Scontro De Noia-Lorusso sugli Sportelli sociali
Il Consigliere di FI: «Si mente sapendo di mentire»
sabato 26 aprile 2014
8.43
Non è stata digerita dal consigliere comunale Francesco De Noia, la risposta dell'attuale Dirigente della ripartizione dei Servizi Sociali in merito alla mancata attivazione degli "sportelli sociali", e così è arrivata tempestiva la replica a quanto precisato dalla stessa Dirigente tramite un a nota inviata alla nostra Redazione. «La risposta fumosa del Dirigente - scrive il consigliere De Noia - alla interrogazione presentata dallo scrivente per conoscere quali siano le motivazioni che ostano all'attivazione di un servizio indispensabile per i nostri cittadini (Sportello Sociale), mi consente di precisare che nulla ha a che vedere l'Assessore ai Servizi Sociali con il ritardo in questione, atteso che la gestione della procedura per l'avviamento del servizio rientra nelle competenze del Dirigente stesso».
«Nel merito - dice ancora De Noia -, credo che si menta sapendo di mentire!!! E se qualcuno pensa di nascondere, offuscare od occultare la verità si sbaglia di grosso. La richiesta di documentazione integrativa di cui si parla nella nota di risposta ha il solo scopo di aggravare la procedura, (per usare un eufemismo) in spregio dei più elementari principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. I requisiti che vengono richiesti attualmente non erano contemplati nel bando di gara e sembrano solo un modo per ostacolarne l'affidamento, tant'è che la verifica documentale era stata chiusa e gli organismi affidatari avevano provveduto al pagamento della fideiussione. Il servizio era pronto per partire ma improvvisamente, il già rilento procedimento amministrativo ha avuto una perentoria battuta d'arresto , proprio perché l'ufficio pretende che i partecipanti posseggano requisiti che non erano contemplati nel bando di gara. Assurdo!!! Anche a voler dare un qualche margine di ragionevolezza alle perplessità dell' ufficio sui requisiti che ora per allora (???) dovrebbero possedere i partecipanti soccorre un preciso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale " L'applicazione dei principi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che deve informare l'azione amministrativa nel suo complesso impedisce che un errore imputabile all'amministrazione possa ridondare a carico degli amministrati (Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 18.12.2008 n. 6316). Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'aver indotto un partecipante, senza possibilità per lui di porvi rimedio ex post, a confezionare un'offerta secondo una regola di gara, poi rivelatasi illegittima, non può risolversi con la eliminazione del soggetto colpevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5069). Le clausole di un bando di gara costituiscono lex specialis della gara stessa, la quale vincola non solo i concorrenti ma anche la stessa amministrazione, la quale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune (Consiglio di Stato , Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263). Intelligenti pauca!!!».
«A ciò si aggiunga la copiosa giurisprudenza - conclude il consigliere De Noia -, tra l'altro ripresa nel cosiddetto Decreto Sviluppo (D. L. 70/2011) che ha stabilito come Le cause di esclusione da un procedimento di evidenza pubblica siano tassativamente quelle previste dall'articolo 46 del Codice dei Contratti, eliminando qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Potrei continuare ancora per molto ma mi fermo qui. Se qualcuno vuole assecondare le esigenze di qualcuno lo faccia pure ma se ne assumerà le responsabilità in tutte le sedi. Non può essere assolutamente una colpa il fatto che Trani abbia associazioni, enti, organismi, sodalizi, particolarmente attente alle esigenze di assistenza delle fasce più deboli».
«Nel merito - dice ancora De Noia -, credo che si menta sapendo di mentire!!! E se qualcuno pensa di nascondere, offuscare od occultare la verità si sbaglia di grosso. La richiesta di documentazione integrativa di cui si parla nella nota di risposta ha il solo scopo di aggravare la procedura, (per usare un eufemismo) in spregio dei più elementari principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. I requisiti che vengono richiesti attualmente non erano contemplati nel bando di gara e sembrano solo un modo per ostacolarne l'affidamento, tant'è che la verifica documentale era stata chiusa e gli organismi affidatari avevano provveduto al pagamento della fideiussione. Il servizio era pronto per partire ma improvvisamente, il già rilento procedimento amministrativo ha avuto una perentoria battuta d'arresto , proprio perché l'ufficio pretende che i partecipanti posseggano requisiti che non erano contemplati nel bando di gara. Assurdo!!! Anche a voler dare un qualche margine di ragionevolezza alle perplessità dell' ufficio sui requisiti che ora per allora (???) dovrebbero possedere i partecipanti soccorre un preciso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale " L'applicazione dei principi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che deve informare l'azione amministrativa nel suo complesso impedisce che un errore imputabile all'amministrazione possa ridondare a carico degli amministrati (Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 18.12.2008 n. 6316). Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'aver indotto un partecipante, senza possibilità per lui di porvi rimedio ex post, a confezionare un'offerta secondo una regola di gara, poi rivelatasi illegittima, non può risolversi con la eliminazione del soggetto colpevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5069). Le clausole di un bando di gara costituiscono lex specialis della gara stessa, la quale vincola non solo i concorrenti ma anche la stessa amministrazione, la quale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune (Consiglio di Stato , Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263). Intelligenti pauca!!!».
«A ciò si aggiunga la copiosa giurisprudenza - conclude il consigliere De Noia -, tra l'altro ripresa nel cosiddetto Decreto Sviluppo (D. L. 70/2011) che ha stabilito come Le cause di esclusione da un procedimento di evidenza pubblica siano tassativamente quelle previste dall'articolo 46 del Codice dei Contratti, eliminando qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Potrei continuare ancora per molto ma mi fermo qui. Se qualcuno vuole assecondare le esigenze di qualcuno lo faccia pure ma se ne assumerà le responsabilità in tutte le sedi. Non può essere assolutamente una colpa il fatto che Trani abbia associazioni, enti, organismi, sodalizi, particolarmente attente alle esigenze di assistenza delle fasce più deboli».