Politica
Sant'Antuono, Visibelli fa chiarezza «tra disinformazione e campagna elettorale»
In una nota tutta la storia del ristorante nella chiesa
Trani - domenica 17 maggio 2009
«In merito alla vicenda relativa alla concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex chiesa Sant'Antuono", avendo per primo sollevato la questione già dall'aprile 2006, e quindi in tempi "non sospetti" (si veda la mia nota di cui è stata data diffusione: http://www.traniweb.it/trani/informa/3445.html), intervento, peraltro, richiamato recentemente anche dal candidato comunista alla Provincia, ed avendo continuato a sollevare questioni sulla regolarità della vicenda, sotto forma di note agli Uffici competenti, mi corre l'obbligo di fare ulteriori precisazioni sulla vicenda.
L'immobile in questione è stato oggetto di lavori di consolidamento e restauro, che sono stati eseguiti in due lotti (il primo dal 1982 al 1986, il secondo dal 1988 al 1990), come riportato nella scheda reperibile sul sito internet della impresa esecutrice dei lavori. Tale immobile ed aree limitrofe, come richiamato da altri interventi sul web, è stato restaurato con denaro pubblico (Soprintendenza e Comune Trani) ed è stato oggetto di uso saltuario per manifestazioni varie. Con delibera di Giunta comunale n° 69 del 13/04/2004, fu deliberato atto di Indirizzo "affinché il Dirigente 3ª Ripartizione si attivi a rivedere e rivalutare l'intero Patrimonio Comunale, affinché lo stesso realizzi nuove risorse finanziarie ed economiche, adeguate al mercato".
Con Determinazione n° 5 del 13/01/2005, l'allora Dirigente della 3ª Ripartizione, Dott. G. Raimo, individuò tra gli immobili che risultavano inutilizzati e quindi disponibili per la concessione in uso, "n° 2 locali cosiddetti ex Chiesa s. Antuono ubicati nel complesso del Fortino, avente superficie coperta rispettivamente di mq. 200 e mq. 87 circa, con destinazione d'uso a sala multiuso, un terrazzo di mq. 230 circa soprastante gli stessi che si sviluppa su due livelli." Con la stessa Determinazione Dirigenziale, il predetto Dott. Raimo determinò di procedere alla concessione in uso di tali locali, mediante esperimento di Asta pubblica.
Il relativo Bando di gara prevedeva che fossero i partecipanti all'Asta Pubblica ad indicare un Progetto di Gestione Attività, che sarebbe stato oggetto di valutazione per l'attribuzione di parte del punteggio per la valutazione dell'offerta. Inoltre il disciplinare di gara, all'art. 9, espressamente prevedeva "l'immobile viene concesso al concorrente affidatario secondo la destinazione d'uso di cui all'art. 1" (ovvero "sala multiuso"), ed ancora: "L'eventuale variazione di destinazione d'uso… è posta a carico, rischio ed onere del concessionario". La gara in questione si è svolta nell'estate del 2005 e l'aggiudicazione definitiva è intervenuta con Determinazione Dirigenziale 3ª Ripartizione n° 86 del 07/09/2005, a cui ha fatto seguito la consegna dell'immobile in data 30/09/2005 e la stipula del contratto, avvenuta sempre in data 30/09/2005.
Trattandosi di immobile soggetto a vincolo della Sopraintendenza ai Beni Culturali, il relativo progetto di sistemazione dei locali e delle aree pertinenziali, ha ricevuto il parere favorevole sia dell'Ufficio Tecnico Comunale e sia della Sopraintendenza ai Beni Culturali, e nessuno dei preindicati ha formulato obiezione circa la destinazione d'uso dei locali. Pur essendo i relativi atti di pubblico dominio già dal 2005 -2006 (sia per la pubblicazione degli atti comunali all'Albo Pretorio, sia per la pubblicazione sugli organi di stampa della mia nota precitata e delle seguenti), solo negli ultimi mesi è stata avanzata dalla Curia Tranese, e da alcuni aspiranti politici, obiezioni e rilievi in merito al cambio di destinazione d'uso dei locali dell'ex Chiesa S. Antuono. Voglio ricordare che secondo il vigente ordinamento degli Enti Locali, la responsabilità della Gestione Operativa è in capo ai Dirigenti delle Ripartizioni, i quali devono provvedere ad attuare gli Indirizzi di Gestione impartiti dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
E' evidente da quanto sopra esposto che mai il Sindaco, dott. Giuseppe Tarantini e la Giunta Comunale hanno deliberato (o avrebbero mai potuto deliberare) il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, e quindi nessuna responsabilità può ad essi essere attribuita. La compatibilità della destinazione d'uso proposta dall'allora aspirante concessionario con lo status giuridico dell'immobile avrebbe dovuto essere verificata dagli organi preposti alla valutazione del Progetto Tecnico e del Progetto di Gestione Attività (quindi la Commissione di Gara e/o l'Ufficio Tecnico Comunale), oppure dagli altri Enti chiamati ad esprimere un parere vincolante (in primis la Sopraintendenza ai Beni Culturali), i quali, in qualità di Organi Tecnici, hanno espresso parere favorevole a tale variazione della destinazione d'uso. Pertanto solo a tali Organi potrebbe essere ascritta l'eventuale responsabilità per aver autorizzato un cambio di destinazione d'uso incompatibile con lo status giuridico dell'immobile (nello specifico aver autorizzato la realizzazione di un ristorante in un immobile tuttora consacrato).»
Dott. Roberto Visibelli
L'immobile in questione è stato oggetto di lavori di consolidamento e restauro, che sono stati eseguiti in due lotti (il primo dal 1982 al 1986, il secondo dal 1988 al 1990), come riportato nella scheda reperibile sul sito internet della impresa esecutrice dei lavori. Tale immobile ed aree limitrofe, come richiamato da altri interventi sul web, è stato restaurato con denaro pubblico (Soprintendenza e Comune Trani) ed è stato oggetto di uso saltuario per manifestazioni varie. Con delibera di Giunta comunale n° 69 del 13/04/2004, fu deliberato atto di Indirizzo "affinché il Dirigente 3ª Ripartizione si attivi a rivedere e rivalutare l'intero Patrimonio Comunale, affinché lo stesso realizzi nuove risorse finanziarie ed economiche, adeguate al mercato".
Con Determinazione n° 5 del 13/01/2005, l'allora Dirigente della 3ª Ripartizione, Dott. G. Raimo, individuò tra gli immobili che risultavano inutilizzati e quindi disponibili per la concessione in uso, "n° 2 locali cosiddetti ex Chiesa s. Antuono ubicati nel complesso del Fortino, avente superficie coperta rispettivamente di mq. 200 e mq. 87 circa, con destinazione d'uso a sala multiuso, un terrazzo di mq. 230 circa soprastante gli stessi che si sviluppa su due livelli." Con la stessa Determinazione Dirigenziale, il predetto Dott. Raimo determinò di procedere alla concessione in uso di tali locali, mediante esperimento di Asta pubblica.
Il relativo Bando di gara prevedeva che fossero i partecipanti all'Asta Pubblica ad indicare un Progetto di Gestione Attività, che sarebbe stato oggetto di valutazione per l'attribuzione di parte del punteggio per la valutazione dell'offerta. Inoltre il disciplinare di gara, all'art. 9, espressamente prevedeva "l'immobile viene concesso al concorrente affidatario secondo la destinazione d'uso di cui all'art. 1" (ovvero "sala multiuso"), ed ancora: "L'eventuale variazione di destinazione d'uso… è posta a carico, rischio ed onere del concessionario". La gara in questione si è svolta nell'estate del 2005 e l'aggiudicazione definitiva è intervenuta con Determinazione Dirigenziale 3ª Ripartizione n° 86 del 07/09/2005, a cui ha fatto seguito la consegna dell'immobile in data 30/09/2005 e la stipula del contratto, avvenuta sempre in data 30/09/2005.
Trattandosi di immobile soggetto a vincolo della Sopraintendenza ai Beni Culturali, il relativo progetto di sistemazione dei locali e delle aree pertinenziali, ha ricevuto il parere favorevole sia dell'Ufficio Tecnico Comunale e sia della Sopraintendenza ai Beni Culturali, e nessuno dei preindicati ha formulato obiezione circa la destinazione d'uso dei locali. Pur essendo i relativi atti di pubblico dominio già dal 2005 -2006 (sia per la pubblicazione degli atti comunali all'Albo Pretorio, sia per la pubblicazione sugli organi di stampa della mia nota precitata e delle seguenti), solo negli ultimi mesi è stata avanzata dalla Curia Tranese, e da alcuni aspiranti politici, obiezioni e rilievi in merito al cambio di destinazione d'uso dei locali dell'ex Chiesa S. Antuono. Voglio ricordare che secondo il vigente ordinamento degli Enti Locali, la responsabilità della Gestione Operativa è in capo ai Dirigenti delle Ripartizioni, i quali devono provvedere ad attuare gli Indirizzi di Gestione impartiti dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
E' evidente da quanto sopra esposto che mai il Sindaco, dott. Giuseppe Tarantini e la Giunta Comunale hanno deliberato (o avrebbero mai potuto deliberare) il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, e quindi nessuna responsabilità può ad essi essere attribuita. La compatibilità della destinazione d'uso proposta dall'allora aspirante concessionario con lo status giuridico dell'immobile avrebbe dovuto essere verificata dagli organi preposti alla valutazione del Progetto Tecnico e del Progetto di Gestione Attività (quindi la Commissione di Gara e/o l'Ufficio Tecnico Comunale), oppure dagli altri Enti chiamati ad esprimere un parere vincolante (in primis la Sopraintendenza ai Beni Culturali), i quali, in qualità di Organi Tecnici, hanno espresso parere favorevole a tale variazione della destinazione d'uso. Pertanto solo a tali Organi potrebbe essere ascritta l'eventuale responsabilità per aver autorizzato un cambio di destinazione d'uso incompatibile con lo status giuridico dell'immobile (nello specifico aver autorizzato la realizzazione di un ristorante in un immobile tuttora consacrato).»
Dott. Roberto Visibelli