Scuola e Lavoro
Principi Attivi: graduatorie 2008 nulle per il Consiglio di Stato
Confermata lo scorso 16 gennaio la sentenza del Tar Puglia. Ora la patata bollente passa alla Regione
Puglia - giovedì 24 gennaio 2013
11.05
Tutti si saranno chiesti con molto stupore: e ora che accade? La sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia la numero 02348-2009 della terza sezione di Lecce ha disposto, infatti, l'annullamento della determinazione del dirigente della struttura di progetto "Politiche Giovanili" (la numero 46 del 23 dicembre 2008 e la numero 3 del 21 gennaio 2009). In pratica e senza troppi giri di parole, il Tar di Puglia nel 2009 aveva già annullato le graduatorie relative al bando regionale "Principi Attivi". All'epoca furono presentati oltre 1500 progetti di cui 305 finanziati. E' del 16 gennaio, poi, il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che conferma nella sua totalità quanto già stabilito dal TAR di Puglia in merito al ricorso presentato da due giovani pugliesi, il cui progetto fu escluso dai finanziamenti. Le due sentenze, riconoscono le ragioni dei due giovani e, difatti, respingono le argomentazioni proposte dalla Regione.
In particolare il dispositivo della sentenza si basa su di un principio: non è possibile introdurre un sotto criterio di valutazione non indicato già ex ante nel bando. Ed è proprio quello che è accaduto nel bando del 2008 che, con riferimento al criterio «qualità dell'idea progettuale», vide introdotto, in fase di valutazione, un ulteriore elemento di giudizio «valutazione complessiva sull'idea (efficacia)», non ricavabile nell'articolo 4 del bando stesso. Il Tar quindi dice: «Costituisce un principio cardine delle procedure concorsuali (...), quello secondo cui, (...), le decisioni adottate dalla commissione valutativa sono illegittime se modificano i criteri definiti nel bando, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarne il contenuto».
La Commissione pertanto non era legittimata a modificare i criteri fissati dal bando stesso: «La decisione di introdurre ex post un ulteriore sotto criterio selettivo - conclude la sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato - non previamente fissato, per la valutazione delle offerte, è dunque da ritenere illegittima, conducendo ad una lesione della par condicio dei concorrenti». Ora la patata bollente passa alla Regione poiché potrebbero esserci ulteriori sviluppi della vicenda stessa.
In particolare il dispositivo della sentenza si basa su di un principio: non è possibile introdurre un sotto criterio di valutazione non indicato già ex ante nel bando. Ed è proprio quello che è accaduto nel bando del 2008 che, con riferimento al criterio «qualità dell'idea progettuale», vide introdotto, in fase di valutazione, un ulteriore elemento di giudizio «valutazione complessiva sull'idea (efficacia)», non ricavabile nell'articolo 4 del bando stesso. Il Tar quindi dice: «Costituisce un principio cardine delle procedure concorsuali (...), quello secondo cui, (...), le decisioni adottate dalla commissione valutativa sono illegittime se modificano i criteri definiti nel bando, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarne il contenuto».
La Commissione pertanto non era legittimata a modificare i criteri fissati dal bando stesso: «La decisione di introdurre ex post un ulteriore sotto criterio selettivo - conclude la sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato - non previamente fissato, per la valutazione delle offerte, è dunque da ritenere illegittima, conducendo ad una lesione della par condicio dei concorrenti». Ora la patata bollente passa alla Regione poiché potrebbero esserci ulteriori sviluppi della vicenda stessa.