Enti locali
Spostamento delle giostrine. Il Tar da ragione al Comune.
Ideonea anche la destinazione nella villa, sul lungomare Chiarelli.
Trani - mercoledì 8 marzo 2006
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari sez. I – ha respinto il ricorso presentato da alcuni giostrai contro il Comune (difeso dall'avvocato Lucia Ghinelli) e nei confronti dell'impresa Ferrante per l'annullamento dell'ordinanza del dirigente comunale di Trani (la nr. 47 del 9 settembre 2004) recante l'ordine di trasferimento delle giostre (spettacoli viaggianti) da piazza Plebiscito all'interno dell'accesso secondario della villa Comunale ubicato in via Chiarelli e per l'annullamento dell'ordinanza della regione Puglia – settore Demanio marittimo – relativa all'utilizzo dell'area di via Chiarelli, già in concessione del Comune, per il posizionamento delle giostrine.
Il Tar ha anche respinto il ricorso per l'annullamento di ogni altro atto presupposto e connesso tra cui l'autorizzazione e/o concessione della regione in favore del Comune dell'area della villa indicata per le giostre, la determina dirigenziale nr. 327 del 26 aprile 2004 (recante l'ordine di esecuzione dei lavori per realizzare in via Chiarelli piattaforme in conglomerato cementizio per l'allocazione delle giostrine) e la delibera di giunta comunale (la nr. 186 del 9 luglio 2004) recante l'individuazione dell'area su via Chiarelli quale sito ritenuto idoneo per l'allocazione delle giostrine.
Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che "ciò che è dirimente ai fini della legalità dell'operato dell'amministrazione comunale, è che zone dove posizionare le giostrine rientrano nel perimetro recintato della villa stessa, il che pure sta a significare una maggiore sicurezza soprattutto se confrontate con la situazione in piazza Plebiscito". Inoltre il Tar riconosce che il provvedimento che si interessa della tutela delle aree marittime riconosciute di preminente interesse nazionale viene a riguardare la costa sottostante e non la zona soprastante che costituisce da decenni parte integrante della villa comunale. Anche il divieto di balneazione pertanto riguarda la costa sottostante e per motivi che non paiono legati alla stabilità della zona soprastante che da tempo è attrezzata per verde urbano ed aggregata alla villa comunale.
"La natura gestionale del disposto trasferimento da piazza Plebiscito – si legge nel documento – appare indiscutibile". Quanto infine al motivo in cui si provvede, da parte dei ricorrenti, a dare una descrizione del tutto negativa dell'area della nuova allocazione delle giostrine, il Collegio ha ravvisato un tentativo estremo di discreditare il nuovo sito. Il Tribuanle amministrativo è entrato poi nel merito: il collettore alluvionale è posto nella fascia costiera sottostante ed è interessato alla raccolta delle sole acque meteoriche; il posto è recintato, il che quantomeno predispone positivamente per sicurezza e decoro come l'intera villa comunale; quanto alle disposizioni antincendio che sarebbero carenti è agevole osservare che l'area ha diretto accesso alla via pubblica (via Chiarelli) ed ha come ulteriore via di fuga il viale d'accesso alla villa comunale.
"Del tutto infondata – si legge nel dispositivo - è poi la censura che nella specie si verrebbe a ledere il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica. A riguardo è sufficiente dire che il giostraio può si esercitare la sua attività ma non in qualsiasi luogo pubblico, a sua scelta. Il suo interesse è recessivo rispetto a quello pubblico inteso al riordino ed alla riqualificazione di una pubblica piazza".
Il Tar ha anche respinto il ricorso per l'annullamento di ogni altro atto presupposto e connesso tra cui l'autorizzazione e/o concessione della regione in favore del Comune dell'area della villa indicata per le giostre, la determina dirigenziale nr. 327 del 26 aprile 2004 (recante l'ordine di esecuzione dei lavori per realizzare in via Chiarelli piattaforme in conglomerato cementizio per l'allocazione delle giostrine) e la delibera di giunta comunale (la nr. 186 del 9 luglio 2004) recante l'individuazione dell'area su via Chiarelli quale sito ritenuto idoneo per l'allocazione delle giostrine.
Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che "ciò che è dirimente ai fini della legalità dell'operato dell'amministrazione comunale, è che zone dove posizionare le giostrine rientrano nel perimetro recintato della villa stessa, il che pure sta a significare una maggiore sicurezza soprattutto se confrontate con la situazione in piazza Plebiscito". Inoltre il Tar riconosce che il provvedimento che si interessa della tutela delle aree marittime riconosciute di preminente interesse nazionale viene a riguardare la costa sottostante e non la zona soprastante che costituisce da decenni parte integrante della villa comunale. Anche il divieto di balneazione pertanto riguarda la costa sottostante e per motivi che non paiono legati alla stabilità della zona soprastante che da tempo è attrezzata per verde urbano ed aggregata alla villa comunale.
"La natura gestionale del disposto trasferimento da piazza Plebiscito – si legge nel documento – appare indiscutibile". Quanto infine al motivo in cui si provvede, da parte dei ricorrenti, a dare una descrizione del tutto negativa dell'area della nuova allocazione delle giostrine, il Collegio ha ravvisato un tentativo estremo di discreditare il nuovo sito. Il Tribuanle amministrativo è entrato poi nel merito: il collettore alluvionale è posto nella fascia costiera sottostante ed è interessato alla raccolta delle sole acque meteoriche; il posto è recintato, il che quantomeno predispone positivamente per sicurezza e decoro come l'intera villa comunale; quanto alle disposizioni antincendio che sarebbero carenti è agevole osservare che l'area ha diretto accesso alla via pubblica (via Chiarelli) ed ha come ulteriore via di fuga il viale d'accesso alla villa comunale.
"Del tutto infondata – si legge nel dispositivo - è poi la censura che nella specie si verrebbe a ledere il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica. A riguardo è sufficiente dire che il giostraio può si esercitare la sua attività ma non in qualsiasi luogo pubblico, a sua scelta. Il suo interesse è recessivo rispetto a quello pubblico inteso al riordino ed alla riqualificazione di una pubblica piazza".