
Enti locali
Lampade votive cimiteriali, il Tar da ragione al Comune
Respinto il ricorso di 15 Confraternite per annullare una delibera del 2005. «Rientra tra i servizi pubblici di competenza comunale»
Trani - giovedì 3 maggio 2012
8.31
La terza sezione del Tar Puglia si è pronunciata sul ricorso proposto da 15 Confraternite di Trani contro il Comune di Trani per l'annullamento della delibera di Consiglio comunale del 9 maggio 2005 con cui fu approvato il regolamento del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero. Il regolamento individuava nel Comune, e non più nelle Confraternite il soggetto a cui versare le somme derivanti dall'acquisto dei lumini, cosa mal digerita dalle stesse che traevano dalle lampade gran parte del proprio sostentamento economico. Confraternite e Arciconfraternite hanno due contabilità distinte e separate, l'una riguardante la gestione della chiese, la seconda relativa alla gestione delle cappelle cimiteriali. Venendo meno le entrate delle lampade cimiteriali, le Confraternite avevano manifestato al Comune tutte difficoltà drivanti dal provvedimento adottato.
Nel ricorso, le Confraternite contestavano il provvedimento poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, Arciconfraternite e Confraternite, da tempo immemorabile vanterebbero un diritto concessorio sul suolo che si estrinsecherebbe come una proiezione della stessa chiesa sul suolo cimiteriale, soggiacendo alle regole proprie degli enti ecclesiastici. Su quel suolo le Confraternite avevano edificato, a propria cura e spese, le relative cappelle cimiteriali munendole di tutti i servizi compreso quello di illuminazione votiva ed avevano provveduto alla realizzazione dei relativi impianti compresi quelli elettrici.
Il Collegio ha dato ragione al Comune (difeso dall'avvocato Luigio Turi) sostenendo che «la cura delle anime, che la legge numero 222 del 1985 considera agli effetti delle leggi civili attività di religione o di culto, non possa comprendere l'attività di devozione dei defunti, come sostenuto dai ricorrenti. Inoltre è pacifico, sia in giurisprudenza che in atti, che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali di competenza comunale. Inoltre l'atto di concessione del Municipio di Trani del 16 gennaio 1894, prodotto in giudizio, concerne unicamente la concessione di suolo nel cimitero. Il Comune di Trani con il regolamento approvato non ha modificato la concessione, ma ha legittimamente regolamentato il servizio di illuminazione votiva, non contemplato nella concessione».
Il Tar ha condannato le Arciconfraternite e le Confraternite di Trani che hanno proposto ricorso al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio (3.000 euro) in favore del Comune di Trani.
Nel ricorso, le Confraternite contestavano il provvedimento poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, Arciconfraternite e Confraternite, da tempo immemorabile vanterebbero un diritto concessorio sul suolo che si estrinsecherebbe come una proiezione della stessa chiesa sul suolo cimiteriale, soggiacendo alle regole proprie degli enti ecclesiastici. Su quel suolo le Confraternite avevano edificato, a propria cura e spese, le relative cappelle cimiteriali munendole di tutti i servizi compreso quello di illuminazione votiva ed avevano provveduto alla realizzazione dei relativi impianti compresi quelli elettrici.
Il Collegio ha dato ragione al Comune (difeso dall'avvocato Luigio Turi) sostenendo che «la cura delle anime, che la legge numero 222 del 1985 considera agli effetti delle leggi civili attività di religione o di culto, non possa comprendere l'attività di devozione dei defunti, come sostenuto dai ricorrenti. Inoltre è pacifico, sia in giurisprudenza che in atti, che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali di competenza comunale. Inoltre l'atto di concessione del Municipio di Trani del 16 gennaio 1894, prodotto in giudizio, concerne unicamente la concessione di suolo nel cimitero. Il Comune di Trani con il regolamento approvato non ha modificato la concessione, ma ha legittimamente regolamentato il servizio di illuminazione votiva, non contemplato nella concessione».
Il Tar ha condannato le Arciconfraternite e le Confraternite di Trani che hanno proposto ricorso al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio (3.000 euro) in favore del Comune di Trani.
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