Enti locali

Comune di Trani, «stop alle continue proroghe dei contratti»

Perentorio intervento della 2ª Commissione Consiliare

La 2ª Commissione formata dai Consiglieri Comunali Di Modugno, Altamura, Novelli, Troisi e De Noia, hanno espresso la loro contrarietà alle continue proroghe che vengono concesse alle Ditte che hanno terminato il loro rapporto contrattuale con il Comune di Trani. «Una scelta, quella delle proroghe dei contratti antieconomica e che deve essere perseguita quando vi siano le condizioni ottimali tali da consentire all'Amministrazione di ottenere un vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità e che comunque deve salvaguardare il principio della concorrenza.
Nelle varie sedute in cui sono state esaminate le determine dirigenziali, con le quali venivano prorogati i termini di scadenza contrattuali, la Commissione ha chiesto, conformemente a quanto stabilito da autorevole e consolidata giurisprudenza amministrativa, che la proroga potrà essere concessa in presenza di determinati requisiti quali:
1. la possibilità della ripetizione dei servizi deve essere già contenuta nel bando di gara e quindi di conseguenza deve essere espressamente prevista in contratto

2. I servizi analoghi devono rispondere ad un progetto di base elaborato dall'impresa appaltante e non definiti dall'Amministrazione unilateralmente

3. I costi complessivi dell'appalto al momento del lancio della gara e di conseguenza dell'impegno della spesa, devono necessariamente comprendere anche i costi del riaffidamento;

4. il nuovo contratto deve avere una durata fissata per legge in non più di tre anni oltre quello iniziale.

Il rinnovo o proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di fornitura stipulato dall'Amministrazione dà luogo ad una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al Giudice Amministrativo il proprio interesse legittimo all'espletamento di una gara. In tema di rinnovo o proroga di contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.»

La Commissione preannuncia, altresì, che si prepara a presentare una delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale che disciplini compiutamente le condizioni per poter procedere a prorogare i contratti del Comune, in assenza di gara. Di Modugno, Altamura, Novelli, Troisi, De NoiaComponenti 2ª Commissione
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