Trani, ICI 2008 istruzioni per i versamenti

Le aliquote e le modalità di pagamento dell'imposta sugli immobili

giovedì 12 giugno 2008
E' obbligato al pagamento del tributo solo chi nel corso del 2008 è soggetto passivo ICI indipendentemente dalla circostanza di aver ricevuto o meno a casa i bollettini di versamento. Aliquote per l'anno 2008 stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2008:

Aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

Aliquota abitazione principale: 5,00 per mille limitatamente al periodo dell'anno in cui l'immobile viene adibito dal soggetto passivo ad abitazione principale.
Detrazione per l'abitazione principale: è stabilita in €.130,00 (per categorie catastali A1, A8 ed A9) la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.L'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo dal 2008 non è dovuta ai sensi dell'art.1 D.L. 93 del 27/05/2008, detta esenzione non è estensibile alle categorie catastali A1, A8 ed A9 che usufruiranno della aliquota e della detrazione stabilita dal Comune per l' immobile adibita ad abitazione principale. Va applicata l'aliquota per l'abitazione principale alla pertinenza; è considerata tale una sola unità distintamente iscritta in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ubicate nell'intero territorio del Comune e che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla abitazione principale.
Aliquota su terreni agricoli ed aree fabbricabili : 7,00 per mille.

Sono considerate abitazioni principali ed usufruiscono della esenzione: L'unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero purchè non locate; L'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, purchè la stessa risulti occupata dai propri familiari come abitazione principale; L'unità immobiliare che a seguito di separazione legale ,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizioni che non sia titolale del diritto di proprietà di altro immobile adibito ad abitazione principale situato nel comune di Trani.
Vanno equiparate all'abitazioni principali ed usufruisco della aliquota deliberata per l'abitazione principale, con esclusione della detrazione le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detta equiparazione deve essere comunicata entro il termine di pagamento della rata di acconto pena decadenza del beneficio su modelli predisposti dall'ufficio ICI; L'unita immobiliare concessa in comodato uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che
non abbiano questi e/o il coniuge o altro componente il nucleo familiare la proprietà di una unità abitativa. Detta equiparazione deve essere comunicata entro il termine di pagamento della rata di saldo pena decadenza del beneficio su modelli predisposti dall'ufficio ICI.


Versamento

L''importo della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2008 (entro tale data può anche essere versato l'intero importo annuo in unica soluzione); l'importo della seconda rata, da versare tra il 1° ed il 16 Dicembre 2008 dovrà essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008.
Il versamento puo' essere effettuato con bollettino ici su c/c postale n. 88922927 intestato a "comune di Trani – ici ordinaria" ovvero con modello F24, presso gli uffici postali, le aziende di credito, gli agenti della riscossione, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando i seguenti codici:
Codice Comune Trani: L328
- 3901 Abitazione principale (solo immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9),
- 3902 Terreni,
- 3903 Aree Fabbricabil,
- 3904 Altri Fabbricati.


Aree edificabili

I valori fiscali delle aree fabbricabili sono determinati, ai sensi dell'art. 59 comma 1 leggeta g) del D.Lgs 446/97, con delibera di Giunta Municipale n. 89 del 24/04/2008, come da prospetto allegato. La disciplina dell'imposta è quella prevista dal D.Lgs. 504/92 e s.m.i. e/o dal regolamento Comunale I.C.I approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2008.

Dichiarazione ICI anno d'imposta 2007
(variazioni dal 01/01/2008 al 31/12/2007)

Dall'anno di imposta 2007 il contribuente è obbligato a dichiarare al Comune (su apposito modello ministeriale entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta a cui si riferisce la variazione ici) soltanto: gli elementi rilevanti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico (che sostituisce la dichiarazione del contribuente) da parte dell'Agenzia del Territorio ai Comuni. Quindi, a titolo esemplificativo, il contribuente è tenuto a dichiarare: valore delle aree edificabili; il valore dell'immobile, per le imprese che sono tenute a dichiararlo in base alle scritture contabili fino all'anno di attribuzione della rendita catastale (comma 3 art. 5 D.Lgs. 504/92), immobili posseduti in locazione finanziaria, immobili demaniali posseduti in concessione, immobili venduti a seguito di fallimento (a cura del curatore fallimentare).




Per ulteriori informazioni si potrà contattare:
Servizio Tributi del Comune di Trani – tel. 0883-581329 – 581206.