Enti locali

Porto di Trani, chiuso al traffico anche nei festivi e prefestivi.

Integrata l'ordinanza sindacale.

Il comando di Polizia Municipale di Trani ha diffuso una nota per informare circa un'integrazione all'ordinanza sulla chiusura al traffico del porto dal venerdì alla domenica. E' stata estesa l'interclusione al traffico dell'area anche alle giornate festive e prefestive:

Premesso che: con Ordinanza n°36/08 del 13/11/2008 è stato adottato il provvedimento di limitazione della circolazione veicolare nell'area portuale e in alcune vie del centro storico per motivi di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini nonchè della sicurezza stradale, ordine e salute pubblica; il provvedimento di limitazione della circolazione veicolare è stato previsto per le sole giornate del venerdì, sabato e domenica in orari diversificati; Ravvisata la necessità di estendere il provvedimento anche alle giornate festive infrasettimanali e prefestive e/o durante il corso dell'anno solare allorquando sia ritenuto utile e necessario; Visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 (vigente Codice della Strada e sue succ. modificazioni et integrazioni), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e quant'altro.

Dato Atto che: il locale Comando di Polizia Municipale Locale ha proposto di poter prolungare l'interdizione dell'area portuale, in caso di esigenze varie – finalizzate esclusivamente alla tutela dei pedoni, alla pacifica e civile convivenza nonché alla tutela dell'ordine e salute pubblica -, fino alle ore 02.00 in giornata prefestiva e/o utilizzare le prescrizioni del presente provvedimento allorquando sia necessario (in ottemperanza alle finalità di tutela dell'incolumità pubblica già evidenziate). Visto il T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000 artt. 50 e 54 (e sue successive modifiche et integrazioni) Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione (e sue succ. mod. et integrazioni).

Ordina di integrare l'Ordinanza Sind. N°36 del 13/11/2008 con l'estensione della interclusione al transito veicolare delle aree menzionate nella suddetta Ordinanza anche nelle giornate festive e prefestive e/o allorquando sia ritenuto necessario.

Venerdì: interdizione dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Sabato e prefestivi: interdizione dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Domenica e festivi: interdizione dalle ore 18.00 alle ore 24.00



Le aree soggette a interdizione della circolazione rimangono le seguenti: via Statuti Marittimi (intero tratto), via Banchina al porto, piazza Trieste, molo Santa Lucia, molo San Nicola, via Archivio, piazza Sacra Regia Udienza, via Dogali, piazza Dogali, piazza Sedile San Marco, piazza Quercia, via Tiepolo, piazza Tiepolo.
E' data facoltà, al Comando di Polizia Municipale – Locale di Trani, di prorogare gli orari di limitazione - interdizione del transito veicolare fino alle ore 02.00 in giornata prefestiva e/o allorquando sia ritenuto utile e necessario ogni volta che si renda necessario, esclusivamente, per il raggiungimento degli interessi pubblici sopra evidenziati. Ulteriormente, è data facoltà, al Comando di Polizia Municipale – Locale di Trani, di anticipare gli orari di limitazione - interdizione del transito veicolare alla fascia oraria antimeridiana e pomeridiana, ogni volta qualvolta durante il corso dell'anno solare si renda necessario, esclusivamente per il raggiungimento degli interessi pubblici sopra evidenziati.

Il divieto non si applica alle seguenti categoria di veicoli: ai veicoli di tutte le Forze di Polizia dello Stato, delle Capitanerie di Porto, dell'Ufficio Locamare di Trani, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Vigilanza Notturna Tranese, agli autoveicoli di pronto soccorso (118), ai veicoli appartenenti all'A.M.I.U. s.p.a. e all'A.M.E.T. s.p.a. di Trani.

Dispone in caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 del vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo sino al termine del divieto di circolazione. Che il locale Comando di Polizia Municipale Locale nonchè tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), trasmessa – per opportuna e doverosa conoscenza - alla Prefettura – U.T.G. di Bari, al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Trani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani, al Dipartimento del Servizio di Pronto Soccorso territorialmente competente nonché inviata agli organi di stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione. Che la presente Ordinanza venga affissa per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio del Comune di Trani. A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia). A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è l' O.P.M. Domenico Miccoli.
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