Territorio
«Biomasse, l'autorizzazione compete solo alla Regione»
Nota della società Green Energy Solutions. Precisazioni tecnico-procedurali in merito alla nota del capogruppo del Pd
Trani - lunedì 6 giugno 2011
«La Regione è l'unico Ente competente preposto al rilascio dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'iter procedurale è assolutamente diverso da qualsiasi altro insediamento industriale non soggetto al decreto legislativo 387/2003». La Green Energy Solution, titolare del progetto relativo alla centrale di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di olio vegetale (ottenuto dalla spremitura meccanica di semi di piante oleaginose) attraverso il nostro portale precisa alcuni aspetti tecnico-procedurali in merito al contenuto della nota del capogruppo del Pd di Trani, Fabrizio Ferrante.
«Da un punto di vista tecnico - si legge nella risposta della società - l'impianto prevede l'esclusivo utilizzo di motori a ciclo diesel all'interno dei quali non è assolutamente possibile introdurre rifiuti come combustibile. A tal proposito si precisa che la normativa di riferimento è il decreto legislativo 387/2003 che, all'articolo 12, disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica regionale per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La determina provinciale relativa alla valutazione di impatto ambientale ha chiarito, tra l'altro, che non si tratta assolutamente di un inceneritore, cioè di un impianto soggetto ad altra normativa di riferimento e non solo per una questione formale, bensì sostanziale, ossia l'uso di motori a ciclo diesel. Il decreto in questione ha introdotto per questa tipologia di impianti l'autorizzazione unica, atto amministrativo che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico (ai sensi dell'articolo 12 comma 3, così come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera b della legge 244/2007), riassume in un'unica determina dirigenziale tutti i nulla-osta e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che confluiscono, come la valutazione di impatto ambientale, all'interno della conferenza di servizi regionale».
«La Regione - prosegue la nota - è quindi l'unico Ente competente in materia preposto al rilascio dell'autorizzazione unica e l'iter procedurale è assolutamente diverso da qualsiasi altro insediamento industriale non soggetto al decreto legislativo 387/2003. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza numero 124 dell'1 aprile 2010, ha definitivamente stabilito che la deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l''installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell''adozione dell''atto consiliare comunale, che si configurerebbe, quindi, come un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore comunitario e statale».
«Da un punto di vista tecnico - si legge nella risposta della società - l'impianto prevede l'esclusivo utilizzo di motori a ciclo diesel all'interno dei quali non è assolutamente possibile introdurre rifiuti come combustibile. A tal proposito si precisa che la normativa di riferimento è il decreto legislativo 387/2003 che, all'articolo 12, disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica regionale per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La determina provinciale relativa alla valutazione di impatto ambientale ha chiarito, tra l'altro, che non si tratta assolutamente di un inceneritore, cioè di un impianto soggetto ad altra normativa di riferimento e non solo per una questione formale, bensì sostanziale, ossia l'uso di motori a ciclo diesel. Il decreto in questione ha introdotto per questa tipologia di impianti l'autorizzazione unica, atto amministrativo che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico (ai sensi dell'articolo 12 comma 3, così come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera b della legge 244/2007), riassume in un'unica determina dirigenziale tutti i nulla-osta e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che confluiscono, come la valutazione di impatto ambientale, all'interno della conferenza di servizi regionale».
«La Regione - prosegue la nota - è quindi l'unico Ente competente in materia preposto al rilascio dell'autorizzazione unica e l'iter procedurale è assolutamente diverso da qualsiasi altro insediamento industriale non soggetto al decreto legislativo 387/2003. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza numero 124 dell'1 aprile 2010, ha definitivamente stabilito che la deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l''installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell''adozione dell''atto consiliare comunale, che si configurerebbe, quindi, come un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore comunitario e statale».