Politica
Sesta provincia, dalla Corte dei Conti pesante bocciatura
«Andava approvato anche il bilancio di previsione del 2009»
Trani - martedì 12 gennaio 2010
Prime tegole contabili per la nuova provincia di Barletta, Andria, Trani. La Corte dei Conti, con un provvedimento notificato alcuni giorni fa alla provincia Bat, nonché alle province madri di Bari e Foggia, ha sancito una irregolarità legata al fatto che la sesta provincia non ha approvato il bilancio di previsione del 2009, documento contabile che - per i giudici - andava adottato. Lo rende noto la Gazzetta in un articolo a firma di Nicola Pepe.
Nicola Pepe, nel suo articolo, prefigura i possibili scenari dopo questa bocciatura: «Adesso – scrive Pepe – la parola passa ai rispettivi consigli provinciali (di Bari, Bat e Foggia) visto che per legge la Corte dei conti in questo caso non ha poteri di irrogare sanzioni o adottare altri atti. Le sanzioni, al massimo, sono quelle previste dal Tuel che riguardano i regolamenti di contabilità degli enti locali. Inutile dire che, in casi come questi, il codice delle autonomia prevede lo scioglimento del consiglio, sia pure al termine di una procedura codificata (diffida e nomina di commissario in caso di mancata approvazione del documento).
Ma quello della Bat è un caso anomalo perchè il nuovo ente è nato l'anno scorso, più precisamente dopo le elezioni di giugno. Il consiglio si è insediato a luglio, quindi in un periodo successivo a quello previsto dalla norma per l'adozione del bilancio di previsione (e cioè il 30 maggio). Ma c'è di più: pur volendo rispettare tale termine, in assenza di trasferimenti statali e di capitoli di spesa (fino al 31 dicembre la Bat è stata foraggiata dai bilanci di Bari e Foggia), il nuovo ente non aveva obblighi di natura contabile. A monte di tutto, probabilmente, c'è la poca chiarezza della norma costitutiva della Bat (la legge 148/2004), così come accaduto per l'assegnazione del personale».
Nicola Pepe, nel suo articolo, prefigura i possibili scenari dopo questa bocciatura: «Adesso – scrive Pepe – la parola passa ai rispettivi consigli provinciali (di Bari, Bat e Foggia) visto che per legge la Corte dei conti in questo caso non ha poteri di irrogare sanzioni o adottare altri atti. Le sanzioni, al massimo, sono quelle previste dal Tuel che riguardano i regolamenti di contabilità degli enti locali. Inutile dire che, in casi come questi, il codice delle autonomia prevede lo scioglimento del consiglio, sia pure al termine di una procedura codificata (diffida e nomina di commissario in caso di mancata approvazione del documento).
Ma quello della Bat è un caso anomalo perchè il nuovo ente è nato l'anno scorso, più precisamente dopo le elezioni di giugno. Il consiglio si è insediato a luglio, quindi in un periodo successivo a quello previsto dalla norma per l'adozione del bilancio di previsione (e cioè il 30 maggio). Ma c'è di più: pur volendo rispettare tale termine, in assenza di trasferimenti statali e di capitoli di spesa (fino al 31 dicembre la Bat è stata foraggiata dai bilanci di Bari e Foggia), il nuovo ente non aveva obblighi di natura contabile. A monte di tutto, probabilmente, c'è la poca chiarezza della norma costitutiva della Bat (la legge 148/2004), così come accaduto per l'assegnazione del personale».