Uffici della BAT: ecco le analisi della commissione consiliare di Trani
«Nessuna norma attribuisce a Barletta il "compito di guida"»
lunedì 31 ottobre 2005
La commissione consiliare di Trani (formata dai consiglieri Caffarella F., Cozzoli E., Cuccovillo N., De Simone G., Di Gravina N. e Marinaro L.) per la Provincia BAT, presa conoscenza della proposta sull'assetto funzionale e istituzionale della istituita nuova Provincia Barletta-Andria-Trani formulata dalla omologa Commissione Consiliare e dai Consiglieri provinciali e regionali della città di Barletta, rileva quanto segue:
- l'istituzione della BAT è stata possibile grazie all'accordo dei Comuni coinvolti e con la previsione di 3 Comuni capoluoghi (le rivendicazioni e le lotte della città di Barletta non sono state prima coronate da successo non essendo state mai accettate, specie da Trani e Andria, come esclusivo capoluogo il Comune di Barletta);
- nessuna norma attribuisce e garantisce alla città di Barletta il "compito di guida" del vasto territorio, nonché il ruolo di "coordinamento", cosi come rivendicato;
- l'idea e lo spirito della legge istitutiva della provincia "policentrica" con tre capoluoghi impone una equa dislocazione degli uffici peculiari e rilevanti del nuovo ente;
- la città di Trani, ininterrottamente capoluogo di Provincia di Terra di Bari fino al 1806 e sede della "Corte di Appello delle Puglie" dal 31 luglio 1817 al 23 ottobre 1923, e successivamente ed ininterrottamente sede del Tribunale Circondariale, con giurisdizione per i Comuni di Trani, Barletta, Andria, Bisceglie, Molfetta, Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Corato, Minervino e Spinazzola, con il permanere in sede del Tribunale e degli uffici finanziari (la Commissione Tributaria di 1° grado era già in funzione a Trani, prima della istituzione della Commissione Tributaria Provinciale) senza la previsione dell'attribuzione della sede di "organi qualificanti come capoluogo", non avrebbe alcun interesse a fare parte, con l'etichetta, priva di significato di 3° Capoluogo della BAT;
- si auspica un'equa dislocazione degli organi costitutivi della nuova Provincia, valorizzando significatamene tutti e tre i Comuni riconosciuti capoluoghi dalla legge istitutiva, riservando ogni opportuna azione, d'intesa con il Signor Sindaco di Trani, l'intero Consiglio Comunale, senza far fare valere, nelle sedi opportune, le giuste aspettative della città di Trani;
- davanti alla indicazione ed eventuale ripartizione delle sedi degli organi qualificanti della BAT è intendimento della Commissione coordinarsi con le altre Commissioni consiliari per trovare un'equa soluzione, anche sulla base dell'allegato documento che costituisce bozza di indicazione e di discussione:
La nascita della nuova provincia Barletta-Andria-Trani costituisce occasione unica per la valorizzazione del territorio, la sua crescita ed il suo ordinato sviluppo e per la realizzazione di un apparato politico amministrativo il più vicino possibile alle esigenze e necessità dei suoi abitanti.
L'istituzione di uffici pubblici, per espressa volontà di essi, seppure con ambito territoriale diverso rispetto a quello provinciale, deve essere inteso come vocazione della città interessata a mantenere la pubblica istituzione ivi insediata perché, nel tempo, essa si è inserita nel tessuto economico-sociale del territorio cittadino e, in quanto tale, costituisce una delle espressioni delle vocazioni della città.
La legge istitutiva del nuovo ente territoriale statuisce che la dislocazione degli "uffici provinciali" nell'ambito delle città capoluogo è rimessa alla decisione del Consiglio Provinciale, mentre quella degli "uffici periferici dello Stato" è rimessa a al Presidente del Consiglio dei ministre, che come accennato in precedenza, deve "tener conto … delle vocazioni territoriali", locuzione che non consente di confondere "le scelte" con "le indicazioni" dei sindaci. Entro i limiti posti dal legislatore, pertanto, è auspicabile che, nell'ambito del principio di sussidiarietà, i rappresentanti le comunità locali predispongano proposte organiche per la distribuzione di tutti gli uffici pubblici ( statali e non) che, per la loro cospicua quantità, consentiranno alle città interessate dignitosa rilevanza sul piano della rappresentatività. Le proposte, infatti, non devono fermarsi ai soli uffici statali e agli organi collegiali della Provincia, ma estendersi a tutti gli enti pubblici legati alla nuova realtà territoriale-amministrativa nonché a quelli strumentali che alla Provincia medesima fanno capo.
Prima di ogni proposta di articolazione dei pubblici uffici sul territorio, però, è doveroso tener presente la peculiare posizione e situazione della città di Trani. Essa, con l'istituzione della nuova Provincia,come per incanto, si trova ad essere penalizzata per l'inevitabile ridimensionamento di uffici e comandi militari attualmente esistenti, per effetto del nuovo assetto territoriale e dei suoi confini. Tutto questo a prescindere dall'organizzazione della giustizia su cui si ritiene di soffermarsi con considerazioni a sé stanti.
E' giusto ed opportuno, all'atto dell'individuazione delle città in cui allocare pubblici uffici, che tutte e le istituzioni attualmente esistenti nelle città vengano confermate, assumendo, ove la legge lo richieda, la dimensione di ufficio provinciale. In tal modo, innanzitutto si consegue un risparmi di spesa per l'attivazione in altre e città di uffici esistenti da tempo immemorabile in Trani e si rispetterebbe la volontà del legislatore che, come accennato in precedenza, ha statuito come la dislocazione e dei pubblici uffici rispecchi le vocazioni territoriali delle città interessate. E non vi è dubbio che la città di Trani, oltre quelle turistiche, ha avuto sempre vocazione ad essere sede di attività terziarie. Non va dimenticato infatti che Trani ospita istituzioni giudiziarie sin dall' XI secolo ed ha ricoperto il ruolo di Capoluogo di Terra di Bari sino al 1809. Tale "status" (al di là di sterili campanilismi) è stato sempre e unanimemente riconosciuto ed è addirittura motivo di orgoglio per le città limitrofe.
La presenza del Tribunale richiede, nell'ambito di un razionale funzionamento e organizzazione delle istituzioni, l'istituzione di uffici ad esso collegati, tanto perché i quotidiani contatti tra loro siano favoriti anche dalla contiguità logistica. Intal modo si eviterebbe, tra l'altro, la mortificazione di una vocazione giudiziaria-amministrativa che costituisce la a storia della città e delle sue istituzioni.
Al fine di sfatare il luogo comune secondo cui, nell'ambito della a dislocazione degli uffici tra le città capoluogo, Trani è stata individuata quale destinataria del c.d. "polo giudiziario" è opportuno tener presente che l'istituzione o la soppressione di uffici giudiziari, nonché la modificazione della loro circoscrizione sono stabilite solo e e unicamente da leggi dello Stato (né la legge istitutiva della nuova provincia pugliese prospetta modificazioni in tal senso), prescindere dalla circostanza a che la città in cui hanno sede siano o meno capoluogo di provincia e che il relativo circondario possa comprendere comuni appartenenti ad altra provincia. Attualmente, infatti, vi sono Tribunali del cui circondario fanno parte comuni di altra provincia e Tribunali che fanno capo a Corti di Appello di altre regioni.
Mantenere l'attuale dimensione del circondario del tribunale di Trani, consente di comprendere nel suo territorio città (Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Corato) non ricadenti nella provincia e, nel contempo, pone le basi per appuntare Trani quale epicentro di quell'indotto che egli uffici giudiziari fa riferimento. Alla città di Trani, alla luce delle prefate considerazioni, spetta il diritto di "invocare" lo stretto collegamento di istituzioni omologhe o connesse con una istituzione territorialmente già consolidata e si assicurerebbe ai cittadini della nuova entità provinciale il soddisfacimento dei propri bisogni nell'ambito della medesima città.
dott. Nicola Cuccovillo
Il coordinatore della commissione
- l'istituzione della BAT è stata possibile grazie all'accordo dei Comuni coinvolti e con la previsione di 3 Comuni capoluoghi (le rivendicazioni e le lotte della città di Barletta non sono state prima coronate da successo non essendo state mai accettate, specie da Trani e Andria, come esclusivo capoluogo il Comune di Barletta);
- nessuna norma attribuisce e garantisce alla città di Barletta il "compito di guida" del vasto territorio, nonché il ruolo di "coordinamento", cosi come rivendicato;
- l'idea e lo spirito della legge istitutiva della provincia "policentrica" con tre capoluoghi impone una equa dislocazione degli uffici peculiari e rilevanti del nuovo ente;
- la città di Trani, ininterrottamente capoluogo di Provincia di Terra di Bari fino al 1806 e sede della "Corte di Appello delle Puglie" dal 31 luglio 1817 al 23 ottobre 1923, e successivamente ed ininterrottamente sede del Tribunale Circondariale, con giurisdizione per i Comuni di Trani, Barletta, Andria, Bisceglie, Molfetta, Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Corato, Minervino e Spinazzola, con il permanere in sede del Tribunale e degli uffici finanziari (la Commissione Tributaria di 1° grado era già in funzione a Trani, prima della istituzione della Commissione Tributaria Provinciale) senza la previsione dell'attribuzione della sede di "organi qualificanti come capoluogo", non avrebbe alcun interesse a fare parte, con l'etichetta, priva di significato di 3° Capoluogo della BAT;
- si auspica un'equa dislocazione degli organi costitutivi della nuova Provincia, valorizzando significatamene tutti e tre i Comuni riconosciuti capoluoghi dalla legge istitutiva, riservando ogni opportuna azione, d'intesa con il Signor Sindaco di Trani, l'intero Consiglio Comunale, senza far fare valere, nelle sedi opportune, le giuste aspettative della città di Trani;
- davanti alla indicazione ed eventuale ripartizione delle sedi degli organi qualificanti della BAT è intendimento della Commissione coordinarsi con le altre Commissioni consiliari per trovare un'equa soluzione, anche sulla base dell'allegato documento che costituisce bozza di indicazione e di discussione:
La nascita della nuova provincia Barletta-Andria-Trani costituisce occasione unica per la valorizzazione del territorio, la sua crescita ed il suo ordinato sviluppo e per la realizzazione di un apparato politico amministrativo il più vicino possibile alle esigenze e necessità dei suoi abitanti.
L'istituzione di uffici pubblici, per espressa volontà di essi, seppure con ambito territoriale diverso rispetto a quello provinciale, deve essere inteso come vocazione della città interessata a mantenere la pubblica istituzione ivi insediata perché, nel tempo, essa si è inserita nel tessuto economico-sociale del territorio cittadino e, in quanto tale, costituisce una delle espressioni delle vocazioni della città.
La legge istitutiva del nuovo ente territoriale statuisce che la dislocazione degli "uffici provinciali" nell'ambito delle città capoluogo è rimessa alla decisione del Consiglio Provinciale, mentre quella degli "uffici periferici dello Stato" è rimessa a al Presidente del Consiglio dei ministre, che come accennato in precedenza, deve "tener conto … delle vocazioni territoriali", locuzione che non consente di confondere "le scelte" con "le indicazioni" dei sindaci. Entro i limiti posti dal legislatore, pertanto, è auspicabile che, nell'ambito del principio di sussidiarietà, i rappresentanti le comunità locali predispongano proposte organiche per la distribuzione di tutti gli uffici pubblici ( statali e non) che, per la loro cospicua quantità, consentiranno alle città interessate dignitosa rilevanza sul piano della rappresentatività. Le proposte, infatti, non devono fermarsi ai soli uffici statali e agli organi collegiali della Provincia, ma estendersi a tutti gli enti pubblici legati alla nuova realtà territoriale-amministrativa nonché a quelli strumentali che alla Provincia medesima fanno capo.
Prima di ogni proposta di articolazione dei pubblici uffici sul territorio, però, è doveroso tener presente la peculiare posizione e situazione della città di Trani. Essa, con l'istituzione della nuova Provincia,come per incanto, si trova ad essere penalizzata per l'inevitabile ridimensionamento di uffici e comandi militari attualmente esistenti, per effetto del nuovo assetto territoriale e dei suoi confini. Tutto questo a prescindere dall'organizzazione della giustizia su cui si ritiene di soffermarsi con considerazioni a sé stanti.
E' giusto ed opportuno, all'atto dell'individuazione delle città in cui allocare pubblici uffici, che tutte e le istituzioni attualmente esistenti nelle città vengano confermate, assumendo, ove la legge lo richieda, la dimensione di ufficio provinciale. In tal modo, innanzitutto si consegue un risparmi di spesa per l'attivazione in altre e città di uffici esistenti da tempo immemorabile in Trani e si rispetterebbe la volontà del legislatore che, come accennato in precedenza, ha statuito come la dislocazione e dei pubblici uffici rispecchi le vocazioni territoriali delle città interessate. E non vi è dubbio che la città di Trani, oltre quelle turistiche, ha avuto sempre vocazione ad essere sede di attività terziarie. Non va dimenticato infatti che Trani ospita istituzioni giudiziarie sin dall' XI secolo ed ha ricoperto il ruolo di Capoluogo di Terra di Bari sino al 1809. Tale "status" (al di là di sterili campanilismi) è stato sempre e unanimemente riconosciuto ed è addirittura motivo di orgoglio per le città limitrofe.
La presenza del Tribunale richiede, nell'ambito di un razionale funzionamento e organizzazione delle istituzioni, l'istituzione di uffici ad esso collegati, tanto perché i quotidiani contatti tra loro siano favoriti anche dalla contiguità logistica. Intal modo si eviterebbe, tra l'altro, la mortificazione di una vocazione giudiziaria-amministrativa che costituisce la a storia della città e delle sue istituzioni.
Al fine di sfatare il luogo comune secondo cui, nell'ambito della a dislocazione degli uffici tra le città capoluogo, Trani è stata individuata quale destinataria del c.d. "polo giudiziario" è opportuno tener presente che l'istituzione o la soppressione di uffici giudiziari, nonché la modificazione della loro circoscrizione sono stabilite solo e e unicamente da leggi dello Stato (né la legge istitutiva della nuova provincia pugliese prospetta modificazioni in tal senso), prescindere dalla circostanza a che la città in cui hanno sede siano o meno capoluogo di provincia e che il relativo circondario possa comprendere comuni appartenenti ad altra provincia. Attualmente, infatti, vi sono Tribunali del cui circondario fanno parte comuni di altra provincia e Tribunali che fanno capo a Corti di Appello di altre regioni.
Mantenere l'attuale dimensione del circondario del tribunale di Trani, consente di comprendere nel suo territorio città (Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Corato) non ricadenti nella provincia e, nel contempo, pone le basi per appuntare Trani quale epicentro di quell'indotto che egli uffici giudiziari fa riferimento. Alla città di Trani, alla luce delle prefate considerazioni, spetta il diritto di "invocare" lo stretto collegamento di istituzioni omologhe o connesse con una istituzione territorialmente già consolidata e si assicurerebbe ai cittadini della nuova entità provinciale il soddisfacimento dei propri bisogni nell'ambito della medesima città.
dott. Nicola Cuccovillo
Il coordinatore della commissione