Turismo
Occhio alla vacanza, i consigli del movimento consumatori
L’associazione supporta le vittime di disguidi e disservizi. «Le informazioni nei cataloghi sono vincolanti per il tour operator»
Italia - lunedì 15 agosto 2011
Con l'arrivo della stagione estiva, aumentano i disagi relativi ai pacchetti turistici acquistati dagli italiani per le loro vacanze. Per gli irrinunciabili delle partenze, il movimento consumatori di Trani, ha voluto delineare in una nota i tratti dei maggiori disguidi e disservizi dei vacanzieri, con i relativi rimedi che la legge mette loro a disposizione.
La normativa dettata a tutela del turista, tende a proteggere il concreto godimento di un bene, la vacanza, caratterizzata da un particolare valore esistenziale nelle vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Il legislatore, quindi, ha predisposto una normativa diretta a garantire la corrispondenza fra le aspettative di svago, riposo, evasione ed apprendimento che una vacanza può fornire e l'offerta commerciale proveniente dal tour operator organizzatore del viaggio.
In primis, va detto che le informazioni riportate nei cataloghi, nei depliant e negli opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator e, pertanto, tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto al turista ad ottenere il risarcimento del danno subito. Tutte le difformità riscontrate in vacanza, quali, ad esempio, la mancanza di servizi essenziali, le precarie condizioni igieniche della struttura ricettiva, la spiaggia non praticabile, la modifica degli orari di arrivo e di rientro, i diversi disagi aerei, danno quindi diritto al turista di agire al fine di ottenere il rimborso della vacanza ovvero il risarcimento del danno per le vacanze rovinate.
L'aspetto più importante della normativa è costituito dall'affermazione dell'obbligo del tour operator e dell'agenzia di viaggi di risarcire i danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ciascuno in base alle proprie responsabilità. E' possibile chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali (il pregiudizio economico) che si prescrivono in un anno, sia dei danni alla persona (danno da vacanza rovinata), che si prescrivono in tre anni.
Oltre alle tipologie di disservizi relative ai pacchetti turistici (tipologia più ricorrente per le vacanze degli italiani) esistono i disguidi e le inefficienze delle compagnie aeree. E' bene che il consumatore sappia che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da 250 euro fino a 600 euro) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Nel caso in cui il volo faccia parte di un pacchetto viaggio tutto compreso, sarà possibile agire direttamente contro il tour operator responsabile dell'organizzazione del viaggio e quindi del volo annullato. Nel caso in cui il ritardo del volo si prolunghi per almeno 2 ore, il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea la dovuta assistenza prevista dalla legge che varia a seconda della durata dell'attesa (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto al luogo di sistemazione); in ogni caso il viaggiatore ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (esempio la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all'importo massimo di circa 5.000 euro.
Insomma, il legislatore ha messo nelle mani dei cittadini tutti gli strumenti atti a proteggersi dinanzi al rischio di una vacanza rovinata o, quanto meno, a ricevere un risarcimento per il danno morale patito. Occorre solamente conoscere tali strumenti e saperli usare. Proprio per questo, il presidente del movimento consumatori di Trani, Giovanni Marchio, offre l'associazione come supporto tecnico-giuridico ai vacanzieri insoddisfatti, sperando, così, di riuscire ad alleviare i malumori causati, non solo dal ritorno al lavoro, ma anche dal ricordo di una vacanza rovinata.
La normativa dettata a tutela del turista, tende a proteggere il concreto godimento di un bene, la vacanza, caratterizzata da un particolare valore esistenziale nelle vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Il legislatore, quindi, ha predisposto una normativa diretta a garantire la corrispondenza fra le aspettative di svago, riposo, evasione ed apprendimento che una vacanza può fornire e l'offerta commerciale proveniente dal tour operator organizzatore del viaggio.
In primis, va detto che le informazioni riportate nei cataloghi, nei depliant e negli opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator e, pertanto, tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto al turista ad ottenere il risarcimento del danno subito. Tutte le difformità riscontrate in vacanza, quali, ad esempio, la mancanza di servizi essenziali, le precarie condizioni igieniche della struttura ricettiva, la spiaggia non praticabile, la modifica degli orari di arrivo e di rientro, i diversi disagi aerei, danno quindi diritto al turista di agire al fine di ottenere il rimborso della vacanza ovvero il risarcimento del danno per le vacanze rovinate.
L'aspetto più importante della normativa è costituito dall'affermazione dell'obbligo del tour operator e dell'agenzia di viaggi di risarcire i danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ciascuno in base alle proprie responsabilità. E' possibile chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali (il pregiudizio economico) che si prescrivono in un anno, sia dei danni alla persona (danno da vacanza rovinata), che si prescrivono in tre anni.
Oltre alle tipologie di disservizi relative ai pacchetti turistici (tipologia più ricorrente per le vacanze degli italiani) esistono i disguidi e le inefficienze delle compagnie aeree. E' bene che il consumatore sappia che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da 250 euro fino a 600 euro) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Nel caso in cui il volo faccia parte di un pacchetto viaggio tutto compreso, sarà possibile agire direttamente contro il tour operator responsabile dell'organizzazione del viaggio e quindi del volo annullato. Nel caso in cui il ritardo del volo si prolunghi per almeno 2 ore, il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea la dovuta assistenza prevista dalla legge che varia a seconda della durata dell'attesa (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto al luogo di sistemazione); in ogni caso il viaggiatore ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (esempio la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all'importo massimo di circa 5.000 euro.
Insomma, il legislatore ha messo nelle mani dei cittadini tutti gli strumenti atti a proteggersi dinanzi al rischio di una vacanza rovinata o, quanto meno, a ricevere un risarcimento per il danno morale patito. Occorre solamente conoscere tali strumenti e saperli usare. Proprio per questo, il presidente del movimento consumatori di Trani, Giovanni Marchio, offre l'associazione come supporto tecnico-giuridico ai vacanzieri insoddisfatti, sperando, così, di riuscire ad alleviare i malumori causati, non solo dal ritorno al lavoro, ma anche dal ricordo di una vacanza rovinata.