Vita di città
Statuto della Bat, le proposte della commissione diocesana
Tra i suggerimenti anche la riduzione del numero di assessori
Trani - lunedì 4 gennaio 2010
La Commissione pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha esaminato la bozza di statuto licenziata dalla competente commissione consiliare per fornire un proprio contributo di proposte in vista del dibattito, che avverrà in seno al Consiglio Provinciale chiamato ad approvare lo statuto dell'Ente Barletta-Andria-Trani. Le proposte s'ispirano a due documenti elaborati dalla Commissione: "Per una Provincia unificante, aperta e solidale" diffuso in occasione delle elezioni amministrative tenutesi nel giugno 2009 e "L'immigrato tra accoglienza, integrazione e sicurezza sociale" pubblicato il 26 settembre 2009 e reperibile sul sito www.trani.chiesacattolica.it.
Queste in sintesi le modifiche più importanti proposte:
Artt. 1 e 4È necessario prevedere nello Statuto del nuovo Ente i seguenti principi fondamentali: idea di Europa unita e democratica alimentata dalle radici giudaico-cristiane; bene comune; primato della persona; promozione integrale dell'uomo nella sua dimensione religiosa, spirituale, culturale, sociale ed economica. Inoltre, vanno eliminate le locuzioni 'dalla razza' (art. 1, II° comma) e 'integrazione razziale' (art. 4, II° comma), perché l'adesione ai suddetti principi porta ad affermare che il genere umano non si suddivide in razze in base al colore della pelle, (l'unica è quella umana); ne consegue che nei diversi articoli la restrittiva e ormai obsoleta categoria di 'cittadino' va sostituita con quella più ampia ed inclusiva di 'persona'. Peraltro, è decisivo richiamare il 'modello di democrazia deliberativa o inclusiva' e va riservata un'attenzione particolare alle persone detenute, con forme di tutela dei diritti dei detenuti, e la promozione di iniziative volte a favorirne l'inclusione familiare e socio-lavorativa, in quanto sul territorio esistono ben quattro Istituti Penitenziari: una Casa Circondariale a Trani; una Casa di Reclusione Femminile a Trani; un Istituto Penitenziario a Trinitapoli e un altro a Spinazzola.
Art. 16Si ritiene che il numero massimo degli assessori provinciali sia pari ad 1/4 anziché ad 1/3 dei consiglieri assegnati, per ridurre le spese dell'Ente e impedire la formazione di giunte con competenze e responsabilità eccessivamente frammentate e parcellizzate. Viene, infine, riformulato il III° comma, per evitare in radice ogni rischio di commistione d'interessi tra assessori e consiglieri legati da vincoli di parentela e/o affinità.
Art. 27L'abrogazione della locuzione <>, la sostituzione nel I° comma della parola 'stranieri' con 'persone' e la modifica del V° comma sono la conseguenza diretta e la coerente applicazione del principio che ispira la proposta di modifica dell'art. 26: tutte le persone residenti sul territorio provinciale hanno interesse ad agire e ricorrere in sede giudiziaria per tutelare e far valere interessi dell'Ente locale di appartenenza. Inoltre, la composizione collegiale del 'Rappresentante degli immigrati' fotografa la realtà esistente, caratterizzata dalla presenza di diverse comunità di stranieri.
Artt. 35, 36, 37, 38In primo luogo si propone di attribuire al difensore civico poteri d'intervento a tutela non soltanto di tutte le persone libere che subiscono disfunzioni, carenze e ritardi della P.A. ma anche delle persone detenute nei 4 Istituti Penitenziari del territorio provinciale. In secondo luogo, si propone che il difensore civico sia eletto in prima battuta dal Consiglio entro termini perentori e, qualora ciò non avvenga, direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali; in tal modo si evita che l'eventuale 'blocco' del Consiglio precluda di fatto alla popolazione della Provincia di avere il suo difensore civico. E' necessario poi che l'elezione avvenga sempre a scrutinio segreto. In terzo luogo, si propone di ridurre da 5 a 4 anni la durata dell'incarico, per rendere il difensore civico maggiormente autonomo e indipendente dagli organi politico-amministrativi dell'Ente, ed evitare rischi d'incrostazioni di potere, perché si rammenta che l'incarico è rinnovabile per una volta e la durata complessiva è di 8 anni (4+4).
E' possibile scaricare la completa "Relazione illustrativa delle proposte relative allo statuto della Provincia 'Barletta-Andria-Trani" da www.trani.chiesacattolica.it , sezione documenti.
Queste in sintesi le modifiche più importanti proposte:
Artt. 1 e 4È necessario prevedere nello Statuto del nuovo Ente i seguenti principi fondamentali: idea di Europa unita e democratica alimentata dalle radici giudaico-cristiane; bene comune; primato della persona; promozione integrale dell'uomo nella sua dimensione religiosa, spirituale, culturale, sociale ed economica. Inoltre, vanno eliminate le locuzioni 'dalla razza' (art. 1, II° comma) e 'integrazione razziale' (art. 4, II° comma), perché l'adesione ai suddetti principi porta ad affermare che il genere umano non si suddivide in razze in base al colore della pelle, (l'unica è quella umana); ne consegue che nei diversi articoli la restrittiva e ormai obsoleta categoria di 'cittadino' va sostituita con quella più ampia ed inclusiva di 'persona'. Peraltro, è decisivo richiamare il 'modello di democrazia deliberativa o inclusiva' e va riservata un'attenzione particolare alle persone detenute, con forme di tutela dei diritti dei detenuti, e la promozione di iniziative volte a favorirne l'inclusione familiare e socio-lavorativa, in quanto sul territorio esistono ben quattro Istituti Penitenziari: una Casa Circondariale a Trani; una Casa di Reclusione Femminile a Trani; un Istituto Penitenziario a Trinitapoli e un altro a Spinazzola.
Art. 16Si ritiene che il numero massimo degli assessori provinciali sia pari ad 1/4 anziché ad 1/3 dei consiglieri assegnati, per ridurre le spese dell'Ente e impedire la formazione di giunte con competenze e responsabilità eccessivamente frammentate e parcellizzate. Viene, infine, riformulato il III° comma, per evitare in radice ogni rischio di commistione d'interessi tra assessori e consiglieri legati da vincoli di parentela e/o affinità.
Art. 27L'abrogazione della locuzione <>, la sostituzione nel I° comma della parola 'stranieri' con 'persone' e la modifica del V° comma sono la conseguenza diretta e la coerente applicazione del principio che ispira la proposta di modifica dell'art. 26: tutte le persone residenti sul territorio provinciale hanno interesse ad agire e ricorrere in sede giudiziaria per tutelare e far valere interessi dell'Ente locale di appartenenza. Inoltre, la composizione collegiale del 'Rappresentante degli immigrati' fotografa la realtà esistente, caratterizzata dalla presenza di diverse comunità di stranieri.
Artt. 35, 36, 37, 38In primo luogo si propone di attribuire al difensore civico poteri d'intervento a tutela non soltanto di tutte le persone libere che subiscono disfunzioni, carenze e ritardi della P.A. ma anche delle persone detenute nei 4 Istituti Penitenziari del territorio provinciale. In secondo luogo, si propone che il difensore civico sia eletto in prima battuta dal Consiglio entro termini perentori e, qualora ciò non avvenga, direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali; in tal modo si evita che l'eventuale 'blocco' del Consiglio precluda di fatto alla popolazione della Provincia di avere il suo difensore civico. E' necessario poi che l'elezione avvenga sempre a scrutinio segreto. In terzo luogo, si propone di ridurre da 5 a 4 anni la durata dell'incarico, per rendere il difensore civico maggiormente autonomo e indipendente dagli organi politico-amministrativi dell'Ente, ed evitare rischi d'incrostazioni di potere, perché si rammenta che l'incarico è rinnovabile per una volta e la durata complessiva è di 8 anni (4+4).
E' possibile scaricare la completa "Relazione illustrativa delle proposte relative allo statuto della Provincia 'Barletta-Andria-Trani" da www.trani.chiesacattolica.it , sezione documenti.