Vita di città
Elezioni provinciali: entro sabato la presentazione delle liste
La consegna presso il Tribunale di Trani
Trani - martedì 5 maggio 2009
La prefettura di Bari rende noto che l'ufficio elettorale centrale costituito ha comunicato la sede e le modalità per la presentazione dei gruppi dei candidati per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale di Barletta Andria Trani. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro le 12.00 di sabato 9 maggio, presso il Tribunale di Trani, stanza ex presidenza della Corte di Assise al primo piano. Sarà possibile consegnare le liste dalle 8.00 alle 20.00 di venerdì 8 maggio e dalle ore 8.00 alle 12.00 di sabato 9 maggio. Inoltre la Prefettura di Bari, in vista dello svolgimento delle elezioni del parlamento europeo e delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, ha sintetizzato in un articolo pubblicato sul sito istituzionale le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale: Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, è da ritenersi che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie. In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 5 maggio a giovedì 7 maggio 2009), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 4 maggio 2009), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati. Le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa. Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 8 maggio 2009, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 ed all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i comuni stessi sono compresi.
Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno Le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni - purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.
Agevolazioni postali e fiscali Come noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito http://www.poste.it/, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 23 maggio 2009, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 22 di domenica 7 giugno 2009), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
Inizio del divieto di propaganda Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 6 giugno 2009 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale dei lavoratori dipendenti candidati alle consultazioni Ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, o da privati datori di lavoro, candidati alle elezioni del Parlamento europeo, spetta, su loro richiesta, in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il collocamento in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 5 maggio a giovedì 7 maggio 2009), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 4 maggio 2009), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati. Le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa. Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 8 maggio 2009, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 ed all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i comuni stessi sono compresi.
Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno Le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni - purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.
Agevolazioni postali e fiscali Come noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito http://www.poste.it/, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 23 maggio 2009, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 22 di domenica 7 giugno 2009), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
Inizio del divieto di propaganda Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 6 giugno 2009 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale dei lavoratori dipendenti candidati alle consultazioni Ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, o da privati datori di lavoro, candidati alle elezioni del Parlamento europeo, spetta, su loro richiesta, in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il collocamento in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.