Dr Hauze
Non ti pago
Dottor Hauze 81
lunedì 9 maggio 2011
La famosa commedia di Eduardo De Filippo da tempo va in scena al Comune di Trani grazie alla reiterata volontà dei SS.RR.CC. di non far pagare i fittavoli comunali. Con buona pace dei consiglieri di cui alla più volte da me richiamata seduta di Consiglio comunale (http://www.traniweb.it/trani/informa/14684.html). Visto che gli stipendiati (a vario titolo) del Comune se ne fregano, oggi voglio deliziare i 23 lettori di questa rubrica con quanto mi risulta che i beneamati locatari devono al Comune! Per arretrati dal 2008 il ristorante ecclesiastico al Fortino (in cui fu ospitata la misteriosa delegazione russa e in cui in 17 si attovagliarono per una magnata da 130 euro a cranio) deve oltre 94.500 euro. Sul lungomare ci sono due chiostri che devono rispettivamente 18.500 euro e 30.000 euro, nonché un lido da 71.600 euro. Proseguendo ci sono anche edicole per giornali che devono, rispettivamente, 2.450 e 2.350 euro. Ripeto, arretrati dal 2008! Questo per fare alcuni esempi. Le polizze fideiussorie a garanzia stanno a fare la polvere, come pure l'ufficio legale. Ok! Ne prendo atto. Evviva il Comune di Pulcinella.
Fontana di corso Imbriani - Molto è stato scritto in questi giorni circa la fontana di corso Imbriani, prima apparentemente scomparsa ed ora, a furor di popolo, destinata ad essere ripristinata sul lato opposto della strada. Tuttavia, al di là del preannunciato lieto fine, non posso esimermi dal formulare, a nome dei cittadini-contribuenti tranesi, alcune domande, cui spero, una volta tanto, di avere esauriente risposta: l'amministrazione comunale ha deciso motu proprio di richiedere all'Acquedotto la rimozione della fontana oppure si è attivata su richiesta dell'impresa edile che ha realizzato l'immobile nell'area ex Amet/Giustozzi? Quando e a chi è stata richiesta la rimozione della fontana e quando e da chi è stato richiesto il ripristino della fontana sul lato opposto della strada? Quanto costerà complessivamente la giostra della rimozione/ripristino della fontana? A carico di chi saranno le varie spese per quanto innanzi? Temo che, come si suol dire, «a torto o a ragione, paga sempre Pantalone».
Piazza Longobardi e palazzo Vischi - Mentre i lavori in piazza Longobardi si barcamenano fra interventi della Soprintendenza con accompagnamento di militi della Benemerita (finalizzati a tutelare eventuali reperti ancora presenti nel sottosuolo) e proteste degli operatori commerciali per le modifiche alla viabilità che taglierà in due la piazza, nell'indifferenza quasi generale un immobile comunale è stato lasciato dai SS.RR.CC. in stato di totale abbandono. Parlo della porzione di palazzo Vischi di proprietà del Comune. Tale immobile, il cui valore è stato stimato nel 2008 in 1.254.000 euro, in un primo tempo fu destinato alla vendita. Andate deserte ben tre gare, fu ritirato dal mercato e i SS.RR.CC. decisero che avrebbe costituito il 51% della Fondazione Ida Grecca del Carretto. Evviva! A tutt'oggi tale Fondazione, pare per il mancato apporto finanziario da parte dei privati che avrebbero dovuto sottoscrivere il restante 49% del capitale della Fondazione stessa, non si è mai costituita e lo stato di conservazione dell'immobile è andato deperendo, tanto che gli altri condomini hanno citato in giudizio il Comune di Trani al fine di accertare l'entità e le cause dei danni riscontrati in alcune parti dell'edificio, riconducibili ai locali di proprietà del Comune. In altre parole un altro dei beni comunali (come il Bar 3 palme), anziché essere fonte di reddito per il Comune, sta diventando fonte di ingenti spese. Complimenti! Non c'è proprio che dire. In proposito di Palazzo Vischi: pare che, gnau gnau, qualche privato stia direttamente trattando per fonda? Boccaccia mia, statte zitta! Mah! Staremo a vedere anche quest'altra pantomima!
Muro villa Bini - In relazione all'attività della Soprintendenza, non posso che concordare con quanto espresso recentemente dalla Federazione della Sinistra: da una parte la Sopraintendenza è oltremodo rigida nella tutela di aree vincolate, quali il muro di villa Bini (che di per sé non ha valenza architettonica), oppure il sottosuolo di piazza Longobardi (che in origine certamente ne aveva, ma che forse è stato spogliato di tale valenza in occasione di precedenti lavori), mentre è stata molto più accomodante in occasione dei lavori di trasformazione della chiesa di Sant'Antuono o in occasione dell'autorizzazione all'edificabilità di parte del giardino di villa Monetti. Tant'è. Poiché non posso pensare che i funzionari della Soprintendenza abbiano intenti persecutori nei confronti del Comune di Trani, devo ritenere che probabilmente è il Comune di Trani che sia carente (anche) nella capacità di comunicare con la Soprintendenza, in modo da arrivare a soluzioni che possano conciliare gli interessi e le finalità di entrambi gli Enti. Del resto, il Comune stesso non ha mai dato prova di saper tutelare adeguatamente i beni che potessero avere una valenza architettonica, indipendentemente dall'apposizione di uno specifico vincolo da parte della Soprintendenza. L'ultimo esempio in tal senso è dato dai lavori in corso a villa Turrisana: non spetta a me valutare se tali lavori siano conformi al progetto presentato, né se questo fosse rispettoso delle norme di legge. Sta di fatto che dell'originario edificio resta poco più della semplice facciata lato mare, con buona pace per il vincolo apposto dal piano urbanistico generale. Amen.
Rimborso spese legali - Nel precedente Dr. Hauze ho duramente contestato l'operato dell'amministrazione comunale che prima ha deliberato il rimborso delle spese legali ad un ex consigliere comunale e, successivamente, ha revocato tale determinazione. Poiché qualche lettore non ha compreso bene la vicenda in questione, vedrò di essere più chiaro. Con determinazione dirigenziale della seconda ripartizione (la numero 116 del 5 aprile 2011) è stato deliberato in favore di un ex consigliere comunale il pagamento della somma di 35mila euro quale prima tranche del rimborso di spese legali per 55mila euro a fronte di una parcella di 67.164,25 euro (Iva e Cap comprese). Con successiva determinazione dirigenziale della seconda ripartizione (la numero 145 del 26 aprile 2011) è stata decisa la revoca della precedente determinazione dirigenziale poichè «le somme disposte in liquidazione a tutt'oggi non sono ancora state corrisposte in quanto risulta, dal reparto finanziario di questo Ente, che le risorse economiche disponibili in dodicesimi sono allo stato esaurite». La procedura seguita è, ictu oculi, perlomeno anomala per diversi motivi che vado ad illustrare. In primis, trattandosi di rimborso di spese legali, alla richiesta dell'ex consigliere andava allegata la fattura (o le fatture, presumendo che fossero stati pagati, in corso di causa, uno o più acconti) e non già la semplice parcella; in ogni caso la parcella avrebbe dovuto essere corredata da un parere di congruità, verosimilmente rilasciato dall'Ordine professionale; infine, trattandosi di rimborso spese, il relativo importo non era negoziabile, potendosi al massimo concordare le modalità di pagamento.
Ma vi è di più: alla determinazione 116/2011 è allegata la prescritta attestazione di copertura finanziaria (comunemente conosciuta come impegno di spesa) numero 553/0 del 6 aprile 2011. In tale attestazione si può leggere: «Bilancio 2011: Stanziamento attuale 1.367.278,00 euro – Impegni già assunti 536.317,33 euro – Impegno 553/0 35.000,00 euro; Piano Esecutivo di Gestione 2011: Stanziamento attuale 900.000,00 euro – Impegni già assunti 414.539,33 euro – Impegno 553/0 35.000,00 euro». Ammesso e non concesso che il rimborso delle spese legali possa essere liquidato per dodicesimi (ma alle teste di cavolo comunali vorrei ricordare l'articolo 163 del testo unico degli Enti locali 267/2000), alla data del 6 aprile 2011 potevano essere impegnati i quattro dodicesimi della spesa annuale, quindi il limite di spesa per il bilancio 2011 era pari a 455.759,33 euro e quello del piano esecutivo di gestione era pari a 300.000 euro. Risulta palese per quanto su riportato che entrambi i limiti erano già stati ampiamente superati prima del rilascio dell'attestazione 553/0. Ma allora chiedo: ammesso e non concesso che il responsabile del servizio finanziario (?) si sia accorto tardivamente di aver sforato le disponibilità finanziarie (il ché sarebbe di per sé gravissimo), sono state revocate anche altre determinazioni dirigenziali e/o mandati di pagamento, in modo da riportare la spesa nei limiti concessi dalla gestione per dodicesimi? E successivamente all'attestazione 553/0 sono state rilasciate ulteriori attestazioni di spesa relativamente agli stessi capitoli di bilancio e/o peg? In caso di risposta affermativa, si è provveduto a revocare anche queste? O si è operato solo nei confronti dell'ex consigliere? Le teste di cavolo comunali, infine, si ricordano che esiste il quarto comma dell'articolo 151 del testo unico degli Enti locali 267/2000? Ma sciatavinn! Non è che, come temo, è stato deciso di revocare il rimborso delle spese legali all'ex consigliere comunale per motivi politici e legali di autotutela, giustificando tale revoca con presunte questioni economiche? Peraltro, se la motivazione fosse stata effettivamente quella dello sforamento della disponibilità per dodicesimi, sarebbe stato più opportuno sospendere il pagamento della determinazione dirigenziale (in attesa che maturassero ulteriori dodicesimi o che si procedesse con l'approvazione del bilancio annuale di previsione), anziché revocare totalmente la determinazione. Nell'altro Dr. Hauze per tre volte li ho definiti «Buffoni». Questa volta aggiungo «Imbroglioni e ciucci»! Voglio proprio vedere come alla fine acciambotteranno questa vicenda!
Forniture informatiche - Negli ultimi due numeri di questa rubrica mi sono occupato delle spese deliberate dalla dirigente dell'ufficio Comune di piano e sulle quali non ho rilevato riscontri. Aspetto. Medio tempore, volendo approfondire la questione delle forniture informatiche al Comune di Trani, ho esaminato altre determinazioni dirigenziali di altre ripartizioni, arrivando a scoperte a dir poco singolari: con determinazione dirigenziale della terza ripartizione (la numero 94 del 20 dicembre 2010) è stato effettuato l'acquisto di 5 personal computer e 5 stampanti laser al prezzo complessivo di 4.166 euro + Iva (quindi ogni coppia formata da computer e stampante è costata 833,20 euro + Iva). Poi: con determinazione dirigenziale del dirigente dell'ufficio Comune di piano (la numero 9 del 7 marzo 2011) sono state acquistate, tra le altre cose, 2 personal computer (al prezzo di 899 euro ciascuno), 2 stampanti laser (al prezzo di 125 euro ciascuna) e ben 3 licenze Office 2010 professional (al prezzo di 369 euro ciascuna), il tutto da intendersi Iva esclusa. E ancora: con determinazione dirigenziale della quarta ripartizione (la numero 115) sono state acquistate una licenza Office 2010 Home and Business (al prezzo di 192 euro) ed una licenza Office 2010 Professional (al prezzo di 285 euro), sempre Iva esclusa. Il tutto acquistato nello stesso periodo e sempre presso la stessa ditta di fiducia (dei dirigenti) del Comune di Trani. Se il differente costo dei personal computer potrebbe essere imputato ad un diverso modello (ma qualcuno dovrebbe spiegare in base a quali criteri sono state fissate le caratteristiche hardware dei pc dell'ufficio Comune di piano, atteso che, a giudicare dal preventivo allegato alla determina, le stesse sembrano essere chiaramente sovradimensionate per un'attività di ufficio), non si comprende perché la licenza dello stesso software (Office 2010 Professional) sia stata fatta pagare ad un prezzo sensibilmente diverso all'ufficio tecnico ed all'ufficio Comune di piano. Mah!
Curiosamente l'ufficio tecnico si accontenta di una licenza Home and Business più una licenza Professional, mentre l'Ufficio Comune di piano richiede ben tre licenze Professional. Mah! Peraltro non si comprende perché il Comune di Trani acquisti i programmi con licenze singole, anziché acquistare le versioni multilicenza, che permettono un sensibile risparmio. Risparmio che potrebbe essere ancora maggiore se si decidesse di adottare per tutti gli uffici comunali programmi open source, quali ad esempio OpenOffice, che pur essendo gratuito è sostanzialmente equivalente alla suite Microsoft Office. Ma al Comune, con i soldi dei cittadini, sono molto generosi! Per ultimo vorrei evidenziare alla poco diligente neo dirigente de quo (ma anche ai suoi colleghi, agli assessori e ai consiglieri comunali) che al Comune di Trani è ancora vigente l'atto numero 48 (datato 25 maggio 2007) del commissario straordinario, avente per oggetto: «Regolamento per la disciplina dei contratti». Farebbe(ro) cosa buona e giusta a leggerne e ad applicare l'articolo 58 (commi 3 e 4): intelligenti pauca!
E per questa volta è sufficiente. Hauze
Fontana di corso Imbriani - Molto è stato scritto in questi giorni circa la fontana di corso Imbriani, prima apparentemente scomparsa ed ora, a furor di popolo, destinata ad essere ripristinata sul lato opposto della strada. Tuttavia, al di là del preannunciato lieto fine, non posso esimermi dal formulare, a nome dei cittadini-contribuenti tranesi, alcune domande, cui spero, una volta tanto, di avere esauriente risposta: l'amministrazione comunale ha deciso motu proprio di richiedere all'Acquedotto la rimozione della fontana oppure si è attivata su richiesta dell'impresa edile che ha realizzato l'immobile nell'area ex Amet/Giustozzi? Quando e a chi è stata richiesta la rimozione della fontana e quando e da chi è stato richiesto il ripristino della fontana sul lato opposto della strada? Quanto costerà complessivamente la giostra della rimozione/ripristino della fontana? A carico di chi saranno le varie spese per quanto innanzi? Temo che, come si suol dire, «a torto o a ragione, paga sempre Pantalone».
Piazza Longobardi e palazzo Vischi - Mentre i lavori in piazza Longobardi si barcamenano fra interventi della Soprintendenza con accompagnamento di militi della Benemerita (finalizzati a tutelare eventuali reperti ancora presenti nel sottosuolo) e proteste degli operatori commerciali per le modifiche alla viabilità che taglierà in due la piazza, nell'indifferenza quasi generale un immobile comunale è stato lasciato dai SS.RR.CC. in stato di totale abbandono. Parlo della porzione di palazzo Vischi di proprietà del Comune. Tale immobile, il cui valore è stato stimato nel 2008 in 1.254.000 euro, in un primo tempo fu destinato alla vendita. Andate deserte ben tre gare, fu ritirato dal mercato e i SS.RR.CC. decisero che avrebbe costituito il 51% della Fondazione Ida Grecca del Carretto. Evviva! A tutt'oggi tale Fondazione, pare per il mancato apporto finanziario da parte dei privati che avrebbero dovuto sottoscrivere il restante 49% del capitale della Fondazione stessa, non si è mai costituita e lo stato di conservazione dell'immobile è andato deperendo, tanto che gli altri condomini hanno citato in giudizio il Comune di Trani al fine di accertare l'entità e le cause dei danni riscontrati in alcune parti dell'edificio, riconducibili ai locali di proprietà del Comune. In altre parole un altro dei beni comunali (come il Bar 3 palme), anziché essere fonte di reddito per il Comune, sta diventando fonte di ingenti spese. Complimenti! Non c'è proprio che dire. In proposito di Palazzo Vischi: pare che, gnau gnau, qualche privato stia direttamente trattando per fonda? Boccaccia mia, statte zitta! Mah! Staremo a vedere anche quest'altra pantomima!
Muro villa Bini - In relazione all'attività della Soprintendenza, non posso che concordare con quanto espresso recentemente dalla Federazione della Sinistra: da una parte la Sopraintendenza è oltremodo rigida nella tutela di aree vincolate, quali il muro di villa Bini (che di per sé non ha valenza architettonica), oppure il sottosuolo di piazza Longobardi (che in origine certamente ne aveva, ma che forse è stato spogliato di tale valenza in occasione di precedenti lavori), mentre è stata molto più accomodante in occasione dei lavori di trasformazione della chiesa di Sant'Antuono o in occasione dell'autorizzazione all'edificabilità di parte del giardino di villa Monetti. Tant'è. Poiché non posso pensare che i funzionari della Soprintendenza abbiano intenti persecutori nei confronti del Comune di Trani, devo ritenere che probabilmente è il Comune di Trani che sia carente (anche) nella capacità di comunicare con la Soprintendenza, in modo da arrivare a soluzioni che possano conciliare gli interessi e le finalità di entrambi gli Enti. Del resto, il Comune stesso non ha mai dato prova di saper tutelare adeguatamente i beni che potessero avere una valenza architettonica, indipendentemente dall'apposizione di uno specifico vincolo da parte della Soprintendenza. L'ultimo esempio in tal senso è dato dai lavori in corso a villa Turrisana: non spetta a me valutare se tali lavori siano conformi al progetto presentato, né se questo fosse rispettoso delle norme di legge. Sta di fatto che dell'originario edificio resta poco più della semplice facciata lato mare, con buona pace per il vincolo apposto dal piano urbanistico generale. Amen.
Rimborso spese legali - Nel precedente Dr. Hauze ho duramente contestato l'operato dell'amministrazione comunale che prima ha deliberato il rimborso delle spese legali ad un ex consigliere comunale e, successivamente, ha revocato tale determinazione. Poiché qualche lettore non ha compreso bene la vicenda in questione, vedrò di essere più chiaro. Con determinazione dirigenziale della seconda ripartizione (la numero 116 del 5 aprile 2011) è stato deliberato in favore di un ex consigliere comunale il pagamento della somma di 35mila euro quale prima tranche del rimborso di spese legali per 55mila euro a fronte di una parcella di 67.164,25 euro (Iva e Cap comprese). Con successiva determinazione dirigenziale della seconda ripartizione (la numero 145 del 26 aprile 2011) è stata decisa la revoca della precedente determinazione dirigenziale poichè «le somme disposte in liquidazione a tutt'oggi non sono ancora state corrisposte in quanto risulta, dal reparto finanziario di questo Ente, che le risorse economiche disponibili in dodicesimi sono allo stato esaurite». La procedura seguita è, ictu oculi, perlomeno anomala per diversi motivi che vado ad illustrare. In primis, trattandosi di rimborso di spese legali, alla richiesta dell'ex consigliere andava allegata la fattura (o le fatture, presumendo che fossero stati pagati, in corso di causa, uno o più acconti) e non già la semplice parcella; in ogni caso la parcella avrebbe dovuto essere corredata da un parere di congruità, verosimilmente rilasciato dall'Ordine professionale; infine, trattandosi di rimborso spese, il relativo importo non era negoziabile, potendosi al massimo concordare le modalità di pagamento.
Ma vi è di più: alla determinazione 116/2011 è allegata la prescritta attestazione di copertura finanziaria (comunemente conosciuta come impegno di spesa) numero 553/0 del 6 aprile 2011. In tale attestazione si può leggere: «Bilancio 2011: Stanziamento attuale 1.367.278,00 euro – Impegni già assunti 536.317,33 euro – Impegno 553/0 35.000,00 euro; Piano Esecutivo di Gestione 2011: Stanziamento attuale 900.000,00 euro – Impegni già assunti 414.539,33 euro – Impegno 553/0 35.000,00 euro». Ammesso e non concesso che il rimborso delle spese legali possa essere liquidato per dodicesimi (ma alle teste di cavolo comunali vorrei ricordare l'articolo 163 del testo unico degli Enti locali 267/2000), alla data del 6 aprile 2011 potevano essere impegnati i quattro dodicesimi della spesa annuale, quindi il limite di spesa per il bilancio 2011 era pari a 455.759,33 euro e quello del piano esecutivo di gestione era pari a 300.000 euro. Risulta palese per quanto su riportato che entrambi i limiti erano già stati ampiamente superati prima del rilascio dell'attestazione 553/0. Ma allora chiedo: ammesso e non concesso che il responsabile del servizio finanziario (?) si sia accorto tardivamente di aver sforato le disponibilità finanziarie (il ché sarebbe di per sé gravissimo), sono state revocate anche altre determinazioni dirigenziali e/o mandati di pagamento, in modo da riportare la spesa nei limiti concessi dalla gestione per dodicesimi? E successivamente all'attestazione 553/0 sono state rilasciate ulteriori attestazioni di spesa relativamente agli stessi capitoli di bilancio e/o peg? In caso di risposta affermativa, si è provveduto a revocare anche queste? O si è operato solo nei confronti dell'ex consigliere? Le teste di cavolo comunali, infine, si ricordano che esiste il quarto comma dell'articolo 151 del testo unico degli Enti locali 267/2000? Ma sciatavinn! Non è che, come temo, è stato deciso di revocare il rimborso delle spese legali all'ex consigliere comunale per motivi politici e legali di autotutela, giustificando tale revoca con presunte questioni economiche? Peraltro, se la motivazione fosse stata effettivamente quella dello sforamento della disponibilità per dodicesimi, sarebbe stato più opportuno sospendere il pagamento della determinazione dirigenziale (in attesa che maturassero ulteriori dodicesimi o che si procedesse con l'approvazione del bilancio annuale di previsione), anziché revocare totalmente la determinazione. Nell'altro Dr. Hauze per tre volte li ho definiti «Buffoni». Questa volta aggiungo «Imbroglioni e ciucci»! Voglio proprio vedere come alla fine acciambotteranno questa vicenda!
Forniture informatiche - Negli ultimi due numeri di questa rubrica mi sono occupato delle spese deliberate dalla dirigente dell'ufficio Comune di piano e sulle quali non ho rilevato riscontri. Aspetto. Medio tempore, volendo approfondire la questione delle forniture informatiche al Comune di Trani, ho esaminato altre determinazioni dirigenziali di altre ripartizioni, arrivando a scoperte a dir poco singolari: con determinazione dirigenziale della terza ripartizione (la numero 94 del 20 dicembre 2010) è stato effettuato l'acquisto di 5 personal computer e 5 stampanti laser al prezzo complessivo di 4.166 euro + Iva (quindi ogni coppia formata da computer e stampante è costata 833,20 euro + Iva). Poi: con determinazione dirigenziale del dirigente dell'ufficio Comune di piano (la numero 9 del 7 marzo 2011) sono state acquistate, tra le altre cose, 2 personal computer (al prezzo di 899 euro ciascuno), 2 stampanti laser (al prezzo di 125 euro ciascuna) e ben 3 licenze Office 2010 professional (al prezzo di 369 euro ciascuna), il tutto da intendersi Iva esclusa. E ancora: con determinazione dirigenziale della quarta ripartizione (la numero 115) sono state acquistate una licenza Office 2010 Home and Business (al prezzo di 192 euro) ed una licenza Office 2010 Professional (al prezzo di 285 euro), sempre Iva esclusa. Il tutto acquistato nello stesso periodo e sempre presso la stessa ditta di fiducia (dei dirigenti) del Comune di Trani. Se il differente costo dei personal computer potrebbe essere imputato ad un diverso modello (ma qualcuno dovrebbe spiegare in base a quali criteri sono state fissate le caratteristiche hardware dei pc dell'ufficio Comune di piano, atteso che, a giudicare dal preventivo allegato alla determina, le stesse sembrano essere chiaramente sovradimensionate per un'attività di ufficio), non si comprende perché la licenza dello stesso software (Office 2010 Professional) sia stata fatta pagare ad un prezzo sensibilmente diverso all'ufficio tecnico ed all'ufficio Comune di piano. Mah!
Curiosamente l'ufficio tecnico si accontenta di una licenza Home and Business più una licenza Professional, mentre l'Ufficio Comune di piano richiede ben tre licenze Professional. Mah! Peraltro non si comprende perché il Comune di Trani acquisti i programmi con licenze singole, anziché acquistare le versioni multilicenza, che permettono un sensibile risparmio. Risparmio che potrebbe essere ancora maggiore se si decidesse di adottare per tutti gli uffici comunali programmi open source, quali ad esempio OpenOffice, che pur essendo gratuito è sostanzialmente equivalente alla suite Microsoft Office. Ma al Comune, con i soldi dei cittadini, sono molto generosi! Per ultimo vorrei evidenziare alla poco diligente neo dirigente de quo (ma anche ai suoi colleghi, agli assessori e ai consiglieri comunali) che al Comune di Trani è ancora vigente l'atto numero 48 (datato 25 maggio 2007) del commissario straordinario, avente per oggetto: «Regolamento per la disciplina dei contratti». Farebbe(ro) cosa buona e giusta a leggerne e ad applicare l'articolo 58 (commi 3 e 4): intelligenti pauca!
E per questa volta è sufficiente. Hauze