Politica
Riqualificazione dell’area Lapietra
Ferrante: «spetta al Consiglio, e solo al Consiglio, decidere in merito»
Trani - giovedì 29 novembre 2007
«Con nota del 16 gennaio 2007, indirizzata a tutti gli organi competenti del Comune fuorché all'organo a cui si chiede l'adozione di determinati provvedimenti ovvero il Consiglio Comunale (al 16/10 vi era il consigliere anziano facente funzioni del Presidente), il difensore del Comune di Trani innanzi il Tar Puglia, nel giudizio promosso dalla società Lapietra Srl (ric. N.967/07), chiede che si decida subito sull'area Lapietra.
Infatti la nota dell'avvocato indica al Consiglio Comunale di Trani di procedere alla riqualificazione dell'area Lapietra prima della nuova udienza fissata per il 23/01/07, pena l'accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla Lapietra srl. Però la sentenza dello stesso Tar n.2150/04 di cui, la ricorrente chiede l'esecuzione, non decide di accogliere l'istanza della società, ma "...ordina al Comune di Trani di pronunciarsi sull'istanza di ritipizzazione formulata dalla Lapietra srl..."
Copyright immagine Microsoft Corporation / Blom
Spetta al Consiglio, e solo al Consiglio, decidere in merito: si chiede la ritipizzazione e dobbiamo decidere. Ma ritipizzare non significa affatto dare una nuova e diversa tipologia urbanistica all'area, con modifiche più o meno accentuate di urbanizzazione residenziale e costruttiva, come auspicato dalla società ricorrente. Ritipizzare significa tipizzare di nuovo: l'area non è più sottoposta a vincolo effetto della legge n.1187/68 che pone la decadenza dei vincoli espropriativi per decorrenza del termine quinquennale.
Bisogna dare una destinazione urbanistica non escludendo nessuna tipologia, men che meno quella preesistente. Comprendiamo bene le iniziative e le aspettative dei privati, ma ancor meglio comprendiamo il bene della Città che coincide con il rinnovare la previsione urbanistica di verde e di strutture al servizio dei cittadini.»
Avv. Fabrizio FerranteConsigliere Comunale Socialisti Uniti
Infatti la nota dell'avvocato indica al Consiglio Comunale di Trani di procedere alla riqualificazione dell'area Lapietra prima della nuova udienza fissata per il 23/01/07, pena l'accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla Lapietra srl. Però la sentenza dello stesso Tar n.2150/04 di cui, la ricorrente chiede l'esecuzione, non decide di accogliere l'istanza della società, ma "...ordina al Comune di Trani di pronunciarsi sull'istanza di ritipizzazione formulata dalla Lapietra srl..."
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Spetta al Consiglio, e solo al Consiglio, decidere in merito: si chiede la ritipizzazione e dobbiamo decidere. Ma ritipizzare non significa affatto dare una nuova e diversa tipologia urbanistica all'area, con modifiche più o meno accentuate di urbanizzazione residenziale e costruttiva, come auspicato dalla società ricorrente. Ritipizzare significa tipizzare di nuovo: l'area non è più sottoposta a vincolo effetto della legge n.1187/68 che pone la decadenza dei vincoli espropriativi per decorrenza del termine quinquennale.
Bisogna dare una destinazione urbanistica non escludendo nessuna tipologia, men che meno quella preesistente. Comprendiamo bene le iniziative e le aspettative dei privati, ma ancor meglio comprendiamo il bene della Città che coincide con il rinnovare la previsione urbanistica di verde e di strutture al servizio dei cittadini.»
Avv. Fabrizio FerranteConsigliere Comunale Socialisti Uniti