Attualità
Capodanno, il sindaco firma l'ordinanza anti botti
Vietata la vendita per le strade. Multe fino a 500 euro
Trani - sabato 30 dicembre 2017
Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un'ordinanza (la numero 52) in cui è fatto divieto, a partire da oggi e fino al 7 gennaio prossimo, di vendita, in forma ambulante, ed in sede fissa per ogni attività non appositamente autorizzata, di ogni tipo di fuochi d'artificio non ascrivibili alla categorie F1 e F2 previste dall'articolo 3 Decreto Legislativo 123/2015. In particolare è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo, mentre sono esclusi dal divieto fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
E' fatto divieto a partire da oggi e fino al 7 gennaio, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti (articolo 4 del Decreto legislativo 58/2010) di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ad eccezione di quelli relativi alla categoria F1 e F2, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli a cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
E' fatto inoltre divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, di qualsiasi categoria, ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità. Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 58/2010, anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio compresi quelli rientranti nella categoria F1.
E' vietato infine a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dall'ordinanza sindacale.
L'inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, con multe che vanno da 25 a 500 euro.
E' fatto divieto a partire da oggi e fino al 7 gennaio, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti (articolo 4 del Decreto legislativo 58/2010) di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ad eccezione di quelli relativi alla categoria F1 e F2, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli a cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
E' fatto inoltre divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, di qualsiasi categoria, ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità. Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 58/2010, anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio compresi quelli rientranti nella categoria F1.
E' vietato infine a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dall'ordinanza sindacale.
L'inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, con multe che vanno da 25 a 500 euro.