Dr Hauze
Una mina… vacante
Dottor Hauze 4
lunedì 16 novembre 2009
PREFAZIONE: Il dr. Hauze stava preparando la settimanale pillola (così l'ha definita Nimu nel forum di Traniweb, per altri è ritenuta una supposta) su via San Giorgio, quando è esploso un apocalittico comunicato stampa (di un consigliere d'opposizione) in cui si leggeva che è stata annullata la delibera di Consiglio comunale numero 10 del 2005 sulla definizione dei vincoli caducati. Bum! Calma! Avvocato, se fa riferimento alla recente sentenza del Tar Puglia numero 2640/2009, depositata in segreteria il 6 novembre 2009, forse è il caso, per non ingenerare casino, di fare un pò di doverosa chiarezza. Per cui, il tema della settimana è: Sviluppi sulla situazione urbanistica tranese per apprendisti amministratori pubblici e per cittadini vogliosi di conoscenza.
SVOLGIMENTO: Evidentemente ero stato facile profeta, quando già dal 5 ottobre, con Forza Trani avevo lanciato l'allarme sui pericoli derivanti dalle possibili sentenze del Tar avverso il piano urbanistico generale. Puntuale, come una cambiale, è arrivata la prima sentenza. Su tale argomento abbiamo assistito, ancora una volta, ad un botta e risposta, sul web, fra un consigliere comunale e l'assessore all'urbanistica. Ed ancora una volta, purtroppo, abbiamo letto molte imprecisioni. Per questo mi sembra doveroso riportare, alla lettera, le conclusioni cui è giunto il Tar Puglia: "Per le su esposte ragioni, i tre ricorsi, per motivi aggiunti, sono fondati e meritano accoglimento, con l'effetto di annullare gli atti di pianificazione urbanistica impugnati limitatamente alle previsioni inerenti la tipizzazione dell'area dell'odierno ricorrente. Per effetto dell'obbligo conformativo derivante dall'annullamento, l'amministrazione intimata dovrà provvedere a nuova pianificazione in variante dell'area di attuale proprietà dell'odierno ricorrente, dando particolare rilievo all'affidamento del privato e con riconoscimento, ove possibile, all'area in questione quale zona B di completamento in base all'approvato Pug". In parole povere: sono state parzialmente annullate tre delibere di Consiglio Comunale (la numero 10 del 25 maggio 2005, la numero 109 del 21 dicembre 2007 e la numero 8 del 31 marzo 2009), limitatamente alle previsioni inerenti la tipizzazione dell'area del ricorrente; al Comune viene imposto di provvedere a nuova pianificazione in variante dell'area del ricorrente, tipizzando, ove possibile, l'area in questione come zona B di completamento.
Trattandosi, quindi, di una questione specifica, relativa ad un suolo di modeste dimensioni, la sentenza, in modo solare, non incide sulla struttura complessiva del Pug (contrariamente, ripeto, all'allarmismo contenuto in un comunicato stampa probabilmente approntato con superficialità o con conoscenza approssimativa della materia urbanistica). In verità, questa, era una sentenza attesa perché - ne sono convinto - la valente difesa del Comune, facilmente, l'aveva prevista. Lo spessore professionale del difensore comunale non poteva non rilevare la bontà della pretesa del cittadino ricorrente alla magistratura amministrativa. Perché, poi, si è andati a fare la causa, a far perdere soldi e tempo al cittadino ed al Comune, comunque, non lo riesco proprio a comprendere. Mi si deve scusare: come si suol dire, sono un pò duro di… sospensorio! Comunque, per i poveri mortali, rimarrà un mistero (poco) glorioso!
Continuando, mi chiedo e chiedo: saremo ugualmente fortunati in futuro? Cosa potrebbe accadere se, in accoglimento di qualcuno dei numerosi ricorsi pendenti, dovessero essere apportate varianti di consistenza ben più vasta, oppure, nel caso peggiore, se l'intero Pug dovesse essere annullato? Che ne sarebbe allora dell'attività edilizia cittadina, già fortemente penalizzata? Andrebbe a finire che potrebbe costruire solo qualche fortunato che ha aree edificabili rivenienti dal vecchio piano regaolatore generale. Se così fosse, per le leggi del mercato, il prezzo degli appartamenti avrebbe un'impennata. Altro che case a basso prezzo ed occupazione! Che ne sarà, poi, delle casse comunali, atteso che un annullamento del Pug, avrebbe pesanti ripercussioni sul gettito Ici derivante dalla tassazione delle aree fabbricabili? Paura!
Leggo nel comunicato, inoltre, che starebbero arrivando in commissione (consiliare) urbanistica le prime proposte di delibera di consiglio comunale sui piani urbanistici esecutivi. Questa affermazione non viene contestata dall'agguerrito assessore all'urbanistica. Ma… Con una nota del 23 ottobre (cioè di una ventina di giorni fa) il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale affermava testualmente: "Attualmente, la fase procedimentale è quella che precede l'esame da effettuarsi nella conferenza di servizio istruttoria e l'Ufficio, come detto, ha ricevuto solo alcuni studi di fattibilità ed irritualmente istanze di Pue verso le quali ha già provveduto ad elevare ulteriori richieste integrative. Naturalmente solo dopo l'esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il Pue". Per cui dobbiamo complimentarci per la celerità (da guiness dei primati) con cui sono stati esaminati gli studi di fattibilità, tanto da potere avere, a pochi giorni di distanza, già i primi Pue da sottoporre all'attenzione della sesta commissione, in vista del primo passaggio in Consiglio Comunale. La montagna ha partorito un topolino e, allo sprint, per la commissione consiliare vi è solo la villa di qualche benemerito personaggio locale. Mah! Mi si dirà che "pure la mosca è cibo!" (E poi…. anche gli angeli mangiano i fagioli! Bud Spencer e Terence Hill, ricordate?).
Sempre in quella occasione epistolare, il dirigente dell'Ufficio tecnico invitava, sempre secondo quanto riportato sul web, i consiglieri comunali ed i componenti delle forze politiche a partecipare attivamente alla formazione dei Pue, visionando e valutando gli elaborati, gli studi di fattibilità dei Pue depositati presso l'Ufficio tecnico di Trani. Tuttavia, giova evidenziarlo, le eventuali valutazioni fatte dai consiglieri comunali e dalle forze politiche non potrebbero che avere una funzione meramente propositiva e non vincolante. Per inciso, e a mio sommesso avviso, nemmeno la sesta commissione consiliare ha titolo di esprimersi, sugli studi di fattibilità, per tre motivi: 1) ai sensi dell'art. 6.11.1 delle norme tecniche attuative, alla conferenza di servizio istruttoria, per l'esame degli studi di fattibilità, partecipano, l'Utc, l'assessorato Comunale, la commissione Urbanistica (come definita dall'art. 13.b del regolamento edilizio, il cui parere ha efficacia meramente consultiva) e gli Enti e/o i soggetti interessati. Solo in conseguenza dell'esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il Pue; 2) ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20/2001, il Pue è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta; 3) ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, nonché dell'articolo 15 del relativo regolamento, le commissioni permanenti provvedono, con funzioni consultive e con pareri obbligatori, all'esame preventivo delle proposte di deliberazione di competenza consiliare. E' pertanto evidente che la sesta commissione consiliare non può pronunciarsi sugli studi di fattibilità, in quanto tale funzione non le compete. Anzi, anche solo la partecipazione dei relativi componenti alle conferenze di servizio istruttorie, potrebbe essere oggetto di censure da parte del giudice amministrativo.
Non mi resta, peraltro, che ribadire l'unica soluzione possibile: costituire in tempi brevi la commissione edilizia (quella vera, come prevede l'articolo 13.b del regolamento edilizio), in modo da supportare l'attività dell'Ufficio Tecnico. L'avevo già scritto nel primo Dr. Hauze. Ma, quando domandarono allo zingaro come si mietesse, quello rispose: "Con le forbici". Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non vuol… capire! E per questa volta è sufficiente.
Hauze!
N.B. Avviso per i sommi reggitori comunali: Ancora una volta torno ad importunarvi con le prescrizioni di cui alla legge 18 giugno 2009 (numero 69). L'articolo 32 della pre-indicata norma prevede che "a far data dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici". Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate esclusivamente in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale e pertanto non avranno alcun valore. Questo comporta un radicale cambiamento nelle modalità di gestione dell'Albo comunale che deve accogliere la pubblicazione sia di documenti prodotti e generati dall'Ente, sia di documenti ricevuti da altre amministrazioni. Tutti gli Enti locali devono, pertanto, disporre di un nuovo strumento di lavoro che consenta di gestire la pubblicazione degli atti esclusivamente tramite web (pubblicazioni matrimoniali, licenze edilizie, delibere, determine, bandi, ecc). Comune di Trani avvisato...
SVOLGIMENTO: Evidentemente ero stato facile profeta, quando già dal 5 ottobre, con Forza Trani avevo lanciato l'allarme sui pericoli derivanti dalle possibili sentenze del Tar avverso il piano urbanistico generale. Puntuale, come una cambiale, è arrivata la prima sentenza. Su tale argomento abbiamo assistito, ancora una volta, ad un botta e risposta, sul web, fra un consigliere comunale e l'assessore all'urbanistica. Ed ancora una volta, purtroppo, abbiamo letto molte imprecisioni. Per questo mi sembra doveroso riportare, alla lettera, le conclusioni cui è giunto il Tar Puglia: "Per le su esposte ragioni, i tre ricorsi, per motivi aggiunti, sono fondati e meritano accoglimento, con l'effetto di annullare gli atti di pianificazione urbanistica impugnati limitatamente alle previsioni inerenti la tipizzazione dell'area dell'odierno ricorrente. Per effetto dell'obbligo conformativo derivante dall'annullamento, l'amministrazione intimata dovrà provvedere a nuova pianificazione in variante dell'area di attuale proprietà dell'odierno ricorrente, dando particolare rilievo all'affidamento del privato e con riconoscimento, ove possibile, all'area in questione quale zona B di completamento in base all'approvato Pug". In parole povere: sono state parzialmente annullate tre delibere di Consiglio Comunale (la numero 10 del 25 maggio 2005, la numero 109 del 21 dicembre 2007 e la numero 8 del 31 marzo 2009), limitatamente alle previsioni inerenti la tipizzazione dell'area del ricorrente; al Comune viene imposto di provvedere a nuova pianificazione in variante dell'area del ricorrente, tipizzando, ove possibile, l'area in questione come zona B di completamento.
Trattandosi, quindi, di una questione specifica, relativa ad un suolo di modeste dimensioni, la sentenza, in modo solare, non incide sulla struttura complessiva del Pug (contrariamente, ripeto, all'allarmismo contenuto in un comunicato stampa probabilmente approntato con superficialità o con conoscenza approssimativa della materia urbanistica). In verità, questa, era una sentenza attesa perché - ne sono convinto - la valente difesa del Comune, facilmente, l'aveva prevista. Lo spessore professionale del difensore comunale non poteva non rilevare la bontà della pretesa del cittadino ricorrente alla magistratura amministrativa. Perché, poi, si è andati a fare la causa, a far perdere soldi e tempo al cittadino ed al Comune, comunque, non lo riesco proprio a comprendere. Mi si deve scusare: come si suol dire, sono un pò duro di… sospensorio! Comunque, per i poveri mortali, rimarrà un mistero (poco) glorioso!
Continuando, mi chiedo e chiedo: saremo ugualmente fortunati in futuro? Cosa potrebbe accadere se, in accoglimento di qualcuno dei numerosi ricorsi pendenti, dovessero essere apportate varianti di consistenza ben più vasta, oppure, nel caso peggiore, se l'intero Pug dovesse essere annullato? Che ne sarebbe allora dell'attività edilizia cittadina, già fortemente penalizzata? Andrebbe a finire che potrebbe costruire solo qualche fortunato che ha aree edificabili rivenienti dal vecchio piano regaolatore generale. Se così fosse, per le leggi del mercato, il prezzo degli appartamenti avrebbe un'impennata. Altro che case a basso prezzo ed occupazione! Che ne sarà, poi, delle casse comunali, atteso che un annullamento del Pug, avrebbe pesanti ripercussioni sul gettito Ici derivante dalla tassazione delle aree fabbricabili? Paura!
Leggo nel comunicato, inoltre, che starebbero arrivando in commissione (consiliare) urbanistica le prime proposte di delibera di consiglio comunale sui piani urbanistici esecutivi. Questa affermazione non viene contestata dall'agguerrito assessore all'urbanistica. Ma… Con una nota del 23 ottobre (cioè di una ventina di giorni fa) il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale affermava testualmente: "Attualmente, la fase procedimentale è quella che precede l'esame da effettuarsi nella conferenza di servizio istruttoria e l'Ufficio, come detto, ha ricevuto solo alcuni studi di fattibilità ed irritualmente istanze di Pue verso le quali ha già provveduto ad elevare ulteriori richieste integrative. Naturalmente solo dopo l'esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il Pue". Per cui dobbiamo complimentarci per la celerità (da guiness dei primati) con cui sono stati esaminati gli studi di fattibilità, tanto da potere avere, a pochi giorni di distanza, già i primi Pue da sottoporre all'attenzione della sesta commissione, in vista del primo passaggio in Consiglio Comunale. La montagna ha partorito un topolino e, allo sprint, per la commissione consiliare vi è solo la villa di qualche benemerito personaggio locale. Mah! Mi si dirà che "pure la mosca è cibo!" (E poi…. anche gli angeli mangiano i fagioli! Bud Spencer e Terence Hill, ricordate?).
Sempre in quella occasione epistolare, il dirigente dell'Ufficio tecnico invitava, sempre secondo quanto riportato sul web, i consiglieri comunali ed i componenti delle forze politiche a partecipare attivamente alla formazione dei Pue, visionando e valutando gli elaborati, gli studi di fattibilità dei Pue depositati presso l'Ufficio tecnico di Trani. Tuttavia, giova evidenziarlo, le eventuali valutazioni fatte dai consiglieri comunali e dalle forze politiche non potrebbero che avere una funzione meramente propositiva e non vincolante. Per inciso, e a mio sommesso avviso, nemmeno la sesta commissione consiliare ha titolo di esprimersi, sugli studi di fattibilità, per tre motivi: 1) ai sensi dell'art. 6.11.1 delle norme tecniche attuative, alla conferenza di servizio istruttoria, per l'esame degli studi di fattibilità, partecipano, l'Utc, l'assessorato Comunale, la commissione Urbanistica (come definita dall'art. 13.b del regolamento edilizio, il cui parere ha efficacia meramente consultiva) e gli Enti e/o i soggetti interessati. Solo in conseguenza dell'esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il Pue; 2) ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20/2001, il Pue è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta; 3) ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, nonché dell'articolo 15 del relativo regolamento, le commissioni permanenti provvedono, con funzioni consultive e con pareri obbligatori, all'esame preventivo delle proposte di deliberazione di competenza consiliare. E' pertanto evidente che la sesta commissione consiliare non può pronunciarsi sugli studi di fattibilità, in quanto tale funzione non le compete. Anzi, anche solo la partecipazione dei relativi componenti alle conferenze di servizio istruttorie, potrebbe essere oggetto di censure da parte del giudice amministrativo.
Non mi resta, peraltro, che ribadire l'unica soluzione possibile: costituire in tempi brevi la commissione edilizia (quella vera, come prevede l'articolo 13.b del regolamento edilizio), in modo da supportare l'attività dell'Ufficio Tecnico. L'avevo già scritto nel primo Dr. Hauze. Ma, quando domandarono allo zingaro come si mietesse, quello rispose: "Con le forbici". Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non vuol… capire! E per questa volta è sufficiente.
Hauze!
N.B. Avviso per i sommi reggitori comunali: Ancora una volta torno ad importunarvi con le prescrizioni di cui alla legge 18 giugno 2009 (numero 69). L'articolo 32 della pre-indicata norma prevede che "a far data dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici". Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate esclusivamente in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale e pertanto non avranno alcun valore. Questo comporta un radicale cambiamento nelle modalità di gestione dell'Albo comunale che deve accogliere la pubblicazione sia di documenti prodotti e generati dall'Ente, sia di documenti ricevuti da altre amministrazioni. Tutti gli Enti locali devono, pertanto, disporre di un nuovo strumento di lavoro che consenta di gestire la pubblicazione degli atti esclusivamente tramite web (pubblicazioni matrimoniali, licenze edilizie, delibere, determine, bandi, ecc). Comune di Trani avvisato...