Sanità pugliese: diritto ai buoni pasto e recupero arretrati. La FSI-USAE attiva le vertenze nelle Asl
Le fonti normative e regolamentari del diritto alla pausa e alla mensa
domenica 5 maggio 2024
Interessa anche le Asl pugliesi, la questione del diritto ai buoni pasto e, per coloro che negli anni addietro non ne hanno potuto fruire, del pagamento della corrispondente indennità economica. Questioni che sono ancora oggetto di forte disputa con le Aziende sanitarie pubbliche, comprese quelle pugliesi, dove questa indennità non è riconosciuta come la Asl Bt, malgrado i diversi pronunciamenti che, in questi ultimi tempi, si sono susseguiti spesso a favore delle legittime istanze portate dai lavoratori.
Il tema interessa tutti quei dipendenti turnisti delle varie amministrazioni sanitarie che, svolgendo la propria prestazione secondo un turno superiore alle 6 ore, reclamano il riconoscimento del diritto alla percezione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa, di cui non abbiano potuto fruire. Il Sindacato FSI-USAE sta attivando delle vertenze nelle Asl pugliesi, a favore dei propri iscritti, al fine di far riconoscere il diritto ai buoni pasto per chi lavora più di sei ore al giorno (o la notte).
Le fonti normative e regolamentari del diritto alla pausa e alla mensa. Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, secondo il quale: "le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile".
Il tema interessa tutti quei dipendenti turnisti delle varie amministrazioni sanitarie che, svolgendo la propria prestazione secondo un turno superiore alle 6 ore, reclamano il riconoscimento del diritto alla percezione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa, di cui non abbiano potuto fruire. Il Sindacato FSI-USAE sta attivando delle vertenze nelle Asl pugliesi, a favore dei propri iscritti, al fine di far riconoscere il diritto ai buoni pasto per chi lavora più di sei ore al giorno (o la notte).
Le fonti normative e regolamentari del diritto alla pausa e alla mensa. Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, secondo il quale: "le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile".