Ambiente
Prevenzione incendi estivi: divieti e obblighi nell’ordinanza sindacale
E’ il periodo di maggior rischio nelle aree cespugliate, coltivate, incolte del territorio comunale
Trani - giovedì 26 maggio 2022
10.05
E' stata pubblicata l'ordinanza per la prevenzione degli incendi estivi, che intima tra l'altro ai "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio 2022, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile", invitando gli stessi "a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicenti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria".
Tra le prescrizioni, il divieto di "fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici".
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (Polizia Locale tel. 0883588000, Vigili del Fuoco tel. 115, Carabinieri tel. 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Fra le sanzioni previste, da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016; da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.
Tra le prescrizioni, il divieto di "fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici".
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (Polizia Locale tel. 0883588000, Vigili del Fuoco tel. 115, Carabinieri tel. 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Fra le sanzioni previste, da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016; da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.