Enti locali

Il porto di Trani chiuso al traffico dal Venerdì alla Domenica.

Interclusione totale per tutti i veicoli dalle 18 alle 24. L'ordinanza del Sindaco.

In data odierna il Sindaco Giuseppe Tarantini di concerto con il Comandante della Polizia Municipale – Locale Col. Antonio Modugno ha firmato Ordinanza contingibile e urgente attinente l'interclusione totale per tutti i veicoli per quanto attiene la zona portuale – centro storico. Tale Ordinanza riguarda il Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e il Sabato e la Domenica dalle ore 18,00 alle ore 24,00. Il Sindaco e il Comandante della P.M. confidano nella totale collaborazione della cittadinanza. L'ordinanza del Sindaco:
Premesso che la Città di Trani nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) viene frequentata da numerosi cittadini che affluiscono in maniera massiccia nell'area portuale e nel centro storico; il continuo aumento dei pedoni e del traffico di veicoli di ogni genere in ambito cittadino (in particolar modo nel centro storico e nell'area portuale) contribuisce a deteriorare la qualità della vita a causa delle emissioni acustiche e delle immissioni nell'area di sostanze nocive (gas di scarico ed altro) tali da costituire pericolo per la salute e l'igiene pubblica; i flussi veicolari in entrata in area portuale e centro storico, sono in costante e preoccupante crescita per l'insediamento di numerose attività commerciali ed esercizi pubblici; la particolare conformazione dell'area portuale e del centro storico e le ridotte dimensioni delle strade prive di marciapiedi, necessita di adeguate protezioni per i pedoni che devono essere
necessariamente garantite.

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti (contingibili et urgenti) a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini nonchè della sicurezza stradale, ordine e salute pubblica. Visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 (vigente Codice della Strada e sue succ. modificazioni et integrazioni), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Dato Atto che il locale Comando di Polizia Municipale Locale concorda "in toto" con la particolare situazione contingibile et urgente (sopra evidenziata); è in itinere la predisposizione da parte della Giunta Comunale di idoneo tto deliberativo d'indirizzo per i Dirigenti Comunali della III^, IV^ e VI^ Ripartizione (inerente la problematica di
che trattasi). Visto il T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000 artt. 50 e 54 (e sue successive modifiche et integrazioni) Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione
Ordina l'interclusione al transito veicolare, sino a nuova disposizione, nelle seguenti vie e piazze cittadine insistenti in area portuale il venerdì (ore 20.00 – 24.00), sabato e domenica (ore 18.00 - ore 24.00):
  • via Statuti Marittimi (intero tratto)
  • via Banchina al porto
  • piazza Trieste
  • molo Santa Lucia
  • molo San Nicola
  • via Archivio
  • piazza Sacra Regia Udienza
  • via Dogali
  • piazza Dogali
  • piazza Sedile San Marco
  • piazza Quercia
  • via Tiepolo
  • piazza Tiepolo
Il divieto non si applica alle seguenti categoria di veicoli: ai veicoli di tutte le Forze di Polizia dello Stato, delle Capitanerie di Porto, dell'Ufficio Locamare di Trani, delle FF.AA. e dei Vigili del Fuoco, agli autoveicoli di pronto soccorso (118), ai veicoli appartenenti all'A.M.I.U. s.p.a. e all'A.M.E.T. s.p.a. di Trani. Qualora dovessero verificarsi particolari esigenze o situazioni attualmente non prevedibili e tali da rendere necessari variazioni al traffico veicolare e pedonale a seguito della chiusura, il locale Comando di P.M. è autorizzato a determinarli con successiva formalizzazione degli atti amm.vi necessari.
Dispone in caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 del vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo sino al termine del divieto di circolazione. Che il locale Comando di Polizia Municipale Locale nonchè tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), trasmessa – per opportuna e doverosa conoscenza - alla Prefettura – U.T.G. di Bari, al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Trani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani, al Dipartimento del Servizio di Pronto Soccorso territorialmente competente nonché inviata agli organi di stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione. Che la presente Ordinanza venga affissa per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio del Comune di Trani. A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia). A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è l' O.P.M. Domenico Miccoli.
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