Accessi al mare, il comune dovrebbe espropriare
I chiarimenti dalla Regione Puglia
venerdì 9 settembre 2011
iReport
Nel mese di Luglio ho inviato un appello al presidente della Regione Puglia Nichi Vendola sulla situazione della costa a sud di Trani con particolare riferimento alla strada demaniale franata e alla mancanza di accessi al mare dalla strada statale 16. La segreteria del presidente mi ha risposto in questi giorni, inoltrandomi la replica dell'ing. Sergio De Feudis (Ufficio Demanio marittimo regionale). Utilizzo questo spazio per comunicare alla cittadinanza (e all'amministrazione comunale) quali sono le norme e le procedure che regolano le questioni della fruibilità della costa.
«Ai sensi della vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia i Comuni costieri hanno l'obbligo,compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il liberoaccesso all'arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi. Nei confronti dei privati la circolare numero 13 del Servizio demanio e Patrimonio prevede testualmente che Il Comune, a tutela del superiore interesse pubblico, che è quello di assicurare la più ampia accessibilità per liberafruizione del demanio marittimo, è facultato ad attivare da subito le procedure espropriative, in ossequio agli obblighi comunali prescritti dall'ordinanza balneare vigente.
Nel caso in specie la difficoltà di mobilità per il raggiungimento della spiaggia dipende dalla mancanza di opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo e della conseguente naturalità (e pericolosità, in alcuni tratti) della fascia demaniale interessata, unita alla presenza di aree private "interdette" ai non residenti, per effetto (sic) della legittima recinzione della proprietà privata. Nel caso in specie deve individuarsi nel Comune di Trani l'Ente comunque competente (e dotato all'attualità degli idonei strumenti giuridici) in ordine alla valutazione della sussistenza di una adeguata domanda da parte del pubblico indistinto che giustifichi tanto la programmazione e realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi per la mobilità pubblica comunale (aree di parcheggio al fine di evitare di dover parcheggiare in divieto sulla vecchia SS16, bus-navetta, percorsi di mobilità lenta, ecc.) ai fini del raggiungimento delle spiaggie libere, anche ai soggetti diversamente abili, (spiagge che dovranno poi essere attrezzate, come indicatonella stessa ordinanza, con idonei servizi igienici e di primo soccorso), quanto l'avvio delle eventuali e necessarie procedure espropriative per garantire l'accesso al mare "da pubblica via" pur in mancanza di opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo.
Non va sottaciuto che il territorio costiero a sud dell'abitato di Trani è interessato altresì da tratti caratterizzati da fenomeni di dissesto delle falesie per erosione costiera con caduta massi, per cui in via preliminare alla progarmmazione della fruizione, dovrà essere programmata la preventiva messa in sicurezza di tutti quei tratti eventualmente utilizzabili per la balneazione solo dopo la messa in sicurezza, dovendosi per contro procedere con ordinanza sindacale alla interdizione di tutti i tratti non accessibili e non fruibili in sicurezza per il pubblico uso della balneazione.
Per quanto attiene invece alle possibilità di ampliamento del pubblico demanio marittimo, questa riguarda non già le aree espropriabili per le richiamate opere di urbanizzazione (opere che di per sè costituiscono uso urbano) bensì eventuali aree private da includere nei i normali usi del mare; le procedure di ampliamento sono all'attulaità di competenza dello Stato, che le esercita attraverso l'Amministrazione marittima (Capitanerie di Porto), di concerto con l'Agenzia del Demanio, ai sensi e pegli effetti dell'art.33 del codice della navigazione, che recita testualmente: Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ... la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.»
«Ai sensi della vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia i Comuni costieri hanno l'obbligo,compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il liberoaccesso all'arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi. Nei confronti dei privati la circolare numero 13 del Servizio demanio e Patrimonio prevede testualmente che Il Comune, a tutela del superiore interesse pubblico, che è quello di assicurare la più ampia accessibilità per liberafruizione del demanio marittimo, è facultato ad attivare da subito le procedure espropriative, in ossequio agli obblighi comunali prescritti dall'ordinanza balneare vigente.
Nel caso in specie la difficoltà di mobilità per il raggiungimento della spiaggia dipende dalla mancanza di opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo e della conseguente naturalità (e pericolosità, in alcuni tratti) della fascia demaniale interessata, unita alla presenza di aree private "interdette" ai non residenti, per effetto (sic) della legittima recinzione della proprietà privata. Nel caso in specie deve individuarsi nel Comune di Trani l'Ente comunque competente (e dotato all'attualità degli idonei strumenti giuridici) in ordine alla valutazione della sussistenza di una adeguata domanda da parte del pubblico indistinto che giustifichi tanto la programmazione e realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi per la mobilità pubblica comunale (aree di parcheggio al fine di evitare di dover parcheggiare in divieto sulla vecchia SS16, bus-navetta, percorsi di mobilità lenta, ecc.) ai fini del raggiungimento delle spiaggie libere, anche ai soggetti diversamente abili, (spiagge che dovranno poi essere attrezzate, come indicatonella stessa ordinanza, con idonei servizi igienici e di primo soccorso), quanto l'avvio delle eventuali e necessarie procedure espropriative per garantire l'accesso al mare "da pubblica via" pur in mancanza di opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo.
Non va sottaciuto che il territorio costiero a sud dell'abitato di Trani è interessato altresì da tratti caratterizzati da fenomeni di dissesto delle falesie per erosione costiera con caduta massi, per cui in via preliminare alla progarmmazione della fruizione, dovrà essere programmata la preventiva messa in sicurezza di tutti quei tratti eventualmente utilizzabili per la balneazione solo dopo la messa in sicurezza, dovendosi per contro procedere con ordinanza sindacale alla interdizione di tutti i tratti non accessibili e non fruibili in sicurezza per il pubblico uso della balneazione.
Per quanto attiene invece alle possibilità di ampliamento del pubblico demanio marittimo, questa riguarda non già le aree espropriabili per le richiamate opere di urbanizzazione (opere che di per sè costituiscono uso urbano) bensì eventuali aree private da includere nei i normali usi del mare; le procedure di ampliamento sono all'attulaità di competenza dello Stato, che le esercita attraverso l'Amministrazione marittima (Capitanerie di Porto), di concerto con l'Agenzia del Demanio, ai sensi e pegli effetti dell'art.33 del codice della navigazione, che recita testualmente: Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ... la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.»