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Vita di città

Dopo lo stop alla vendita di bibite, intervengono Confesercenti e Confcommercio

Le precisazioni della associazioni di categoria sul contestato regolamento

Dopo lo stop alla vendita di bevande (anche analcoliche) da 'asporto', in vetro o lattina, dalle 22 alle 6, ecco la posizione delle associazioni di categoria sulla questione che ha scatenato diverse critiche. Innanzitutto, quelle dei gestori dei distributori h24, che hanno ottenuto una deroga dal Comune in attesa di un incontro fissato per lunedì prossimo.

«Nel weekend appena trascorso è stato recapitato a molte attività (non si sa perché non a tutti e perché non sottoforma di manifesto pubblico) di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi) una corrispondenza con cui si esprime un richiamo all'osservanza del regolamento di Polizia municipale approvato il 16 marzo 2015 dal commissario straordinario Maria Rita Iaculli, ed in particolare agli articoli 45 e 46 che regolamentano, il primo, la "vendita d'asporto" di bevande alcoliche in ogni forma ed altre bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; il secondo l'adozione di tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e disturbo alla quiete pubblica, in particolare le regole degli avventori all'uscita dei locali, il mantenimento dell'igiene e decoro degli spazi pubblici, l'obbligo di mantenere liberi da ingombri e rifiuti gli spazi pubblici collegati con l'attività svolta.

Il tam tam mediatico che ha suscitato l'anomalo invio/notifica, soprattutto riguardo all'art. 45, ha prodotto interpretazioni degli esercenti molto variegate, perlopiù errate, che si sono allarmati oltre misura, anche se, obbiettivamente, tale regolamentazione, lascia aperto qualche dubbio, abbisognevole effettivamente di una più approfondita analisi ed una regolamentazione più puntuale ed urgente.

Nonostante le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio siano state interessate alla discussione consultiva di tale regolamento con il risultato che tante osservazioni ed eccezioni presentate sono state anche recepite e tradotte in pratica, restano, però, aperte ed emergono sempre più ulteriori problematiche che andrebbero affrontate e risolte con la pubblica amministrazione ed il comando di polizia muncipale di Trani.

Tornando alla interpretazione degli articoli in questione, va specificato e sottolineato che l'articolo 45 fa riferimento esclusivamente alla vendita d'asporto. Ciò significa che all'interno delle attività di somministrazione di alimenti e Bevande, ivi compresi gli spazi ed aree pubblici di pertinenza, i cosiddetti dehors, non è applicabile tale articolo per cui le modalità della vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non, non subiscono alcuna delle prescrizioni indicate in tale articolo.

E' importante però sottolineare che gli esercenti di tali pubblici esercizi di somministrazione devono obbligatoriamente informare gli avventori delle prescrizioni previste nel caso in cui decidano di farsi una passeggiata sul porto con la bevanda al seguito, ossia: dopo le 22 è vietato portare con sé bevande alcoliche e per altre diverse tipologie di bevande è possibile farlo se sono versate in contenitori di plastica.
E' evidente che, secondo il modesto parere delle scriventi associazioni di categoria, non è pensabile che la responsabilità dell'applicazione di tale norma e l'eventuale conseguente sanzione sia solo a carico degli esercenti. Tant'è che, come più volte indicato ai rappresentanti della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno che, con apposito provvedimento, anche ordinanza sindacale, si prevedessero sanzioni anche verso gli avventori indisciplinati, magari rendendo obbligatoria l'apposizione di apposita cartellonistica a cura degli stessi esercenti.

Emergono, però, come già detto, ulteriori dubbi.
Cosa è previsto e come sono considerabili le attività di vendita di bevande esercitate presso chioschi, in forma ambulante e le attività in forma artigiana di pizzerie, gastronomie, ecc.., ben sapendo che chioschi (non sempre) ed ambulanti non hanno spazi chiusi e/o aperti e/o coperti di pertinenza per cui vendono per asporto, mentre alle pizzerie artigiane non si dovrebbe consentire la vendita di qualsiasi bevanda alcolica, e non?

Come regolamentare la vendita delle bevande, alcoliche e non, nelle piccole attività alimentari di vicinato di generi alimentari, supermercati e simili, panifici, enoteche, etc che, sopratutto nel periodo estivo, restano aperti fino a tarda ora, a volte anche oltre le 22?

Come regolamentare la vendita e la eventuale dislocazione degli esercizi con distributori automatici, aperti h24?
E, sopratutto, alla luce dei recenti fatti di cronaca nera, come evitare che gli alcolici vengano acquistati anche da minorenni nelle attività di vendita al dettaglio sopra citate come alimentari, supermercati, distributori automatici, ecc.? Sarà capitato a molti di noi mandare il proprio figlio minorenne ad acquistare una semplice birra presso una pizzeria, un panificio, un alimentare o un supermercato insieme al resto della spesa e vederlo tornare "regolarmente" a casa. Come si potrebbe pretendere che accada altrettanto al figlio di qualcun altro che, magari, non consegna regolarmente a casa la spesa effettuata?

In merito all'articolo 46, invece, le problematiche più grosse sono legate alla gestione dei rifiuti in maniera differenziata ed al decoro degli spazi interni ed esterni dei pubblici esercizi.
La raccolta differenziata nel centro storico ha previsto la rimozione degli appositi contenitori dalle strade, obbligando necessariamente gli esercizi di somministrazione a trattenere i rifiuti nei propri locali, in attesa della giornata in cui è prevista la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti. Considerati gli esigui spazi a disposizione all'interno dei locali, si è obbligati a posizionare altri contenitori anche nelle aree di pertinenza pubblica e nei de hors, spesso in prossimità delle sedute dei clienti con problematiche notevoli di igiene e di diffusione di sgradevoli odori.

Negli incontri avuti con i responsabili del servizio di igiene pubblica della Asl, dell'Amiu e degli assessori in carica della polizia municipale e del settore Commercio, è stato evidenziato dalle associazioni di Categoria che sarebbe stato opportuno, prima di cominciare la raccolta differenziata, fare delle verifiche dello stato dei luoghi presso le attività di somministrazione nel centro storico, soprattutto per concordare le modalità ed i tempi di stoccaggio e di raccolta più adeguate.

Non è pensabile che le attività commerciali debbano osservare le stesse modalità di raccolta differenziata di un Condominio.
Dovendo rispettare inderogabilmente tutte le norme sanitarie previste, pena gravi sanzioni pecuniarie e di carattere penale, gli esercizi di somministrazione di Alimenti e Bevande non possono trattenere i rifiuti differenziati nei propri locali o nelle proprie pertinenze due, a volte anche tre giorni, in attesa che passi l'operatore ecologico incaricato secondo un Piano di raccolta dimostrato più volte insufficiente a soddisfare le esigenze dei commercianti; né si può pensare, in alternativa, che si debbano munire di un furgoncino per conferire tali rifiuti all'isola ecologica.

A tal proposito, è infatti, già stata protocollata al Comune di Trani, indirizzata ai soggetti istituzionali precitati, una lunga, precisa e puntuale nota contenente una serie di proposte e suggerimenti che sarebbe opportuno quantomeno provare a verificarne l'attuazione prima di procedere con ingiuste irrogazioni di sanzioni. In tale nota, tra le altre cose richieste, vi è anche quella di prevedere, per gli esercenti più virtuosi, la quantificazione della raccolta differenziata ai fini dell'ottenimento di sgravi e/o benefici economici sulla cartella esattoriale.

Si informa infine che le locali sedi della Confesercenti e della Confcommercio stanno predisponendo un'adeguata cartellonistica informativa per gli avventori degli esercizi pubblici che invita ad utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati messi a disposizione dall'esercente per dimostrare il loro spirito collaborativo ma anche che, in tali fattispecie, non si può pensare di scaricare esclusivamente su di loro la responsabilità di comportamenti incivili dei consumatori e dell' applicazione delle relative norme e sanzioni.
Sarebbe ora che anche sui consumatori finali vengano previste prescrizioni e sanzioni affinchè si possano sentire partecipi, nel bene o nel male, a garantire pulizia e decoro degli spazi pubblici.

Si invitano comunque a tutti gli esercenti interessati alle problematiche sopra descritte a rivolgersi ai Responsabili delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio per qualsiasi informazione, approfondimento e/o suggerimenti in materia».
  • Confcommercio
  • Confesercenti
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