Cremazione
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Cremazione, il Comune di Trani vara il registro

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La giunta comunale ha deliberato l'istituzione del registro comunale per la manifestazione delle volontà in materia di cremazione ed affidamento o dispersione delle ceneri. Il provvedimento fa riferimento a due leggi regionale, del 2001 e 2008, nonché al regolamento regionale avente per oggetto polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri. Il regolamento regionale richiamato prevede che i Comuni disciplinino le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione.

Nelle more della predisposizione ed approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria, l'esecutivo ha approvato l'atto di indirizzo con cui procedere all'istituzione del registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio di stato civile e su cui si annoteranno, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Trani, le modalità con cui gli stessi avranno manifestato la volontà di essere cremati.

Il registro comunale per la cremazione sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo. Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Trani, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa attraverso: dichiarazione dell'interessato; dichiarazione testamentaria del defunto; volontà del coniuge; volontà dei parenti più prossimi (individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi; volontà del legale rappresentante (per i minori e per le persone interdette). Alle citate modalità può eventualmente essere espressa la volontà alla dispersione delle ceneri, con indicazione del luogo e delle modalità.

Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserva in apposito fascicolo fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

In questo caso, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, la persona indicata come esecutore testamentario sia deceduta, irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 vale solo nella Regione Puglia, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Trani.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Trani al Comune di nuova residenza, nella Regione Puglia, può avvenire d'ufficio, qualora non vi provveda l'interessato. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione dell'iscrizione nel registro per la cremazione. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione.
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