Vita di città

Referendum: si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno

Come dove quando: il vademecum di Traniweb

Il 12 e 13 giugno 2005 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto sull'abrogazione parziale della vigente legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita.

Gli elettori complessivamente interessati alle consultazioni referendarie, sulla base della revisione ordinaria delle liste elettorali al 30 giugno 2004, sono 50.219.098 di cui 24.194.291 di sesso maschile e 26.024.807 di sesso femminile. Le sezioni elettorali sono 60.664.

L'elettore per votare deve esibire al presidente del seggio la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento. L'elettore riceverà da un componente del seggio quattro schede di diverso colore: celeste per il primo quesito referendario, arancione per il secondo, grigio per il terzo e rosa per il quarto.

Il voto SI tracciato sulla scheda indica la volontà di abrogare la normativa richiamata dal quesito referendario.
Il voto NO tracciato sulla scheda indica la volontà di mantenere la vigente normativa richiamata dal quesito referendario.

Le operazioni di voto si svolgeranno:
Domenica 12 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore 22
Lunedì 13 giugno 2005, dalle ore 7 alle ore 15

I QUATTRO QUESITI:

RICERCA SCIENTIFICA (SCHEDA CELESTE)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?


SALUTE DELLA DONNA (SCHEDA ARANCIONE)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicamente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?


AUTODETERMINAZIONE E SALUTE DELLA DONNA E DIRITTI DEL CONCEPITO (SCHEDA GRIGIA)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicamente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alla tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegati documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata o certificata da atto medico.";
Articolo 4 comma 2, lettera a) limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico o psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5 comma 1, limitatamente alla parole: " Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;
Articolo 6 comma 3, limitatamente alla parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonoché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?


FECONDAZIONE ETEROLOGA (SCHEDA ROSA)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.