Vita di città
Bando spiagge, per la lista Florio violato il piano regionale delle coste
I consiglieri: «Senza programmazione comunale non si può concedere la gestione»
Trani - lunedì 23 maggio 2016
I consiglieri della lista Florio tornano sul bando indetto dal Comune per l'assegnazione provvisoria per finalità turistico-ricreative (fino al 31 dicembre del 2017) di alcuni tratti di spiaggia del litorale comunale. Le aree a bando sono le seguenti: lido Matinelle, lido Mongelli, Baia del pescatore e lido Marechiaro. E c'è già stata l'aggiudicazione provvisoria per ciascun tratto. Ma Antonio Florio, Nicola Lapi e Raffaella Merra in una interrogazione rivolta al sindaco Amedeo Bottaro e agli assessori competenti, ritengono che non si possa procedere ad alcuna aggiudicazione perché il bando non avrebbe tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 17/2015 e dal piano regionale delle coste.
In dettaglio, nell'interrogazione presentata, si rilevano i seguenti punti:
1) In sostanza in mancanza del piano comunale delle coste piano comunale delle coste, si fa riferimento al piano regionale delle coste come recita l'art. 15 co.1 della legge regionale 17/2015.
2) Il piano regionale delle coste all'art.8.1 rimanda al piano comunale delle coste l'individuazione delle aree concedibili mentre l'art. 5.3 del Prc definisce in maniera chiara cosa sono le aree per la spiaggia libera con servizi.
3) Importante poi è l'art. 5.2 co.2 che esclude il rilascio di concessioni demaniali per tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 metri. Infatti la spiaggia libera con servizi lido Mongelli non sembra che abbia una profondità adeguata. Solo il Pcc può prevedere una profondità diversa.
4) Il Comune di Trani non ha il Pcc e l'incarico di redigere il Pcc non può essere ritenuto una sostituzione del provvedimento di competenza dell'organo decisionale quale il Consiglio comunale e approvazione dell'Organo regionale.
5) Si può quindi affermare che in mancanza della individuazione di aree demaniali con finalità turistiche – quali spiagge libere con servizi da parte del piano comunale delle coste - non è possibile rilasciare concessioni demaniali.
6) Va quindi tenuto conto ed osservato che la realizzazione della spiaggia libera con servizi, è perfettamente disciplinata sia dalle norme regionali 17/2015 che dalle norme del piano regionale delle coste e deve osservare dei parametri indicati nelle predette norme.
7) Il bando del Comune prevedeva la realizzazione di spiagge libere senza le opportune indicazioni ma carenti delle indispensabili informazioni utili a potere individuare i lotti dove potere installare le attrezzature e le aree da attrezzare e da lasciare libere.
8) Di vero in mancanza dello strumento di pianificazione costiera di competenza comunale, non è possibile rilasciare nessun tipo di concessione demaniale anche se questa è una spiaggia libera con servizi e addurre che è in itinere la predisposizione del Pcc non è una ragione valida per raggirare la norma nella considerazione peraltro che mancano i calcoli per le aree libere a servizio della comunità.
9) Pertanto, in ordine a quanto precede si ritiene che la procedura di gara non ha tenuto conto delle norme contenute sia nella legge regionale 17/2015 che delle norme del piano regionale delle coste.
In dettaglio, nell'interrogazione presentata, si rilevano i seguenti punti:
1) In sostanza in mancanza del piano comunale delle coste piano comunale delle coste, si fa riferimento al piano regionale delle coste come recita l'art. 15 co.1 della legge regionale 17/2015.
2) Il piano regionale delle coste all'art.8.1 rimanda al piano comunale delle coste l'individuazione delle aree concedibili mentre l'art. 5.3 del Prc definisce in maniera chiara cosa sono le aree per la spiaggia libera con servizi.
3) Importante poi è l'art. 5.2 co.2 che esclude il rilascio di concessioni demaniali per tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 metri. Infatti la spiaggia libera con servizi lido Mongelli non sembra che abbia una profondità adeguata. Solo il Pcc può prevedere una profondità diversa.
4) Il Comune di Trani non ha il Pcc e l'incarico di redigere il Pcc non può essere ritenuto una sostituzione del provvedimento di competenza dell'organo decisionale quale il Consiglio comunale e approvazione dell'Organo regionale.
5) Si può quindi affermare che in mancanza della individuazione di aree demaniali con finalità turistiche – quali spiagge libere con servizi da parte del piano comunale delle coste - non è possibile rilasciare concessioni demaniali.
6) Va quindi tenuto conto ed osservato che la realizzazione della spiaggia libera con servizi, è perfettamente disciplinata sia dalle norme regionali 17/2015 che dalle norme del piano regionale delle coste e deve osservare dei parametri indicati nelle predette norme.
7) Il bando del Comune prevedeva la realizzazione di spiagge libere senza le opportune indicazioni ma carenti delle indispensabili informazioni utili a potere individuare i lotti dove potere installare le attrezzature e le aree da attrezzare e da lasciare libere.
8) Di vero in mancanza dello strumento di pianificazione costiera di competenza comunale, non è possibile rilasciare nessun tipo di concessione demaniale anche se questa è una spiaggia libera con servizi e addurre che è in itinere la predisposizione del Pcc non è una ragione valida per raggirare la norma nella considerazione peraltro che mancano i calcoli per le aree libere a servizio della comunità.
9) Pertanto, in ordine a quanto precede si ritiene che la procedura di gara non ha tenuto conto delle norme contenute sia nella legge regionale 17/2015 che delle norme del piano regionale delle coste.