'ufficio elettorale centrale, indotto in errore dall'inesatto conteggio della sezione 26).

Il Tar si è espresso così sul primo aspetto: «Con il proposto ricorso elettorale – si legge nella sentenza - Marinaro contesta in primo luogo l'attribuzione, alla coalizione di liste collegate al sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio, di un numero di seggi superiore al 60%, ritenendo tale percentuale un limite massimo e non superabile, per cui l'ufficio elettorale centrale avrebbe dovuto assegnare alla coalizione di maggioranza 19 dei 32 seggi, arrotondando per difetto la cifra di 19,2. Cita, a supporto della propria tesi la recente sentenza 2928 del 21 maggio 2012 della quinta sezione del Consiglio di Stato che, a modifica dell'orientamento in passato espresso, ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 73 del citato decreto legislativo 267/2000 pone il 60% dei seggi come limite massimo del c.d. premio di maggioranza. Di conseguenza le eventuali cifre decimali, che accompagnino il numero intero, non dovranno fare variare in aumento (con arrotondamento in eccesso) i seggi da attribuire alla coalizione del sindaco vincente. Aggiunge che, sulla scorta di quanto previsto da disposizioni similari, è legittimo che – nel silenzio della norma – si proceda ad arrotondamento per eccesso solo laddove il decimale superi la cifra di 0,50. La tesi sostenuta da parte ricorrente non trova adesione da parte del Collegio. Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza maggioritaria segue l'opposto orientamento funzionale a garantire al sindaco eletto una maggioranza pari almeno al 60% che si pone, pertanto, come cifra percentuale minima e non massima. La norma non può che essere volta a garantire il più ampio margine di governabilità degli Enti locali, mediante l'investitura diretta del sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto più possibile agevolmente a termine il mandato. Un eventuale arrotondamento per difetto avrebbe fatto scendere la percentuale dei seggi al di sotto del 60% e sarebbe contraria alla ratio della norma».

In favore della tesi secondo cui il 60% dei seggi da attribuirsi alla coalizione capeggiata dal sindaco eletto rappresenta il mite limite minimo e non massimo. anche il dato sistematico. I giudici del Tar citano l'articolo 73 (comma 10) del decreto legislativo 267/2000: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8». «La dizione della disposizione appena citata – si legge - evidenzia che la maggioranza che possa garantire un ampio margine di governabilità debba aver conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio. Infatti, solo in questo caso non si attribuisce il cosiddetto premio di maggioranza, potendosi da ciò implicitamente desumere che il legislatore ha inteso ancorare alla percentuale minima del 60% la garanzia di serena governabilità dell'ente locale comunale delle dimensioni superiori a 15.000 abitanti. Nello stesso senso si pone anche un ulteriore argomento sistematico che rende convinti che l'ufficio elettorale, nel caso in questione, non avrebbe dovuto procedere, così come richiesto dal ricorrente, all'arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario. Quando tale criterio è applicabile nelle elezioni amministrative, ciò è espressamente previsto dal testo unico degli Enti locali».

Decretata l'inammissibile della prima parte del ricorso, come da noi anticipato, a Marinaro viene rigettata anche la seconda parte del ricorso avverso Tranimò per difetto di interesse «pur riconoscendo il Collegio – si legge - un principio di fondatezza della doglianza a causa delle documentali irregolarità riscontrate nella sezione 26 che imporrebbero di ricontrollare le schede di quella sezione elettorale per verificare se i voti ottenuti dalla lista Futuro e Libertà siano 13 o 14, accertamento che coinvolge direttamente l'odierno ricorrente».